Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 232 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORI CARLOTTA, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FIORI CARLOTTA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio contratto in data 8.03.2010 in Albenga (SV), trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 7, parte I, anno 2010, alle condizioni di seguito esposte:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, in locazione in forza di contratto ad uso abitativo del 20/10/2020 intestato alla signora con gli arredi tutti ivi presenti, verrà assegnata alla stessa, che vi continuerà a Pt_1
risiedere con i figli;
il signor rovvederà a trasferire altrove la propria residenza ed i propri CP_1
effetti personali nell'arco del nuovo anno;
3) i figli minori della coppia, e , verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli avranno residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre;
4) il padre potrà vedere i bambini in qualunque momento, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludico ricreativi degli stessi, nonché lavorativi dei genitori. In ogni caso il padre, in considerazione delle peculiarità del proprio lavoro e della sua collocazione, potrà trascorrere con i figli un fine settimana ogni due o tre settimane, dal venerdì
pomeriggio alla domenica pomeriggio o comunque due/tre giorni consecutivi al mese, come è sempre accaduto sino ad oggi compatibilmente con i propri turni lavorativi, previa comunicazione alla madre con congruo anticipo. Il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive durante l'anno, nonché le vacanze natalizie, Capodanno, Pasqua e le altre festività secondo il criterio dell'alternanza annuale con la madre, con modalità da concordarsi e secondo le esigenze lavorative paterne;
5) la madre si dichiara disponibile ad agevolare occasionalmente l'incontro dei figli con il padre presso il luogo di lavoro e domicilio paterno, o altro luogo concordato, accompagnando i minori;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
7) il padre verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli: la somma complessiva di Euro
900,00 mensili (novecento/00), pari ad euro 450,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento dall'anno successivo all'omologa). Il predetto contributo al mantenimento verrà versato dal signor entro il giorno 10 di ogni mese alle CP_1
coordinate IBAN indicande dalla signora i genitori si faranno carico al 50% delle spese Pt_1
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche e ludico ricreative dei figli e per la frequentazione di uno sport secondo le linee guida del Tribunale di Savona;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con qualsivoglia mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà
avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta;
8) la madre si farà carico del canone di locazione come da contratto e delle relative utenze, mentre il padre continuerà a farsi carico dell'utenza dell'acqua con addebito sul proprio conto corrente e dei costi per l'abbonamento ad internet allo stesso intestato, e continuerà a percepire l'assegno unico familiare;
9) i genitori si prestano reciproco consenso a viaggi dei figli accompagnati da un solo genitore,
anche all'estero e per lunghi periodi, come peraltro sempre accaduto sino ad oggi. Il padre acconsente sin d'ora acchè la madre possa recarsi in Guatemala con i figli per far visita ai nonni e parenti materni e, comunque, per qualunque altra evenienza e necessità che possa presentarsi e la madre si dichiara sin d'ora disponibile a garantire ospitalità al padre che volesse recarsi in
Guatemala in quei periodi per far visita ai figli;
10) i genitori concordano di valutare insieme il percorso scolastico dei figli per le scuole superiori alla luce delle inclinazioni e desideri degli stessi e delle eventuali emergende esigenze lavorative dei genitori;
11) i coniugi si impegnano a non coinvolgere i figli minori in frequentazioni sentimentali con partner e loro familiari, almeno sino a quando non saranno relazioni stabili e comunque sino al divorzio e previa comunicazione e consenso dell'altro genitore;
12) i coniugi autorizzano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia italiani sia guatemaltechi anche per i figli minori.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)