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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione atti esecutivi (art. 617 2° comma c.p.c.)immobiliare e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Ferdinando Grammegna (C.F.: ) per procura in atti C.F._1
-opponente-
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposta-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scotti CP_2 C.F._3
Galletta (C.F.: ), dall'avv. Nicola Scotti Galletta (C.F.: ) C.F._4 C.F._5
e dall'avv. Marco Scotti Galletta (C.F.: ) per procura in atti C.F._6
-opposta -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Avv. Angelo Grifoni (C.F. CP_3 C.F._7
) per procura in atti C.F._8
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente: voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare - per i fatti e le ragioni di cui sopra ed in particolare per quanto sopra indicato nei paragrafi 0.- 3.2, quivi per ripetuti e trascritti – che l'ordinanza impugnata è illegittima e, per l'effetto, va annullata e/o riformata integralmente - per chiara violazione del c.d. principio delle fasi del processo esecutivo - in quanto il GE non si avvedeva che la richiesta della SInora andava dichiarata inammissibile, non avendo la stessa Parte_2 avanzato opposizione ex art. 617 cpc contro l'ordinanza di sospensione ex art. 168 L.F. della procedura RG es 483/2009 del GE del 23.12.2019, con vittoria delle spese legali, anche della doppia
1 fase cautelare, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, con ogni conseguenziale pronuncia;
in via gradata, e solo nel caso di rigetto di quanto sopra, ed in ogni caso in via principale nel rito e nel merito
2. voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare - per i fatti e le ragioni di cui sopra ed in particolare per quanto sopra indicato nei paragrafi 0.-3.2., quivi per ripetuti e trascritti – che l'ordinanza impugnata è illegittima e, per l'effetto, va annullata e/o riformata integralmente per violazione dell'art. 168 L.F. e, per l'effetto, voglia l'On Tribunale adito annullare l'ordinanza de qua, disponendo la sospensione della procedura esecutiva RG es 483/2009 ovvero l'improcedibilità della stessa o quanto ritenuto per legge, in quanto l'art. 168 L.F., per rispetto della par condicio creditorum, impedisce alla procedura RGE 483/2009 di proseguire, con conseguente invalidità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese legali, anche della doppia fase cautelare, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, con ogni conseguenziale pronuncia.
3. Con vittoria delle spese legali, anche della doppia fase cautelare, con attribuzione all'Avv. F.
Grammegna antistatario, con ogni relativa conseguenza.
Conclusioni per la parte opposta CP_1
-rigettare l'opposizione ex adverso proposto perché infondata e pretestuosa e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza della dott.ssa Giugliano del 30.09.20 comunicata in data
05.10.20.
- condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari di causa
Conclusioni per la parte opposta : CP_2
1) in via preliminare / pregiudiziale ex art. 187, 2° e 3° comma, c.p.c. dichiarare la nullità, inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte dalla con Parte_1
l'atto di citazione notificato ed il consolidamento dell'Ordinanza del G.E. del 24/27.7.2020, originariamente opposta, alla luce della inutile scadenza, in relazione ad essa, del termine per l'inizio del Giudizio di merito fissato dal G.E. con l'Ordinanza del 30.9-5.10, erroneamente “impugnata” con l'atto di citazione notificato;
2) in ogni caso rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande proposte dalla
[...] in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, contestualmente Parte_1 confermando per intero l'Ordinanza del 30.9-5.10.2020 e comunque l'Ordinanza del 24/27.7.2020 della G.E. Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano;
3) condannare la al pagamento integrale delle spese ed onorari del Giudizio Parte_1 di merito, anche sotto il profilo di una condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96,
3° comma, c.p.c..
Conclusioni per la parte opposta : CP_3
2 1) in via preliminare / pregiudiziale ex art. 187, 2° e 3° comma, c.p.c. dichiarare la nullità, inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte dalla SI.ra nella qualità Parte_1 di socio accomandatario ed amministratore della di con l'atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato ed il consolidamento dell'Ordinanza del G.E. del 24/27.7.2020, originariamente opposta, alla luce della inutile scadenza, in relazione ad essa, del termine per l'inizio del Giudizio di merito fissato dal G.E. con l'Ordinanza del 30.9-5.10, erroneamente “impugnata” con l'atto di citazione notificato;
2) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalla SI.ra
[... nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1 Parte_1 per carenza di interesse ad agire;
Parte_1
3) in ogni caso rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande proposte dalla SI.ra
[... nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1 Parte_1
in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, contestualmente confermando per Parte_1 intero l'Ordinanza del 30.9-5.10.2020 e comunque l'Ordinanza del 24/27.7.2020 della G.E. Dott.ssa
Maria Rosaria Giugliano;
4) condannare la SI.ra nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1
al pagamento integrale delle spese ed onorari del Giudizio di Parte_1 merito, in favore dell'Avvocato Angelo Grifoni che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La di con istanza depositata in data 19/12/2019 nell'ambito Parte_1 Parte_1 della procedura esecutiva immobiliare n. 483/2009 RGE incardinata presso questo Tribunale, sull'assunto di aver proposto in data 20/11/2019 ricorso di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Napoli Nord, quindi dopo l'aggiudicazione a dell'immobile pignorato alla società CP_2 esecutata e prima del pagamento del saldo prezzo, ha chiesto al G.E la estinzione della procedura esecutiva.
Il G.E. con ordinanza del 23/12/2019, non opposta, ha sospeso la procedura esecutiva e, a seguito di istanza dell'aggiudicataria tramite il professionista delegato alla vendita, con successiva ordinanza del 24/07/2020, ha rimesso in termini l'aggiudicataria per il versamento del saldo prezzo, ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 187 bis disp. att. c.p.c. in luogo dell'art. 168 L.F..
La ha proposto ricorso ex art. 617, 2° comma, c.p.c. in data 07/08/2020 avverso Parte_1
l'ordinanza predetta del 24/07/2020, chiedendone l'annullamento o la revoca per violazione dell'art. 168 L.F. con conseguente dichiarazione di improseguibilità della procedura r.g.n. es 483/2009 ovvero, in subordine, la sospensione della stessa. Ha instato per l'accoglimento del ricorso, previa
3 sospensione in via cautelare anche inaudita altera parte, dell'impugnato provvedimento con vittoria di spese.
A seguito dell'ordinanza di diniego della sospensione emessa dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare in data 30/09/2020, impugnata con reclamo (rigettato), l'opponente ha, poi, introdotto il
18/12/2020 il presente giudizio di merito, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza per violazione del c.d. principio per fasi ex sent. Cass S.U. n. 11178/1995, nonché l'illegittimità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 168 L.F.. Ha instato per l'accoglimento della opposizione con annullamento della impugnata ordinanza, vinte le spese con attribuzione.
Si è costituita, inoltre, la in qualità di procuratrice di opponendosi CP_1 Controparte_4 alle avverse domande e instando per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita, poi, quale aggiudicataria del bene, eccependo la nullità, CP_2 inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte da parte ricorrente. Ha instato in ogni caso per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. della ricorrente.
Si è costituita, infine, , quale professionista delegata alla vendita del cespite pignorato, CP_3 eccependo la nullità, inammissibilità od improcedibilità delle domande avanzate dalla Parte_1
la carenza di interesse ad agire, l'infondatezza delle domande, vinte le spese con attribuzione.
[...]
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
2. Va preliminarmente evidenziato che la comparsa conclusionale depositata dall'opponente non è inerente all'oggetto del presente giudizio, che riguarda il merito dell'opposizione avverso l'ordinanza del 27.7.2020 introdotta innanzi al G.E. con ricorso in data 7.08.20, con cui la debitrice Pt_1 ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina prevista dall'art 187 bis. disp. att. c.p.c.. La
[...] comparsa conclusionale fa, invece, riferimento alla questione della tardività della riassunzione della procedura esecutiva Rge. n. 483/09, oggetto di un altro giudizio sempre introdotto dall'odierna opponente e già definito.
Ciò premesso, venendo all'esame del primo motivo di opposizione, va rilevato che l'opponente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza resa dal G.E. in data 24/07/2020, con cui è stata accolta l' istanza di rimessione in termini dell'aggiudicataria , con la seguente motivazione: CP_2
“ritenuto pertanto che in applicazione del predetto art 187 bis disp.att. cpc deve essere salvaguardato il diritto dell'aggiudicatario, , all'acquisto dell'immobile, in quanto CP_2
l'instaurazione della procedura di concordato preventivo ex art 168 l. fall è sopravvenuta;
rilevato che non avendo il GE con ordinanza del 23.12.2019 dato direttive in merito all'aggiudicazione, essendosi limitata a dichiarare la sospensione della procedura esecutiva, ricorrono i presupposti per
4 rimettere in termini l'aggiudicatario per il versamento del saldo prezzo a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Secondo l'opponente la domanda di rimessione in termini dell'aggiudicataria doveva essere dichiarata inammissibile, non avendo quest'ultima impugnato ex art. 617 c.p.c. l' ordinanza del
23/12/2019, con cui era stata precedentemente disposta la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 168 L.F., stante la pendenza di domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Napoli Nord.
La doglianza è infondata.
Va rilevato, innanzitutto, che con l'ordinanza del 24.07.2020 non è stata revocata la sospensione dell'esecuzione, ma, ad integrazione della precedente ordinanza del 23.12.2019, sono state date disposizioni in merito alla posizione dell'aggiudicatario ai fini del saldo prezzo. Il GE ha esercitato i poteri derivantegli dall'art. 487 c.p.c. 1° comma, il quale dispone che “Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione”.
Quindi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione diventa irrevocabile e immodificabile solo una volta eseguita.
L'esecuzione dell'ordinanza, poi, si individua nella realizzazione dell'atto processuale immediatamente conseguente e dipendente dalla stessa.
Nel caso di specie l'ordinanza del 23/12/2019 riguarda la generica sospensione della procedura esecutiva disposta a seguito dell'istanza del 19/12/2019 avanzata dalla debitrice esecutata sul presupposto del proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. La suddetta ordinanza così dispone “Vista l'istanza depositata il 19.12.2019 dalla debitrice esecutata nel procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 483 2009 e la documentazione allegata;
visto l 'art 168 l.fall;
PQM
Dichiara sospesa la procedura esecutiva”.
Tale essendo il contenuto dell'ordinanza, non si vede come la stessa possa essere ritenuta irrevocabile, non essendo in presenza di alcun effetto irreversibile determinato da atti successivi immediatamente conseguenti. A ciò si aggiunge che la sospensione disposta con l'ordinanza del 23.12.2019 è temporanea in attesa dell'esito della domanda di concordato preventivo.
A nulla rileva, pertanto, che non sia stata opposta la predetta ordinanza dall'assegnataria con il rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c., non potendo ritenersi che da ciò dipende l'immodificabilità della stessa..
5 3. Con un secondo motivo di opposizione, è invocato in questa sede dalla società opponente l'annullamento o la revoca dell'ordinanza del G.E., resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con n. 483/2009 rge il 27/07/2020, in data 27.07.2020, per violazione dell'art. 168 LF
L'opponente in particolare ha dedotto “…Ai fini che quivi rileva, il GE adito non coglieva che la fattispecie presente in atti non è una questione ex art. 187 bis disp att cpc (di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo e di presunta validità degli effetti degli atti di aggiudicazione provvisoria nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari: questa è la fattispecie della CP_5
N. 21110/12, citata dal GE adito) bensì la diversa fattispecie ex art. 168 L.F. (dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore).”
Ciò alla luce del fatto che “il debitore esecutato depositava in data 20.11.2019 ricorso Parte_3 per concordato preventivo in bianco (assumendo il N.11/2019 Tribunale di Napoli NORD), prima dell'aggiudicazione provvisoria, e successivamente, il Tribunale dichiarava in data 19.12.2019
l'apertura formale della procedura e la conseguente iscrizione della stessa per il tramite del
CANCELLIERE nel REGISTRO IMPRESE (vedere Doc. 3 nonché Doc. 0.1).”.
In sostanza, “ad avviso dell'OPPONENTE, la fattispecie presente in atti non è un caso di estinzione
o chiusura anticipata del processo esecutivo (ex art. 187 bis disp att cpc) ma la fattispecie presente in atti è costituita dal fatto dell'intervenuto deposito in data 20.11.2019 di una domanda di concordato preventivo in bianco, la procedura N.11/2019 Tribunale di NAPOLI NORD, con apertura di tale procedura con ordinanza del 19.12.2019 da parte del Tribunale di NAPOLI NORD e le conseguenze di legge sulla procedura esecutiva immobiliare RG es 483/2009 Tribunale di NAPOLI Contr avviata da ora nei termini meglio in prosieguo chiariti. Ad avviso CP_1 dell'OPPONENTE, tale fattispecie impone il rispetto dell'art. 168 L.F.: i creditori anche per titolo o causa anteriore non possono né iniziare né proseguire – sotto pena di nullità - le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, in quanto l'art.168 L.F. tutela la CP_7
, con ogni relativa conseguenza…”
[...]
In breve l'assunto di parte opponente circa l'illegittimità della opposta ordinanza si fonda sulla violazione dell'art. 168 L.F., avendo in data 19/12/2019 il Tribunale di Napoli Nord dichiarato l'apertura del concordato preventivo n. 11/2019 per la società esecutata (salvo poi a rigettarne l'ammissione all'esito del procedimento).
Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168, co. 1, L.F., “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato
6 preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La ratio dell'art. 168 L.F., dunque, è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio.
La disposizione richiamata, però, si scontra (o sembra scontrarsi) con quanto previsto dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. secondo cui In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti.[…].
Ove si ritenesse prevalente la disciplina del concordato preventivo, come prospettato dall'opponente, la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione, facendo operare gli effetti sospensivi ed interruttivi da essa prevista indipendentemente dalla considerazione dell'eventuale intervenuta aggiudicazione. In caso contrario, ove si ritenesse che il legislatore abbia inteso tutelare l'aggiudicatario, anche nell'ottica dell'esigenza pubblicistica di garantire la stabilità alle vendite forzate, dovrebbe ritenersi prevalente la salvaguardia della posizione dell'aggiudicatario.
Detto ciò, questo giudice ritiene che vada privilegiata, in ogni caso, la tutela dell'aggiudicatario a scapito di quella del debitore, il quale, se avesse voluto porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione, avrebbe dovuto attivarsi in tempo utile, stante il tenore letterale dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., presentando con tempestività la domanda di concordato preventivo. Seguendo tale ricostruzione, infatti, si elimina del tutto la possibilità di fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti strumentalmente una proposta di concordato prima del pagamento del saldo prezzo.
Del resto, è vero che l'art.168 L.F. pone il divieto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma nulla contempla in caso di aggiudicazione già disposta.
Dunque, l'art. 168 L.F., nel prevedere la sospensione (cui segue la declaratoria di improseguibilità in caso di omologazione dell'accordo), non indica la relativa disciplina in caso di aggiudicazione del bene in sede esecutiva, sicché occorre riferirsi alle norme del codice di procedura civile, tra cui quella che salvaguarda l'aggiudicazione (art. 187 bis disp. att. c.p.c. in funzione dell'art. 632 c.p.c., 2° comma, che prevede che, se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione, quest'ultima non viene pregiudicata ed il prezzo ricavato dalla vendita viene consegnato al debitore.). Infatti, la ratio della
7 disposizione è quella di tutelare i terzi che sono venuti a contatto con la procedura esecutiva, conferendo loro posizioni meritevoli di tutela.
Non può che condividersi sul punto quanto già argomentato dal GE nell'ordinanza opposta in cui si legge che “La ratio normativa sottesa alla introduzione dell'art 187 bis disp.att, c.p.c., ovvero di ampliare e rafforzare la tutela dell'aggiudicatario già accordata dall'art 632 comma 2 c.p.c. ad ogni altro caso di chiusura della procedura esecutiva, consente di estenderne l'applicazione anche allorché il procedimento esecutivo venga a trovarsi in uno stato di temporanea improcedibilità in ragione della pendenza di un procedimento di concordato preventivo o di una procedura di sovraindebitamento.
Ed invero “La disposizione di cui all'articolo 187-bis disp. att. c.p.c. (che prevede l'intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari degli effetti dell'aggiudicazione o dell'assegnazione per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo) è applicabile alle ipotesi di improcedibilità dell'esecuzione individuale derivante dalla instaurazione della procedura di sovraindebitamento ex art. 10n. 3/2012 ed altresì al caso di sopravvenuto sequestro preventivo come misura di prevenzione di cui all'articolo 55 del TU antimafia “ ( cfr. Trib. Firenze 6.7.2016) ; ed in senso analogo “ La sospensione delle procedure esecutive pendenti a seguito del decreto di apertura di una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 10 e 14-quinquies l. n. 3/2012 non opera in caso di già avvenuta aggiudicazione del bene nel corso della procedura esecutiva individuale. Infatti per il principio di intangibilità dell'aggiudicazione ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. l'aggiudicazione stessa rimane valida e il giudice dell'esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento dopo il pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.” ( cfr. Trib. di Genova 17.4.2020)
Ciò in particolare ove si consideri , in una prospettiva complessiva, che l'apertura del procedimento di concordato preventivo determina secondo la prevalente interpretazione una mera sospensione della procedura esecutiva, o improcedibilità temporanea alla quale segue, nel caso di omologazione del concordato preventivo, la definitiva improcedibilità dell'azione esecutiva , o viceversa nell'ipotesi di rigetto della proposta di concordato la riattivazione della procedura esecutiva in corso” .
Infine, a corroborare tale linea interpretativa vi è quanto previsto similmente dall'art. 629 c.p.c., secondo cui la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgere la stessa, sicché essa rimane ferma.
Va poi rilevato che, con il pagamento del saldo prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento, che sono atti dovuti, non può ritenersi aggirato il principio della par conditio creditorum e vanificata l'esigenza di evitare che il patrimonio del debitore subisca aggressioni da parte di singoli creditori, come invece eccepito dall'opponente. Occorre, infatti, considerare, da un lato, che le somme ricavate
8 dalla vendita del bene staggito non possono essere assegnate al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andranno a stretto appannaggio dei creditori;
dall'altro che la sospensione del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso e/o partecipato all'esecuzione singolare (cfr in tal senso anche Tribunale Terni dell'8.05.2019 che ha statuito che “La pubblicazione della domanda di concordato preventivo determina la sospensione dell'esecuzione pendente, senza interferire con
l'aggiudicazione del bene se anteriore al deposito della domanda ex art. 187 bis disp att.
c.p.c. Pertanto l'aggiudicatario è da un lato tenuto al versamento del saldo prezzo e, dall'altro, ha diritto ad ottenere il conseguente decreto di trasferimento, mentre al g.e. è preclusa la distribuzione del ricavato ai creditori, somme che il medesimo giudice deve accantonare in attesa dell'esito del concordato”).
Comunque, in disparte la infondatezza della domanda per quanto motivato, non può essere tralasciata la valutazione dell'interesse ad agire della società opponente: infatti, se legittimati alla proposizione dell'opposizione agli atti sono tutti i soggetti che, con riferimento al singolo atto esecutivo impugnato, abbiano un interesse giuridicamente apprezzabile a che il processo esecutivo si svolga correttamente od opportunamente, tuttavia la legittimazione attiva non può andare disgiunta dall'interesse, giuridicamente rilevante, a proporre o a mantenere ferma l'opposizione.
Dunque, a tal fine occorre valutare se, alla luce dei fatti narrati, sussista ancora l'interesse ad agire della società opponente con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata.
A tale quesito non può che darsi risposta negativa.
Infatti, con decreto della Corte di Appello del 17/02/2021 è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto, assunto dal Tribunale di Napoli Nord il 21/10/2020, di rigetto dell'istanza presentata dalla ai sensi dell'art. 161 L.F. per l'apertura di un concordato Parte_1 preventivo. Infatti, come emerge dalle motivazioni del provvedimento [….] il Tribunale rigettava il ricorso difettando il requisito soggettivo prescritto dal combinato degli artt. 1 e 160 L.F., essendo emerso dal piano e dall'attestazione che la società proponente svolgeva esclusivamente attività di godimento dell'immobile indicato in atti, percependo sulla base di un contratto di locazione, i pattuiti canoni, derivando la dichiarata situazione di insolvenza da un'operazione priva di rilevanza imprenditoriale, ma determinante uno squilibrio tra le somme versate per restituire il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e i canoni percepiti dalla locazione dello stesso. Difettando, tuttavia, la natura di imprenditore commerciale, questa situazione di crisi non poteva essere risolta con lo strumento concordatario, ma al più, poteva farsi ricorso alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012... (cfr. doc. all. cost. 04/05/2021).
9 Ora, la fase di merito della presente opposizione è stata notificata alle controparti il 28/12/2020 mentre il decreto di rigetto del Tribunale sull'istanza presentata dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 161 L.F. per l'apertura di un concordato preventivo, risale al 21/10/2020 e il decreto della
Corte di Appello invece al 17/02/2021.
Si è determinata, pertanto, con siffatte pronunce una carenza, almeno sopravvenuta, dell'interesse ad agire della società opponente a seguito della stabilizzazione del diniego dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, in quanto non vi è più alcuna esigenza di tutelare il ceto creditorio in base all'art. 168 L.F. così come prospettata dall'opponente.
4.Venendo, infine, alla costituzione in giudizio del delegato alla vendita, non si comprende a che titolo quest'ultimo sia stato citato nel presente procedimento né a che titolo lo stesso abbia svolto difese.
Infatti, nell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., devono essere convenute tutte le parti del procedimento esecutivo (debitore, terzo assoggettato all'esecuzione, creditore procedente, creditori intervenuti), nonché gli ulteriori soggetti interessati, in quanto destinatari degli effetti dell'atto di esecuzione impugnato, non certo il professionista delegato alla vendita, che è un ausiliario del GE. A tanto consegue la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e la compensazione CP_3 integrale delle spese di lite tra detta parte e la società opponente.
5.Relativamente alle altre parti, tenuto conto dell' esito complessivo della vicenda e del diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dall'opponente circa i rapporti tra l'art. 168 L.F. e l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., vanno compensate integralmente le spese di lite.
Infine, quanto alla condanna della società opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dall'aggiudicataria, va osservato che la domanda non può essere accolta.
Infatti, secondo la Cassazione (ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32090) l'ipotesi di condanna ex art. 96
c.p.c., 3° comma, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata la compensazione totale delle spese di lite, come avvenuto nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_3
2) dichiara cessata la materia del contendere;
10 3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione atti esecutivi (art. 617 2° comma c.p.c.)immobiliare e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Ferdinando Grammegna (C.F.: ) per procura in atti C.F._1
-opponente-
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposta-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scotti CP_2 C.F._3
Galletta (C.F.: ), dall'avv. Nicola Scotti Galletta (C.F.: ) C.F._4 C.F._5
e dall'avv. Marco Scotti Galletta (C.F.: ) per procura in atti C.F._6
-opposta -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Avv. Angelo Grifoni (C.F. CP_3 C.F._7
) per procura in atti C.F._8
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente: voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare - per i fatti e le ragioni di cui sopra ed in particolare per quanto sopra indicato nei paragrafi 0.- 3.2, quivi per ripetuti e trascritti – che l'ordinanza impugnata è illegittima e, per l'effetto, va annullata e/o riformata integralmente - per chiara violazione del c.d. principio delle fasi del processo esecutivo - in quanto il GE non si avvedeva che la richiesta della SInora andava dichiarata inammissibile, non avendo la stessa Parte_2 avanzato opposizione ex art. 617 cpc contro l'ordinanza di sospensione ex art. 168 L.F. della procedura RG es 483/2009 del GE del 23.12.2019, con vittoria delle spese legali, anche della doppia
1 fase cautelare, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, con ogni conseguenziale pronuncia;
in via gradata, e solo nel caso di rigetto di quanto sopra, ed in ogni caso in via principale nel rito e nel merito
2. voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare - per i fatti e le ragioni di cui sopra ed in particolare per quanto sopra indicato nei paragrafi 0.-3.2., quivi per ripetuti e trascritti – che l'ordinanza impugnata è illegittima e, per l'effetto, va annullata e/o riformata integralmente per violazione dell'art. 168 L.F. e, per l'effetto, voglia l'On Tribunale adito annullare l'ordinanza de qua, disponendo la sospensione della procedura esecutiva RG es 483/2009 ovvero l'improcedibilità della stessa o quanto ritenuto per legge, in quanto l'art. 168 L.F., per rispetto della par condicio creditorum, impedisce alla procedura RGE 483/2009 di proseguire, con conseguente invalidità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese legali, anche della doppia fase cautelare, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, con ogni conseguenziale pronuncia.
3. Con vittoria delle spese legali, anche della doppia fase cautelare, con attribuzione all'Avv. F.
Grammegna antistatario, con ogni relativa conseguenza.
Conclusioni per la parte opposta CP_1
-rigettare l'opposizione ex adverso proposto perché infondata e pretestuosa e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza della dott.ssa Giugliano del 30.09.20 comunicata in data
05.10.20.
- condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari di causa
Conclusioni per la parte opposta : CP_2
1) in via preliminare / pregiudiziale ex art. 187, 2° e 3° comma, c.p.c. dichiarare la nullità, inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte dalla con Parte_1
l'atto di citazione notificato ed il consolidamento dell'Ordinanza del G.E. del 24/27.7.2020, originariamente opposta, alla luce della inutile scadenza, in relazione ad essa, del termine per l'inizio del Giudizio di merito fissato dal G.E. con l'Ordinanza del 30.9-5.10, erroneamente “impugnata” con l'atto di citazione notificato;
2) in ogni caso rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande proposte dalla
[...] in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, contestualmente Parte_1 confermando per intero l'Ordinanza del 30.9-5.10.2020 e comunque l'Ordinanza del 24/27.7.2020 della G.E. Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano;
3) condannare la al pagamento integrale delle spese ed onorari del Giudizio Parte_1 di merito, anche sotto il profilo di una condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96,
3° comma, c.p.c..
Conclusioni per la parte opposta : CP_3
2 1) in via preliminare / pregiudiziale ex art. 187, 2° e 3° comma, c.p.c. dichiarare la nullità, inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte dalla SI.ra nella qualità Parte_1 di socio accomandatario ed amministratore della di con l'atto di Parte_1 Parte_1 citazione notificato ed il consolidamento dell'Ordinanza del G.E. del 24/27.7.2020, originariamente opposta, alla luce della inutile scadenza, in relazione ad essa, del termine per l'inizio del Giudizio di merito fissato dal G.E. con l'Ordinanza del 30.9-5.10, erroneamente “impugnata” con l'atto di citazione notificato;
2) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalla SI.ra
[... nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1 Parte_1 per carenza di interesse ad agire;
Parte_1
3) in ogni caso rigettare l'opposizione ex adverso proposta e tutte le domande proposte dalla SI.ra
[... nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1 Parte_1
in quanto radicalmente infondate in fatto ed in diritto, contestualmente confermando per Parte_1 intero l'Ordinanza del 30.9-5.10.2020 e comunque l'Ordinanza del 24/27.7.2020 della G.E. Dott.ssa
Maria Rosaria Giugliano;
4) condannare la SI.ra nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Parte_1
al pagamento integrale delle spese ed onorari del Giudizio di Parte_1 merito, in favore dell'Avvocato Angelo Grifoni che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La di con istanza depositata in data 19/12/2019 nell'ambito Parte_1 Parte_1 della procedura esecutiva immobiliare n. 483/2009 RGE incardinata presso questo Tribunale, sull'assunto di aver proposto in data 20/11/2019 ricorso di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Napoli Nord, quindi dopo l'aggiudicazione a dell'immobile pignorato alla società CP_2 esecutata e prima del pagamento del saldo prezzo, ha chiesto al G.E la estinzione della procedura esecutiva.
Il G.E. con ordinanza del 23/12/2019, non opposta, ha sospeso la procedura esecutiva e, a seguito di istanza dell'aggiudicataria tramite il professionista delegato alla vendita, con successiva ordinanza del 24/07/2020, ha rimesso in termini l'aggiudicataria per il versamento del saldo prezzo, ritenendo applicabile la disciplina di cui all'art. 187 bis disp. att. c.p.c. in luogo dell'art. 168 L.F..
La ha proposto ricorso ex art. 617, 2° comma, c.p.c. in data 07/08/2020 avverso Parte_1
l'ordinanza predetta del 24/07/2020, chiedendone l'annullamento o la revoca per violazione dell'art. 168 L.F. con conseguente dichiarazione di improseguibilità della procedura r.g.n. es 483/2009 ovvero, in subordine, la sospensione della stessa. Ha instato per l'accoglimento del ricorso, previa
3 sospensione in via cautelare anche inaudita altera parte, dell'impugnato provvedimento con vittoria di spese.
A seguito dell'ordinanza di diniego della sospensione emessa dal giudice dell'esecuzione in fase cautelare in data 30/09/2020, impugnata con reclamo (rigettato), l'opponente ha, poi, introdotto il
18/12/2020 il presente giudizio di merito, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza per violazione del c.d. principio per fasi ex sent. Cass S.U. n. 11178/1995, nonché l'illegittimità dell'ordinanza reclamata per violazione dell'art. 168 L.F.. Ha instato per l'accoglimento della opposizione con annullamento della impugnata ordinanza, vinte le spese con attribuzione.
Si è costituita, inoltre, la in qualità di procuratrice di opponendosi CP_1 Controparte_4 alle avverse domande e instando per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita, poi, quale aggiudicataria del bene, eccependo la nullità, CP_2 inammissibilità od improcedibilità di tutte le domande proposte da parte ricorrente. Ha instato in ogni caso per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. della ricorrente.
Si è costituita, infine, , quale professionista delegata alla vendita del cespite pignorato, CP_3 eccependo la nullità, inammissibilità od improcedibilità delle domande avanzate dalla Parte_1
la carenza di interesse ad agire, l'infondatezza delle domande, vinte le spese con attribuzione.
[...]
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
2. Va preliminarmente evidenziato che la comparsa conclusionale depositata dall'opponente non è inerente all'oggetto del presente giudizio, che riguarda il merito dell'opposizione avverso l'ordinanza del 27.7.2020 introdotta innanzi al G.E. con ricorso in data 7.08.20, con cui la debitrice Pt_1 ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina prevista dall'art 187 bis. disp. att. c.p.c.. La
[...] comparsa conclusionale fa, invece, riferimento alla questione della tardività della riassunzione della procedura esecutiva Rge. n. 483/09, oggetto di un altro giudizio sempre introdotto dall'odierna opponente e già definito.
Ciò premesso, venendo all'esame del primo motivo di opposizione, va rilevato che l'opponente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza resa dal G.E. in data 24/07/2020, con cui è stata accolta l' istanza di rimessione in termini dell'aggiudicataria , con la seguente motivazione: CP_2
“ritenuto pertanto che in applicazione del predetto art 187 bis disp.att. cpc deve essere salvaguardato il diritto dell'aggiudicatario, , all'acquisto dell'immobile, in quanto CP_2
l'instaurazione della procedura di concordato preventivo ex art 168 l. fall è sopravvenuta;
rilevato che non avendo il GE con ordinanza del 23.12.2019 dato direttive in merito all'aggiudicazione, essendosi limitata a dichiarare la sospensione della procedura esecutiva, ricorrono i presupposti per
4 rimettere in termini l'aggiudicatario per il versamento del saldo prezzo a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Secondo l'opponente la domanda di rimessione in termini dell'aggiudicataria doveva essere dichiarata inammissibile, non avendo quest'ultima impugnato ex art. 617 c.p.c. l' ordinanza del
23/12/2019, con cui era stata precedentemente disposta la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 168 L.F., stante la pendenza di domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Napoli Nord.
La doglianza è infondata.
Va rilevato, innanzitutto, che con l'ordinanza del 24.07.2020 non è stata revocata la sospensione dell'esecuzione, ma, ad integrazione della precedente ordinanza del 23.12.2019, sono state date disposizioni in merito alla posizione dell'aggiudicatario ai fini del saldo prezzo. Il GE ha esercitato i poteri derivantegli dall'art. 487 c.p.c. 1° comma, il quale dispone che “Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione”.
Quindi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione diventa irrevocabile e immodificabile solo una volta eseguita.
L'esecuzione dell'ordinanza, poi, si individua nella realizzazione dell'atto processuale immediatamente conseguente e dipendente dalla stessa.
Nel caso di specie l'ordinanza del 23/12/2019 riguarda la generica sospensione della procedura esecutiva disposta a seguito dell'istanza del 19/12/2019 avanzata dalla debitrice esecutata sul presupposto del proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. La suddetta ordinanza così dispone “Vista l'istanza depositata il 19.12.2019 dalla debitrice esecutata nel procedimento di esecuzione immobiliare n. RGE 483 2009 e la documentazione allegata;
visto l 'art 168 l.fall;
PQM
Dichiara sospesa la procedura esecutiva”.
Tale essendo il contenuto dell'ordinanza, non si vede come la stessa possa essere ritenuta irrevocabile, non essendo in presenza di alcun effetto irreversibile determinato da atti successivi immediatamente conseguenti. A ciò si aggiunge che la sospensione disposta con l'ordinanza del 23.12.2019 è temporanea in attesa dell'esito della domanda di concordato preventivo.
A nulla rileva, pertanto, che non sia stata opposta la predetta ordinanza dall'assegnataria con il rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c., non potendo ritenersi che da ciò dipende l'immodificabilità della stessa..
5 3. Con un secondo motivo di opposizione, è invocato in questa sede dalla società opponente l'annullamento o la revoca dell'ordinanza del G.E., resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare con n. 483/2009 rge il 27/07/2020, in data 27.07.2020, per violazione dell'art. 168 LF
L'opponente in particolare ha dedotto “…Ai fini che quivi rileva, il GE adito non coglieva che la fattispecie presente in atti non è una questione ex art. 187 bis disp att cpc (di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo e di presunta validità degli effetti degli atti di aggiudicazione provvisoria nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari: questa è la fattispecie della CP_5
N. 21110/12, citata dal GE adito) bensì la diversa fattispecie ex art. 168 L.F. (dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore).”
Ciò alla luce del fatto che “il debitore esecutato depositava in data 20.11.2019 ricorso Parte_3 per concordato preventivo in bianco (assumendo il N.11/2019 Tribunale di Napoli NORD), prima dell'aggiudicazione provvisoria, e successivamente, il Tribunale dichiarava in data 19.12.2019
l'apertura formale della procedura e la conseguente iscrizione della stessa per il tramite del
CANCELLIERE nel REGISTRO IMPRESE (vedere Doc. 3 nonché Doc. 0.1).”.
In sostanza, “ad avviso dell'OPPONENTE, la fattispecie presente in atti non è un caso di estinzione
o chiusura anticipata del processo esecutivo (ex art. 187 bis disp att cpc) ma la fattispecie presente in atti è costituita dal fatto dell'intervenuto deposito in data 20.11.2019 di una domanda di concordato preventivo in bianco, la procedura N.11/2019 Tribunale di NAPOLI NORD, con apertura di tale procedura con ordinanza del 19.12.2019 da parte del Tribunale di NAPOLI NORD e le conseguenze di legge sulla procedura esecutiva immobiliare RG es 483/2009 Tribunale di NAPOLI Contr avviata da ora nei termini meglio in prosieguo chiariti. Ad avviso CP_1 dell'OPPONENTE, tale fattispecie impone il rispetto dell'art. 168 L.F.: i creditori anche per titolo o causa anteriore non possono né iniziare né proseguire – sotto pena di nullità - le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, in quanto l'art.168 L.F. tutela la CP_7
, con ogni relativa conseguenza…”
[...]
In breve l'assunto di parte opponente circa l'illegittimità della opposta ordinanza si fonda sulla violazione dell'art. 168 L.F., avendo in data 19/12/2019 il Tribunale di Napoli Nord dichiarato l'apertura del concordato preventivo n. 11/2019 per la società esecutata (salvo poi a rigettarne l'ammissione all'esito del procedimento).
Come è noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168, co. 1, L.F., “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato
6 preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La ratio dell'art. 168 L.F., dunque, è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio.
La disposizione richiamata, però, si scontra (o sembra scontrarsi) con quanto previsto dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c. secondo cui In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti.[…].
Ove si ritenesse prevalente la disciplina del concordato preventivo, come prospettato dall'opponente, la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione, facendo operare gli effetti sospensivi ed interruttivi da essa prevista indipendentemente dalla considerazione dell'eventuale intervenuta aggiudicazione. In caso contrario, ove si ritenesse che il legislatore abbia inteso tutelare l'aggiudicatario, anche nell'ottica dell'esigenza pubblicistica di garantire la stabilità alle vendite forzate, dovrebbe ritenersi prevalente la salvaguardia della posizione dell'aggiudicatario.
Detto ciò, questo giudice ritiene che vada privilegiata, in ogni caso, la tutela dell'aggiudicatario a scapito di quella del debitore, il quale, se avesse voluto porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione, avrebbe dovuto attivarsi in tempo utile, stante il tenore letterale dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., presentando con tempestività la domanda di concordato preventivo. Seguendo tale ricostruzione, infatti, si elimina del tutto la possibilità di fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti strumentalmente una proposta di concordato prima del pagamento del saldo prezzo.
Del resto, è vero che l'art.168 L.F. pone il divieto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma nulla contempla in caso di aggiudicazione già disposta.
Dunque, l'art. 168 L.F., nel prevedere la sospensione (cui segue la declaratoria di improseguibilità in caso di omologazione dell'accordo), non indica la relativa disciplina in caso di aggiudicazione del bene in sede esecutiva, sicché occorre riferirsi alle norme del codice di procedura civile, tra cui quella che salvaguarda l'aggiudicazione (art. 187 bis disp. att. c.p.c. in funzione dell'art. 632 c.p.c., 2° comma, che prevede che, se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione, quest'ultima non viene pregiudicata ed il prezzo ricavato dalla vendita viene consegnato al debitore.). Infatti, la ratio della
7 disposizione è quella di tutelare i terzi che sono venuti a contatto con la procedura esecutiva, conferendo loro posizioni meritevoli di tutela.
Non può che condividersi sul punto quanto già argomentato dal GE nell'ordinanza opposta in cui si legge che “La ratio normativa sottesa alla introduzione dell'art 187 bis disp.att, c.p.c., ovvero di ampliare e rafforzare la tutela dell'aggiudicatario già accordata dall'art 632 comma 2 c.p.c. ad ogni altro caso di chiusura della procedura esecutiva, consente di estenderne l'applicazione anche allorché il procedimento esecutivo venga a trovarsi in uno stato di temporanea improcedibilità in ragione della pendenza di un procedimento di concordato preventivo o di una procedura di sovraindebitamento.
Ed invero “La disposizione di cui all'articolo 187-bis disp. att. c.p.c. (che prevede l'intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari degli effetti dell'aggiudicazione o dell'assegnazione per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo) è applicabile alle ipotesi di improcedibilità dell'esecuzione individuale derivante dalla instaurazione della procedura di sovraindebitamento ex art. 10n. 3/2012 ed altresì al caso di sopravvenuto sequestro preventivo come misura di prevenzione di cui all'articolo 55 del TU antimafia “ ( cfr. Trib. Firenze 6.7.2016) ; ed in senso analogo “ La sospensione delle procedure esecutive pendenti a seguito del decreto di apertura di una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 10 e 14-quinquies l. n. 3/2012 non opera in caso di già avvenuta aggiudicazione del bene nel corso della procedura esecutiva individuale. Infatti per il principio di intangibilità dell'aggiudicazione ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. l'aggiudicazione stessa rimane valida e il giudice dell'esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento dopo il pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione.” ( cfr. Trib. di Genova 17.4.2020)
Ciò in particolare ove si consideri , in una prospettiva complessiva, che l'apertura del procedimento di concordato preventivo determina secondo la prevalente interpretazione una mera sospensione della procedura esecutiva, o improcedibilità temporanea alla quale segue, nel caso di omologazione del concordato preventivo, la definitiva improcedibilità dell'azione esecutiva , o viceversa nell'ipotesi di rigetto della proposta di concordato la riattivazione della procedura esecutiva in corso” .
Infine, a corroborare tale linea interpretativa vi è quanto previsto similmente dall'art. 629 c.p.c., secondo cui la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgere la stessa, sicché essa rimane ferma.
Va poi rilevato che, con il pagamento del saldo prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento, che sono atti dovuti, non può ritenersi aggirato il principio della par conditio creditorum e vanificata l'esigenza di evitare che il patrimonio del debitore subisca aggressioni da parte di singoli creditori, come invece eccepito dall'opponente. Occorre, infatti, considerare, da un lato, che le somme ricavate
8 dalla vendita del bene staggito non possono essere assegnate al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andranno a stretto appannaggio dei creditori;
dall'altro che la sospensione del processo esecutivo esclude che le somme incassate possano essere trasferite ai creditori che hanno intrapreso e/o partecipato all'esecuzione singolare (cfr in tal senso anche Tribunale Terni dell'8.05.2019 che ha statuito che “La pubblicazione della domanda di concordato preventivo determina la sospensione dell'esecuzione pendente, senza interferire con
l'aggiudicazione del bene se anteriore al deposito della domanda ex art. 187 bis disp att.
c.p.c. Pertanto l'aggiudicatario è da un lato tenuto al versamento del saldo prezzo e, dall'altro, ha diritto ad ottenere il conseguente decreto di trasferimento, mentre al g.e. è preclusa la distribuzione del ricavato ai creditori, somme che il medesimo giudice deve accantonare in attesa dell'esito del concordato”).
Comunque, in disparte la infondatezza della domanda per quanto motivato, non può essere tralasciata la valutazione dell'interesse ad agire della società opponente: infatti, se legittimati alla proposizione dell'opposizione agli atti sono tutti i soggetti che, con riferimento al singolo atto esecutivo impugnato, abbiano un interesse giuridicamente apprezzabile a che il processo esecutivo si svolga correttamente od opportunamente, tuttavia la legittimazione attiva non può andare disgiunta dall'interesse, giuridicamente rilevante, a proporre o a mantenere ferma l'opposizione.
Dunque, a tal fine occorre valutare se, alla luce dei fatti narrati, sussista ancora l'interesse ad agire della società opponente con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata.
A tale quesito non può che darsi risposta negativa.
Infatti, con decreto della Corte di Appello del 17/02/2021 è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto, assunto dal Tribunale di Napoli Nord il 21/10/2020, di rigetto dell'istanza presentata dalla ai sensi dell'art. 161 L.F. per l'apertura di un concordato Parte_1 preventivo. Infatti, come emerge dalle motivazioni del provvedimento [….] il Tribunale rigettava il ricorso difettando il requisito soggettivo prescritto dal combinato degli artt. 1 e 160 L.F., essendo emerso dal piano e dall'attestazione che la società proponente svolgeva esclusivamente attività di godimento dell'immobile indicato in atti, percependo sulla base di un contratto di locazione, i pattuiti canoni, derivando la dichiarata situazione di insolvenza da un'operazione priva di rilevanza imprenditoriale, ma determinante uno squilibrio tra le somme versate per restituire il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e i canoni percepiti dalla locazione dello stesso. Difettando, tuttavia, la natura di imprenditore commerciale, questa situazione di crisi non poteva essere risolta con lo strumento concordatario, ma al più, poteva farsi ricorso alla procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012... (cfr. doc. all. cost. 04/05/2021).
9 Ora, la fase di merito della presente opposizione è stata notificata alle controparti il 28/12/2020 mentre il decreto di rigetto del Tribunale sull'istanza presentata dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 161 L.F. per l'apertura di un concordato preventivo, risale al 21/10/2020 e il decreto della
Corte di Appello invece al 17/02/2021.
Si è determinata, pertanto, con siffatte pronunce una carenza, almeno sopravvenuta, dell'interesse ad agire della società opponente a seguito della stabilizzazione del diniego dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, in quanto non vi è più alcuna esigenza di tutelare il ceto creditorio in base all'art. 168 L.F. così come prospettata dall'opponente.
4.Venendo, infine, alla costituzione in giudizio del delegato alla vendita, non si comprende a che titolo quest'ultimo sia stato citato nel presente procedimento né a che titolo lo stesso abbia svolto difese.
Infatti, nell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., devono essere convenute tutte le parti del procedimento esecutivo (debitore, terzo assoggettato all'esecuzione, creditore procedente, creditori intervenuti), nonché gli ulteriori soggetti interessati, in quanto destinatari degli effetti dell'atto di esecuzione impugnato, non certo il professionista delegato alla vendita, che è un ausiliario del GE. A tanto consegue la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di e la compensazione CP_3 integrale delle spese di lite tra detta parte e la società opponente.
5.Relativamente alle altre parti, tenuto conto dell' esito complessivo della vicenda e del diverso orientamento giurisprudenziale richiamato dall'opponente circa i rapporti tra l'art. 168 L.F. e l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., vanno compensate integralmente le spese di lite.
Infine, quanto alla condanna della società opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dall'aggiudicataria, va osservato che la domanda non può essere accolta.
Infatti, secondo la Cassazione (ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32090) l'ipotesi di condanna ex art. 96
c.p.c., 3° comma, richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata la compensazione totale delle spese di lite, come avvenuto nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_3
2) dichiara cessata la materia del contendere;
10 3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 31.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
11