Sentenza 9 marzo 1988
Massime • 1
Con riguardo ad opera autostradale che sia stata realizzata in conformità delle norme di legge e regolamentari, anche per quanto attiene alle distanze rispetto a preesistenti costruzioni di edilizia residenziale (esclusa peraltro la "fascia di rispetto" di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ed al d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, alla quale è soggetto soltanto il proprietario che intenda edificare in prossimità della strada), il pregiudizio subito dalle suddette costruzioni, per effetto di perdita di luce, ovvero di immissioni di rumori, vibrazioni, correnti d'aria e simili, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, qualora superi i limiti di una menomazione di aspetti solo marginali del diritto dominicale, analoga a quella ricevuta da ogni fondo coinvolto dall'esecuzione di opere di viabilità, traducendosi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione (da valutarsi anche alla stregua dei criteri dettati dall'art. 844 cod. civ. in tema di normale tollerabilità delle immissioni), con conseguenziale apprezzabile diminuzione del valore venale del bene. ( V 4380/87, mass n 453111; ( V 2106/82, mass n 419979).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1988, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1988 |
Testo completo
Con riguardo ad opera autostradale che sia stata realizzata in conformità delle norme di legge e regolamentari, anche per quanto attiene alle distanze rispetto a preesistenti costruzioni di edilizia residenziale (esclusa peraltro la "fascia di rispetto" di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ed al d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, alla quale è soggetto soltanto il proprietario che intenda edificare in prossimità della strada), il pregiudizio subito dalle suddette costruzioni, per effetto di perdita di luce, ovvero di immissioni di rumori, vibrazioni, correnti d'aria e simili, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, qualora superi i limiti di una menomazione di aspetti solo marginali del diritto dominicale, analoga a quella ricevuta da ogni fondo coinvolto dall'esecuzione di opere di viabilità, traducendosi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione (da valutarsi anche alla stregua dei criteri dettati dall'art. 844 cod. civ. in tema di normale tollerabilità delle immissioni), con conseguenziale apprezzabile diminuzione del valore venale del bene. ( V 4380/87, mass n 453111; ( V 2106/82, mass n 419979).*