TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 14.04.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6011/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “obbligo contributivo datore di lavoro” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avvocato Giovanni Maiorisi ed elettivamente domiciliata presso Parte_1
difensore sito in Alvignano (CE) al Corso Umberto 1° n.335– opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1
Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Mondragone (CE) al Viale dello Sport n.
8 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/08/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249009326501/000, notificata in data
6.7.2024 ed avverso gli avvisi di addebito richiamati, analiticamente indicati in ricorso, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per la complessiva somma di €.34.944,08, deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché per l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 Controparte_2
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda. 1 Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati: in data CP_1
09.11.2018 (ava n.3282018000420867100) - in data 5.11.2019 (ava n. 32820190004632212000), in data
10.01.2020 (ava n. 32820190007099641000) e, infine, in data 17.01.2022 (ava n. 32820210003497368000), CP_ tramite raccomandata a.r. (Cfr. allegati produzione .
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l' può procedere direttamente in CP_4 proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che “la
2 cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Anche in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente, la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010) ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invìto al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998)”.
Infine la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di ICI, per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione
3 sono quelle prescritte dal regolamento postale, per cui, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr.
Cass. 270/2012).
Ciò posto nel caso di specie gli avvisi di ricevimento prodotti dall' (certamente riferibili agli avvisi CP_1 di addebito di causa essendovi coincidenza su entrambi gli atti del numero di raccomandata) risulta consegnato al (non contestato) indirizzo di residenza/domicilio dell'opponente ed altresì regolarmente sottoscritto tanto dal “ricevente” quanto dall' “incaricato alla distribuzione”: in mancanza di querela di falso (che la parte ricorrente non ha proposto) deve ritenersi regolarmente perfezionata la notifica degi atti in questione in quanto ricevuto, fino a prova contraria –non fornita- da soggetto in relazione con il destinatario.
Acclarata in questi termini la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie ivi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l' , tenendo altresì conto di detta sospensione, ha dato Controparte_2 prova di aver notificato entro il quinquennio l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90007994 45/000 in data 25.05.2022 e l'intimazione di pagamento impugnata n. 02820249009326501/000, in data
6.07.2024
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
4 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.899,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 14.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
difensore sito in Alvignano (CE) al Corso Umberto 1° n.335– opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1
Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Mondragone (CE) al Viale dello Sport n.
8 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 13/08/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249009326501/000, notificata in data
6.7.2024 ed avverso gli avvisi di addebito richiamati, analiticamente indicati in ricorso, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale, per la complessiva somma di €.34.944,08, deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché per l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l' nonché l CP_1 Controparte_2
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione, interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda. 1 Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati: in data CP_1
09.11.2018 (ava n.3282018000420867100) - in data 5.11.2019 (ava n. 32820190004632212000), in data
10.01.2020 (ava n. 32820190007099641000) e, infine, in data 17.01.2022 (ava n. 32820210003497368000), CP_ tramite raccomandata a.r. (Cfr. allegati produzione .
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Dalla chiara formulazione della norma, si evince, dunque, che l' può procedere direttamente in CP_4 proprio alla notifica a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali che, infatti, prevede che “la
2 cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
In materia, la Cassazione, con sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ha affermato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
Anche in materia di notifica degli avvisi ed atti al contribuente, la Suprema Corte (v. Sez. 5, Sentenza n.
17598 del 28/07/2010) ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell'invìto al contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l'ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l'invio della raccomandata informativa previsto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998)”.
Infine la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di ICI, per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così escludendo l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione
3 sono quelle prescritte dal regolamento postale, per cui, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (cfr.
Cass. 270/2012).
Ciò posto nel caso di specie gli avvisi di ricevimento prodotti dall' (certamente riferibili agli avvisi CP_1 di addebito di causa essendovi coincidenza su entrambi gli atti del numero di raccomandata) risulta consegnato al (non contestato) indirizzo di residenza/domicilio dell'opponente ed altresì regolarmente sottoscritto tanto dal “ricevente” quanto dall' “incaricato alla distribuzione”: in mancanza di querela di falso (che la parte ricorrente non ha proposto) deve ritenersi regolarmente perfezionata la notifica degi atti in questione in quanto ricevuto, fino a prova contraria –non fornita- da soggetto in relazione con il destinatario.
Acclarata in questi termini la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie ivi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Giova, invero, evidenziare che, nella fattispecie in esame, ai fini della prescrizione, bisogna anche tenendo conto della “finestra” di n. 129 giorni di sospensione della prescrizione, prevista dall' articolo 37, comma
2, del Decreto Legge n. 18/2020 (pari a 129 giorni) nonché dell'ulteriore sospensione disposta dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020 (dal 31.12.20 al 30.06.2021) pari a n. 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni.
Tanto premesso l' , tenendo altresì conto di detta sospensione, ha dato Controparte_2 prova di aver notificato entro il quinquennio l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90007994 45/000 in data 25.05.2022 e l'intimazione di pagamento impugnata n. 02820249009326501/000, in data
6.07.2024
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione
4 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.899,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 14.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5