Sentenza 9 settembre 2004
Massime • 1
L'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 va riconosciuto nei casi in cui la compromissione del valore di un immobile - quindi anche la riduzione della godibilità di un appartamento nella sua destinazione abitativa (la quale ha riflessi negativi sul prezzo di mercato) - sia effetto dell'opera pubblica, e tale nesso causale sussiste quando la menomazione di una o più facoltà (non marginali) del diritto dominicale sia conseguenza dell'esecuzione e della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; ne deriva che, rispetto ad opera stradale, il predetto nesso è ravvisabile per gli scuotimenti, le vibrazioni, gli impoverimenti di luce ed aria, i rumori e le esalazioni nocive prodotte dalle strutture della costruzione o dagli automezzi che se ne avvalgono, non anche per le immissioni determinate dall'accentuazione del traffico nelle aree limitrofe, in cui l'opera medesima si inserisce con attitudine a creare un percorso più breve o più scorrevole, come tale preferibile da un maggior numero di utenti, giacché questi ultimi effetti integrano un pregiudizio meramente occasionato dall'opera stradale e dal suo uso, ma direttamente riferibile alle scelte della pubblica amministrazione nella gestione del territorio e della viabilità, e, dunque, potrebbero essere forieri della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione stessa ove sia incorsa in colposa violazione dei diritti altrui, con inosservanza del principio del "neminem ledere", non dell'obbligazione indennitaria di cui all'art. 46 cit.
Commentari • 2
- 1. Malpensa: espropriazione larvata e responsabilità per immissioni acusticheAccesso limitatoMarilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2015
- 2. Opera di pubblica utilità, aeroporto, immissioni acustiche, intollerabilità, danniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18172 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GIULIANI OL - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO FR, in proprio e quale coerede di MA AN, nonché da OL ed TO FR, altri coeredi di MA AN, elettivamente domiciliati in Roma, lungotevere dei Mellini n. 39, presso l'avv. Maurizio Mantechi, che, con gli avv.ti Franco ed Alessandro Borachia, li difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Comune di La Spezia, in persona del sindaco Dott. Giorgio Pagano, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Trevi n. 68, presso l'avv. Maria Teresa Barbantini difeso dagli avv.ti Tomaso Acordon e Giorgio Giovannini per procura in calce al controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova n. 346 del 19 aprile-li maggio 2001, notificata il 19 settembre 2001;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Acordon, per il Comune;
il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Golia Aurelio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO FR, proprietario di due appartamenti nel fabbricato sito in La Spezia via Spallanzani n. 22, e la moglie MA AN, proprietana di altro appartamento nello stesso edificio, con citazioni del 24 ottobre 1988 e del 5 aprile 1989 hanno chiesto la condanna del Comune di La Spezia al risarcimento dei danni ed al pagamento d'indennizzo per il pregiudizio loro arrecato con la costruzione e l'apertura al traffico di una galleria stradale con accesso da detta via Spallanzani.
L'adito Tribunale di La Spezia, riuniti i procedimenti, ha respinto la prima domanda, escludendo la configurabilità di responsabilità del Comune per fatto illecito, mentre ha accolto la seconda, ritenendo indennizzabile, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'aumento di rumori e d'inquinamento provocato ~^
dalla galleria, ed ha liquidato, in favore del FR, lire 55.746.101 e lire 76.070.200, e, in favore della AN, lire 72.005.380.
La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata l'il maggio 2001 e notificata il 19 settembre successivo, ha accolto il gravame proposto dal Comune
contro
CO FR e contro gli eredi della defunta MA AN, cioè lo stesso CO FR ed i figli OL ed TO, ed ha respinto anche la pretesa indennitaria. Il citato art. 46, ha rilevato la Corte d'appello, può trovare applicazione non per il danno di tipo ambientale e diffuso, che ricada su tutti i proprietari di immobili ubicati nell'area interessata da opera stradale, ma solo per lo specifico e differenziato nocumento che il singolo bene riceva quale effetto diretto ed immediato dell'opera stessa e della sua utilizzazione, ed inoltre richiede, ove si tratti di pregiudizio provocato da immissioni, che queste superino il livello della normale tollerabilità secondo i parametri dell'art. 844 cod. civ.. Con tali premesse, ed altresì osservando che gli appartamenti degli attori si affacciavano sull'incrocio fra via Spallanzani e via XX Settembre, ma non si trovavano a ridosso della galleria, essendo separati dall'area di detto incrocio e da un ulteriore tratto di strada, la Corte d'appello ha negato che il lamentato aggravio dell'inquinamento chimico ed acustico fosse diretta conseguenza della costruzione e del funzionamento del tunnel, derivando invece dall'incremento della circolazione indotto nella zona dalla nuova opera, ed ha aggiunto, alla luce dei riscontri effettuati dal Consulente tecnico d'ufficio, che le immissioni chimiche erano contenute in livelli accettabili, e che le immissioni rumorose, aumentate in due diversi punti di misurazione da 75, 6 a 76, 8 e da 68, 9 a 76, 6 decibel, erano già in precedenza prossime o superiori al limite di 70 decibel, fissato con decreto del Presidente del consiglio del 1 marzo 1991, di modo che rientravano nella situazione di disagio propria di un'area densamente popolata e non eccedevano la normale tollerabilità.
CO, OL ed TO FR, con atto notificato il 16 novembre 2001, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova, formulando dieci motivi d'impugnazione. Il Comune ha replicato con controricorso, notificato il 4 gennaio 2002.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva, a confutazione di quanto dedotto dai ricorrenti con la memoria, che il controricorso del Comune è stato proposto entro il termine del 26 dicembre 2001 (art. 370 cod. proc. civ.), essendo al riguardo influente, dopo le sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 2002 a 477 e 3 gennaio 2004 n. 28 in tema di scissione dei momenti del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (24 dicembre 2001).
Le complesse ed articolate censure dei ricorrenti, con la denuncia di violazione di legge (artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 4 ed 844 cod. civ.), nonché d'omissione, insufficienza e contraddittorietà
della motivazione, investono tutti i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, e possono essere sintetizzate e raggruppate con riferimento alle due questioni decisive del collegamento causale fra la costruzione e gestione della galleria e le immissioni chimiche ed acustiche addotte dagli istanti e dell'entità di tali immissioni. Con riferimento alla prima problematica, i FR criticano la Corte d'appello per non aver considerato che il più intenso traffico di veicoli diretti alla galleria o provenienti dalla stessa (traffico triplicato, come emergeva dalle risultanze processuali ed in particolare da una nota del Comune, e quindi ben superiore a quello ritenuto dalla sentenza impugnata) era fonte per i loro appartamenti di un danno specifico e differenziato (rispetto a quello subito da altri immobili limitrofi), e che tale danno era causalmente ricollegabile alle esalazioni ed al frastuono provocati dall'opera pubblica e dal suo impiego, in quanto gli alloggi si trovavano proprio all'imbocco della galleria, e così ricevevano le immissioni derivanti dai movimenti veicolari che si svolgevano al suo interno. Con riguardo alla seconda problematica, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata:
- per aver definito come tollerabili immissioni che superavano i limiti di legge (tanto per il piombo, quanto per il rumore) ed implicavano una riduzione dei valori commerciali di circa il 27%;
- per non aver considerato che il Comune, limitando per un certo periodo le ore giornaliere di transito nella galleria, aveva adottato provvedimenti provvisori, revocabili, non idonei a dare affidamento per il futuro, e comunque non era riuscito a ridurre le immissioni;
- per non aver tenuto conto che la scala di misurazione in decibel dell'inquinamento acustico è logaritmica, non numerica, di modo che evidenzia, con un incremento di tre punti, un raddoppio della sensazione sonora;
- per aver trascurato che il limite massimo per le immissioni sonore, in aree ad intensa attività umana, è stato abbassato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 da 70
e 65 decibel, e che dunque l'acclarato livello di circa 76 decibel evidenziava una rumorosità molto superiore a quella tollerabile;
-per aver indebitamente attribuito influenza alla circostanza che in altre zone di La Spezia venivano sopportate situazioni analoghe, dimenticando che il diritto di non subire fatti intollerabili non può essere escluso in relazione all'eventualità che altri li tollerino.
I ricorrenti, inoltre, con la parte finale dell'atto d'impugnazione, ricordano che, con il loro appello incidentale, non esaminato dalla Corte di Genova per effetto dell'accoglimento dell'appello principale del Comune, avevano reclamato gli interessi sulle somme accordate dal Tribunale, ed insistono in tale richiesta.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va osservato che la contesa, per effetto della mancata proposizione di gravame contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso gli estremi della responsabilità aquiliana del Comune, è rimasta circoscritta alla domanda d'indennizzo ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. La reiezione di tale domanda d'indennizzo è stata basata dalla Corte d'appello sulla considerazione che l'incremento dell'entità delle immissioni nocive a carico delle proprietà del FR e della AN era prodotto non da rumori ed esalazioni chimiche provenienti dalla galleria, ma dall'aumento del traffico veicolare che nella zona si era verificato per la maggiore appetibilità del tracciato stradale che fruiva della galleria stessa. Il relativo accertamento non è efficacemente contrastato dai ricorrenti, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità, in quanto la loro tesi, secondo cui l'indicato incremento era arrecato dal frastuono e dai gas di scarico che erano provocati dal passaggio di autoveicoli dentro la galleria e che fuoriuscivano all'esterno, non vanno oltre la sollecitazione di una revisione della lettura delle risultanze processuali su elementi di fatto, ed in particolare dei riscontri effettuati dal Consulente tecnico d'ufficio con riguardo alla distanza fra gli appartamenti degli istanti e l'ingresso della galleria, e, dunque, si esauriscono in una richiesta di riesame nel merito, non consentito in questa fase processuale. Detto accertamento basta a giustificare la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha prioritariamente rilevato l'insussistenza dei presupposti per ricondurre le maggiori immissioni in discorso nel danno da opera pubblica indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, e rende così ultronee le critiche che investono le considerazioni aggiuntive della Corte di Genova, quando ha escluso che quelle immissioni, ove causalmente ricollegabili alla galleria, fossero tali da superare la normale tollerabilità e così integrare il pregiudizio permanente per il quale detta norma attribuisce ristoro indennitario.
L'inapplicabilità alla fattispecie del citato art. 46 discende dal rilievo che la norma riguarda i casi in cui la compromissione del valore di un immobile, e quindi anche la riduzione della godibilità di un appartamento nella sua destinazione abitativa (la quale ha riflessi negativi sul prezzo di mercato), sia effetto dell'opera pubblica.
Tale nesso causale sussiste quando la menomazione di una o più facoltà (non marginali) del diritto dominicale sia conseguenza dell'esecuzione e della presenza dell'opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata (v. Cass. 9 marzo 1988 n. 2366, 25 settembre 1990 n. 9693, 26 giugno 1995 n. 7224, 23 luglio 1998 n. 7210, 11 giugno 2003 n. 9341). Ne deriva, rispetto ad opera stradale, che il predetto nesso è ravvisatole per gli scuotimenti, le vibrazioni, gli impoverimenti di luce ed aria, i rumori e le esalazioni nocive prodotte dalle strutture della costruzione o dagli automezzi che se ne avvalgano, non anche per le immissioni determinate dall'accentuazione del traffico nelle aree limitrofe, in cui l'opera medesima si inserisce con attitudine a creare un percorso più breve o più scorrevole, come tale preferibile da un maggior numero di utenti. Questi ultimi effetti integrano pregiudizio meramente occasionato dall'opera stradale e dal suo uso, ma direttamente riferibile alle scelte della pubblica amministrazione nella gestione del territorio e della viabilità, e, dunque, potrebbero essere forieri della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione stessa, ove sia incorsa in colposa violazione dei diritti altrui, con inosservanza del principio del neminem laedere, non dell'obbligazione indennitaria in discussione.
A conferma della non riconducibilità degli indicati effetti indiretti nelle previsioni dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, va anche osservato che la norma è rivolta ad indennizzare il danno "permanente" arrecato dall'opera pubblica, e che il pregiudizio connesso all'incremento del traffico in una determinata zona, in dipendenza del più vantaggioso percorso creato da una struttura viaria, è situazione caratterizzata da precarietà, suscettibile di evolvere nel tempo.
Il conformarsi della sentenza impugnata ai riportati principi, in ordine all'esclusione del rapporto di causalità fra la galleria su via Spallanzani e le immissioni lamentate dal FR e dalla AN, assorbe e supera, come già si è osservato, le altre questioni, ed esige la reiezione del ricorso.
Le spese di questa fase processuale sono da porre a carico solidale dei soccombenti, ai sensi dell'art. 97 primo comma cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da CO, OL ed TO FR, e li condanna in solido al rimborso, in favore del Comune di La Spezia, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004.