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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/08/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Cristina Midulla Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato ZIINO SALVATORE e dall'avvocato CARLOZZO GIULIA appellante contro
, in persona del Controparte_1 curatore speciale, avvocato CP_2 rappresentata e difesa da sè stesso e
, in persona del Controparte_1 liquidatore pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BOTTERO e GIOACCHINO GERACI SANTI
e
Controparte_3
1 rappresentato e difeso dagli avv. GIOACCHINO GERCACI SANTI E
RENATO BARUCHELLO appellati
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.02.2016, in qualità di socio Parte_1
Con della (da qui in poi ) in liquidazione (con quota Controparte_1
dell'1%, a fronte della quota del 99% in capo all'altro socio CP_5
, conveniva davanti al Tribunale di Palermo quest'ultima ed il suo
[...]
liquidatore chiedendo:
- la revoca del bilancio finale di liquidazione, censurando lo stralcio Con in esso operato di tutti i pretesi crediti di verso (o Pt_1
Con meglio verso e altre 4 società c.d. veicolo, originariamente costituite a seguito di accordi tra ed Pt_1 Controparte_5
per lo sviluppo di un ad opera di ciascuna società, CP_6
parchi poi non realizzati con conseguente fusione di tutte le società Con veicolo per incorporazione nella sola ), a titolo di rimborso di costi e/o retribuzione di attività asseritamente compiute in relazione alla realizzazione dei CP_7
- la revoca del liquidatore;
- la condanna del liquidatore al risarcimento dei danni causati al socio
, vinte le spese. Pt_1
I convenuti si erano costituiti in giudizio, resistendo alle domande avverse, con il favore delle spese.
Integrato il contraddittorio nei confronti del Curatore speciale di ET nominato ex art. 78 cod. civ. , questi si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Previo espletamento di c.t.u. tecnico contabile, il Tribunale, con sentenza n. 3290/2019 del 03.07.2019, rigettava le domande attoree e compensava le spese.
Avverso la sentenza propone appello la per i seguenti Parte_1
motivi: 1) violazione dei principi di redazione de bilancio;
2) errata applicazione dell'art. 2434 bis c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla dedotta violazione della normativa fiscale;
4) errato rigetto delle domande di revoca del liquidatore e di risarcimento del danno.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza con l'integrale accoglimento delle proprie domande, vinte le spese.
Si costituiscono in giudizio tutti gli appellati, che resistono al gravame, con vittoria di spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dei principi di redazione del bilancio.
Occorre premettere in fatto: il credito della cui cancellazione si duole parte attrice è pari alla somma dei crediti già vantati dalla stessa nei confronti di e di altre 4 società Controparte_1 Controparte_8
e , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
costituite il 26.09.06 e poi incorporate dalla (odierna Controparte_1
convenuta) in data 22.3.11.
Le cinque società in questione – fin dall'inizio partecipate in ragione ell'1% dall'odierna attrice e del 99% da Erg Power & Gas s.p.a. (oggi confluita in – furono costituite allo scopo di realizzare Controparte_5
in cinque comuni della Sicilia Orientale CP_1 CP_8 CP_9
e ) 5 progetti aventi a oggetto la costruzione di CP_10 CP_11
altrettanti parchi eolici per la produzione di energia elettrica, che la titolare ( cedette loro giusta contratti intercorsi tra Parte_1
.e Erg Power & Gas s.p.a. in data 26.9.06. Parte_1
3 In forza di tali contratti, ognuna delle società di scopo assunse l'obbligo di rimborsare a tutte le spese sostenute per lo sviluppo e il Parte_1
perfezionamento dei progetti, alcuni importi per la cessione dei relativi diritti e una percentuale, in termini di royalties, sui proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale di ogni parco messo in opera.
Il credito della cui cancellazione si controverte è dato dalla somma degli importi delle fatture emesse negli anni 2008-2011 da in Parte_1
favore delle cinque società per le causali di cui sopra, dettagliatamente indicate alle pp. 3 - 4 dell'atto di citazione.
Come riscontrato dal c.t.u. all'esito dell'accurata analisi svolta:
-i crediti di erano esposti nei bilanci delle cinque società Parte_1
sino al 2010 come “debiti per fatture da ricevere”;
-dal 2011, in seguito alla fusione, il credito totale venne iscritto con la medesima dicitura nei bilanci dell'incorporante;
-nel 2014 quest'ultima fu posta in liquidazione volontaria e nel bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14 il debito verso fu Parte_1
stralciato e nel conto economico furono contabilizzati ricavi (alla voce altri ricavi e proventi) per un importo corrispondente;
- nella nota integrativa al bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14 la ragione della cancellazione viene individuata nel fatto che le fatture in questione erano state tutte tempestivamente contestate dalla CP_1
in quanto afferenti a prestazioni non documentate e incongrue
[...]
rispetto alle causali addotte.
Ciò premesso, il primo giudice affermava che:
- l'iscrizione dei crediti nei bilanci delle società incorporate non costituisce piena prova, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi di natura probatoria;
4 - nell'atto di fusione, in cui si fa menzione dei crediti, non ricorre l'ipotesi di riconoscimento di debito per difetto di volontà espressa in tal senso;
- i crediti sono stati contestati e le fatture non hanno valore probatorio, essendo titolo idoneo solo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- mai la società attrice ha agito per la riscossione dei crediti in questione, né ha esibito la documentazione comprovante le causali sottese alle fatture;
- i contratti funzionali alla messa in opera dei parchi, previsti dall'art. 12 di quelli stipulati nel 2006 tra le parti in causa e le altre quattro società non sono mai stati sottoscritti;
- i parchi non sono stati realizzati, tanto è vero che la ha Pt_1
promosso a causa di ciò un'azione risarcitoria nei confronti di un soggetto terzo.
- il pagamento non è mai stato preteso.
Concludeva il Tribunale ritenendo inesistenti i crediti in questione e pertanto, la loro cancellazione repentina, benché scorretta se rapportata alle precedenti iscrizioni alla luce del principio di prudenza, deve in realtà ritenersi conforme al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile secondo il quale “la rilevazione e la presentazione delle voci
è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.
L'appellante censura la decisione, eccependo la violazione dei principi di continuità e prudenza, invocando il valore probatorio pieno dei precedenti bilanci, la natura di riconoscimento di debito dell'atto di fusione, allegando di avere agito in monitorio per la riscossione dei crediti.
La censura è fondata.
Basti al riguardo rilevare quanto evidenziato dal c.t.u. nominato dal giudice, il quale ha inequivocabilmente chiarito: “avuto riguardo ai criteri 5 di redazione del bilancio previsti dagli art. 2423 e ss c.c. e dei principi
OIC previsti dal decreto legislativo 139/15”…” “I fatti precedentemente esposti confermano che il debito è stato iscritto nei bilanci sia delle cinque società che di post fusione, che esistono formali CP_1
contratti sottoscritti tra e le cinque società esistono, che Pt_1
l'oggetto dei contratti relativi alla realizzazione dei progetti sui parchi eolici vengono definiti e che il rimborso dei costi operativi dei progetti sono previsti dall'art. 35 di ciascun contratto (sebbene come ribadito nella lettera del legale rappresentate di ERG in data 26/5/2009, le fatture risultano prive dei relativi giustificativi di spesa).
Si ritiene che in una situazione come quella rappresentata, la soluzione ad una controversia del genere non possa risolversi attraverso la mera cancellazione contabile di una passività e la contestuale iscrizione di una sopravvenienza attiva.
I fatti accaduti, la storia contabile della passività riportata per oltre 3 esercizi nei bilanci non consente la cancellazione immediata e semplicistica della partita debitoria “fatture da ricevere” in quanto non sono venuti meno i presupposti in base ai quali le passività sono state oggetto di iscrizione originaria in bilancio.
Infatti, seguendo un trattamento corretto si sarebbe dovuta
“riclassificare” la voce “fatture da ricevere” in un'altra parte del passivo, quale la voce fondo per rischi e oneri (OIC n. 31).
L'importo iniziale da iscrivere in tale voce sarebbe dovuto corrispondere in sede di riclassifica iniziale all'importo iscritto nella voce “fatture da ricevere” per essere eventualmente ridotto nel tempo in base all'evoluzione della controversia.
Tutto questo non è avvenuto e come sopra indicato pur in presenza di una
“probabilità” di incorrere nell'obbligo di pagamento di un debito, la
6 passività è stata del tutto cancellata nel bilancio di liquidazione al
31/12/2014.
Si ritiene che le contestazioni in merito allo stralcio del debito svolte da parte attrice ) risultino fondate e che nel bilancio di liquidazione Pt_1
di vadano ripristinate le passività potenziali. CP_1
Infatti, come indicato, la situazione rappresentata non presenta dei confini ben definiti fra i diritti dei creditori e i doveri dei debitori.
In queste situazioni intermedie, i principi di predisposizione dei bilanci, non si pongono al centro, in una situazione neutra equidistante, ma seguono il principio della prudenza che obbliga solo una delle parti, il potenziale debitore, a iscrivere come posta prudenziale nel passivo un fondo per rischi e oneri fino alla conclusione definitiva della causa legale.”
Le superiori considerazioni, esaustive, coerenti ed immuni da vizi logici, si condividono pienamente.
D'altra parte, anche il primo giudice aderiva alle conclusioni del c.t.u. e riconosceva espressamente che la cancellazione del credito fosse errata sotto il profilo della prudenza.
Addiveniva, però a conclusione opposta, ritenendo di fare prevalere il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, effettuando un accertamento negativo in reazione all'effettiva sussistenza del credito.
Tale assunto non è condivisibile.
Infatti, le circostanze di fatto evidenziate dal primo giudice non sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'insussistenza del credito, in quanto logicamente non incompatibili con il credito medesimo.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal c.t.u., lo stralcio tout court del credito costituisce evidente violazione dei principi di continuità e prudenza.
Secondo motivo di appello: violazione dell'art. 2434 bis c.c.
7 Secondo il Tribunale, “Va infine rilevato – circostanza che invero risulta di per sé sola dirimente – che la cancellazione contestata, riportata nel bilancio finale di liquidazione impugnato, era stata in realtà effettuata nel bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14, approvato, iscritto nel registro delle imprese e mai impugnato. Il contenuto del bilancio finale di liquidazione è dunque coerente sul punto con quello precedente, né si può estendere a quest'ultimo l'impugnazione proposta stante il disposto dell'art. 2434 bis cc che preclude l'impugnazione del bilancio allorquando sia stato approvato quello dell'esercizio successivo, senza attribuire rilievo alla data di chiusura dell'esercizio stesso, che nella specie (trattandosi di bilancio finale di liquidazione) è avvenuta un mese prima della fine dell'anno.”
Tale assunto non è condivisibile.
Come correttamente rilevato dall'appellante, in realtà la norma citata dai primi giudici disciplina l'ipotesi inversa, cioè l'impugnazione di un bilancio passato, al quale è succeduta l'approvazione di quello successivo, precludendone l'impugnabilità, sulla base di una presunzione (assoluta) di difetto di interesse ad agire sopravvenuto, per difetto di attualità, alla luce dell'ultimo bilancio approvato.
Infatti, una volta approvato il bilancio successivo possono configurarsi due ipotesi: il vizio da cui è affetto quello precedente è venuto meno in quanto non riprodotto nel nuovo bilancio, oppure, al contrario, il vizio si ripercuote anche sull'ultimo bilancio approvato, che dovrà essere impugnato.
Aderendo all'sunto del Tribunale dovrebbe pervenirsi all'aberrante conclusione che un bilancio approvato in violazione di legge diventi intangibile per il sol fatto di riprodurre un bilancio precedente, e così via per tutti quelli successivi.
La censura va quindi accolta e la sentenza va riformata sul punto.
8 Terzo motivo di appello: omessa pronuncia sulle irregolarità fiscali emergenti dal bilancio impugnato, dedotte nel primo grado del giudizio.
Lo scrutinio della censura, peraltro infondata alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sul punto (vedi relazione integrativa), è superfluo in considerazione dell'accoglimento dei primi due motivi, che sono idonei ad accogliere l'appello, con la riforma integrale della sentenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, la delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione deve essere annullata.
Accertata la violazione dei principi di prudenza, continuità e chiarezza, sussiste una giusta causa di revoca del liquidatore, ai sensi dell'art. 2487
c.c.
La relativa domanda deve, dunque, essere accolta.
Per contro, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, in difetto di allegazione (del tutto generica) e prova del danno lamentato, dal momento che il liquidatore non ha proceduto alla ripartizione dell'attivo e quindi nessun pregiudizio patrimoniale è configurabile in capo all'appellante.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni oltra domanda rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3290\2019, emessa l'11 giugno – 3 settembre 2019, appellata da annulla il Parte_1
bilancio finale di liquidazione della;
Controparte_1
revoca dalla carica di liquidatore della società; Controparte_3
condanna tutti gli appellati alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro 18.0000,00, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso a Palermo, il 28 luglio 2025
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Cristina Midulla
9
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Cristina Midulla Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato ZIINO SALVATORE e dall'avvocato CARLOZZO GIULIA appellante contro
, in persona del Controparte_1 curatore speciale, avvocato CP_2 rappresentata e difesa da sè stesso e
, in persona del Controparte_1 liquidatore pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BOTTERO e GIOACCHINO GERACI SANTI
e
Controparte_3
1 rappresentato e difeso dagli avv. GIOACCHINO GERCACI SANTI E
RENATO BARUCHELLO appellati
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.02.2016, in qualità di socio Parte_1
Con della (da qui in poi ) in liquidazione (con quota Controparte_1
dell'1%, a fronte della quota del 99% in capo all'altro socio CP_5
, conveniva davanti al Tribunale di Palermo quest'ultima ed il suo
[...]
liquidatore chiedendo:
- la revoca del bilancio finale di liquidazione, censurando lo stralcio Con in esso operato di tutti i pretesi crediti di verso (o Pt_1
Con meglio verso e altre 4 società c.d. veicolo, originariamente costituite a seguito di accordi tra ed Pt_1 Controparte_5
per lo sviluppo di un ad opera di ciascuna società, CP_6
parchi poi non realizzati con conseguente fusione di tutte le società Con veicolo per incorporazione nella sola ), a titolo di rimborso di costi e/o retribuzione di attività asseritamente compiute in relazione alla realizzazione dei CP_7
- la revoca del liquidatore;
- la condanna del liquidatore al risarcimento dei danni causati al socio
, vinte le spese. Pt_1
I convenuti si erano costituiti in giudizio, resistendo alle domande avverse, con il favore delle spese.
Integrato il contraddittorio nei confronti del Curatore speciale di ET nominato ex art. 78 cod. civ. , questi si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2 Previo espletamento di c.t.u. tecnico contabile, il Tribunale, con sentenza n. 3290/2019 del 03.07.2019, rigettava le domande attoree e compensava le spese.
Avverso la sentenza propone appello la per i seguenti Parte_1
motivi: 1) violazione dei principi di redazione de bilancio;
2) errata applicazione dell'art. 2434 bis c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla dedotta violazione della normativa fiscale;
4) errato rigetto delle domande di revoca del liquidatore e di risarcimento del danno.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza con l'integrale accoglimento delle proprie domande, vinte le spese.
Si costituiscono in giudizio tutti gli appellati, che resistono al gravame, con vittoria di spese.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dei principi di redazione del bilancio.
Occorre premettere in fatto: il credito della cui cancellazione si duole parte attrice è pari alla somma dei crediti già vantati dalla stessa nei confronti di e di altre 4 società Controparte_1 Controparte_8
e , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
costituite il 26.09.06 e poi incorporate dalla (odierna Controparte_1
convenuta) in data 22.3.11.
Le cinque società in questione – fin dall'inizio partecipate in ragione ell'1% dall'odierna attrice e del 99% da Erg Power & Gas s.p.a. (oggi confluita in – furono costituite allo scopo di realizzare Controparte_5
in cinque comuni della Sicilia Orientale CP_1 CP_8 CP_9
e ) 5 progetti aventi a oggetto la costruzione di CP_10 CP_11
altrettanti parchi eolici per la produzione di energia elettrica, che la titolare ( cedette loro giusta contratti intercorsi tra Parte_1
.e Erg Power & Gas s.p.a. in data 26.9.06. Parte_1
3 In forza di tali contratti, ognuna delle società di scopo assunse l'obbligo di rimborsare a tutte le spese sostenute per lo sviluppo e il Parte_1
perfezionamento dei progetti, alcuni importi per la cessione dei relativi diritti e una percentuale, in termini di royalties, sui proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale di ogni parco messo in opera.
Il credito della cui cancellazione si controverte è dato dalla somma degli importi delle fatture emesse negli anni 2008-2011 da in Parte_1
favore delle cinque società per le causali di cui sopra, dettagliatamente indicate alle pp. 3 - 4 dell'atto di citazione.
Come riscontrato dal c.t.u. all'esito dell'accurata analisi svolta:
-i crediti di erano esposti nei bilanci delle cinque società Parte_1
sino al 2010 come “debiti per fatture da ricevere”;
-dal 2011, in seguito alla fusione, il credito totale venne iscritto con la medesima dicitura nei bilanci dell'incorporante;
-nel 2014 quest'ultima fu posta in liquidazione volontaria e nel bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14 il debito verso fu Parte_1
stralciato e nel conto economico furono contabilizzati ricavi (alla voce altri ricavi e proventi) per un importo corrispondente;
- nella nota integrativa al bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14 la ragione della cancellazione viene individuata nel fatto che le fatture in questione erano state tutte tempestivamente contestate dalla CP_1
in quanto afferenti a prestazioni non documentate e incongrue
[...]
rispetto alle causali addotte.
Ciò premesso, il primo giudice affermava che:
- l'iscrizione dei crediti nei bilanci delle società incorporate non costituisce piena prova, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi di natura probatoria;
4 - nell'atto di fusione, in cui si fa menzione dei crediti, non ricorre l'ipotesi di riconoscimento di debito per difetto di volontà espressa in tal senso;
- i crediti sono stati contestati e le fatture non hanno valore probatorio, essendo titolo idoneo solo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- mai la società attrice ha agito per la riscossione dei crediti in questione, né ha esibito la documentazione comprovante le causali sottese alle fatture;
- i contratti funzionali alla messa in opera dei parchi, previsti dall'art. 12 di quelli stipulati nel 2006 tra le parti in causa e le altre quattro società non sono mai stati sottoscritti;
- i parchi non sono stati realizzati, tanto è vero che la ha Pt_1
promosso a causa di ciò un'azione risarcitoria nei confronti di un soggetto terzo.
- il pagamento non è mai stato preteso.
Concludeva il Tribunale ritenendo inesistenti i crediti in questione e pertanto, la loro cancellazione repentina, benché scorretta se rapportata alle precedenti iscrizioni alla luce del principio di prudenza, deve in realtà ritenersi conforme al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile secondo il quale “la rilevazione e la presentazione delle voci
è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.
L'appellante censura la decisione, eccependo la violazione dei principi di continuità e prudenza, invocando il valore probatorio pieno dei precedenti bilanci, la natura di riconoscimento di debito dell'atto di fusione, allegando di avere agito in monitorio per la riscossione dei crediti.
La censura è fondata.
Basti al riguardo rilevare quanto evidenziato dal c.t.u. nominato dal giudice, il quale ha inequivocabilmente chiarito: “avuto riguardo ai criteri 5 di redazione del bilancio previsti dagli art. 2423 e ss c.c. e dei principi
OIC previsti dal decreto legislativo 139/15”…” “I fatti precedentemente esposti confermano che il debito è stato iscritto nei bilanci sia delle cinque società che di post fusione, che esistono formali CP_1
contratti sottoscritti tra e le cinque società esistono, che Pt_1
l'oggetto dei contratti relativi alla realizzazione dei progetti sui parchi eolici vengono definiti e che il rimborso dei costi operativi dei progetti sono previsti dall'art. 35 di ciascun contratto (sebbene come ribadito nella lettera del legale rappresentate di ERG in data 26/5/2009, le fatture risultano prive dei relativi giustificativi di spesa).
Si ritiene che in una situazione come quella rappresentata, la soluzione ad una controversia del genere non possa risolversi attraverso la mera cancellazione contabile di una passività e la contestuale iscrizione di una sopravvenienza attiva.
I fatti accaduti, la storia contabile della passività riportata per oltre 3 esercizi nei bilanci non consente la cancellazione immediata e semplicistica della partita debitoria “fatture da ricevere” in quanto non sono venuti meno i presupposti in base ai quali le passività sono state oggetto di iscrizione originaria in bilancio.
Infatti, seguendo un trattamento corretto si sarebbe dovuta
“riclassificare” la voce “fatture da ricevere” in un'altra parte del passivo, quale la voce fondo per rischi e oneri (OIC n. 31).
L'importo iniziale da iscrivere in tale voce sarebbe dovuto corrispondere in sede di riclassifica iniziale all'importo iscritto nella voce “fatture da ricevere” per essere eventualmente ridotto nel tempo in base all'evoluzione della controversia.
Tutto questo non è avvenuto e come sopra indicato pur in presenza di una
“probabilità” di incorrere nell'obbligo di pagamento di un debito, la
6 passività è stata del tutto cancellata nel bilancio di liquidazione al
31/12/2014.
Si ritiene che le contestazioni in merito allo stralcio del debito svolte da parte attrice ) risultino fondate e che nel bilancio di liquidazione Pt_1
di vadano ripristinate le passività potenziali. CP_1
Infatti, come indicato, la situazione rappresentata non presenta dei confini ben definiti fra i diritti dei creditori e i doveri dei debitori.
In queste situazioni intermedie, i principi di predisposizione dei bilanci, non si pongono al centro, in una situazione neutra equidistante, ma seguono il principio della prudenza che obbliga solo una delle parti, il potenziale debitore, a iscrivere come posta prudenziale nel passivo un fondo per rischi e oneri fino alla conclusione definitiva della causa legale.”
Le superiori considerazioni, esaustive, coerenti ed immuni da vizi logici, si condividono pienamente.
D'altra parte, anche il primo giudice aderiva alle conclusioni del c.t.u. e riconosceva espressamente che la cancellazione del credito fosse errata sotto il profilo della prudenza.
Addiveniva, però a conclusione opposta, ritenendo di fare prevalere il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, effettuando un accertamento negativo in reazione all'effettiva sussistenza del credito.
Tale assunto non è condivisibile.
Infatti, le circostanze di fatto evidenziate dal primo giudice non sono idonee a ritenere raggiunta la prova dell'insussistenza del credito, in quanto logicamente non incompatibili con il credito medesimo.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal c.t.u., lo stralcio tout court del credito costituisce evidente violazione dei principi di continuità e prudenza.
Secondo motivo di appello: violazione dell'art. 2434 bis c.c.
7 Secondo il Tribunale, “Va infine rilevato – circostanza che invero risulta di per sé sola dirimente – che la cancellazione contestata, riportata nel bilancio finale di liquidazione impugnato, era stata in realtà effettuata nel bilancio annuale di liquidazione al 31.12.14, approvato, iscritto nel registro delle imprese e mai impugnato. Il contenuto del bilancio finale di liquidazione è dunque coerente sul punto con quello precedente, né si può estendere a quest'ultimo l'impugnazione proposta stante il disposto dell'art. 2434 bis cc che preclude l'impugnazione del bilancio allorquando sia stato approvato quello dell'esercizio successivo, senza attribuire rilievo alla data di chiusura dell'esercizio stesso, che nella specie (trattandosi di bilancio finale di liquidazione) è avvenuta un mese prima della fine dell'anno.”
Tale assunto non è condivisibile.
Come correttamente rilevato dall'appellante, in realtà la norma citata dai primi giudici disciplina l'ipotesi inversa, cioè l'impugnazione di un bilancio passato, al quale è succeduta l'approvazione di quello successivo, precludendone l'impugnabilità, sulla base di una presunzione (assoluta) di difetto di interesse ad agire sopravvenuto, per difetto di attualità, alla luce dell'ultimo bilancio approvato.
Infatti, una volta approvato il bilancio successivo possono configurarsi due ipotesi: il vizio da cui è affetto quello precedente è venuto meno in quanto non riprodotto nel nuovo bilancio, oppure, al contrario, il vizio si ripercuote anche sull'ultimo bilancio approvato, che dovrà essere impugnato.
Aderendo all'sunto del Tribunale dovrebbe pervenirsi all'aberrante conclusione che un bilancio approvato in violazione di legge diventi intangibile per il sol fatto di riprodurre un bilancio precedente, e così via per tutti quelli successivi.
La censura va quindi accolta e la sentenza va riformata sul punto.
8 Terzo motivo di appello: omessa pronuncia sulle irregolarità fiscali emergenti dal bilancio impugnato, dedotte nel primo grado del giudizio.
Lo scrutinio della censura, peraltro infondata alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sul punto (vedi relazione integrativa), è superfluo in considerazione dell'accoglimento dei primi due motivi, che sono idonei ad accogliere l'appello, con la riforma integrale della sentenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, la delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione deve essere annullata.
Accertata la violazione dei principi di prudenza, continuità e chiarezza, sussiste una giusta causa di revoca del liquidatore, ai sensi dell'art. 2487
c.c.
La relativa domanda deve, dunque, essere accolta.
Per contro, la domanda risarcitoria deve essere rigettata, in difetto di allegazione (del tutto generica) e prova del danno lamentato, dal momento che il liquidatore non ha proceduto alla ripartizione dell'attivo e quindi nessun pregiudizio patrimoniale è configurabile in capo all'appellante.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni oltra domanda rigettata, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3290\2019, emessa l'11 giugno – 3 settembre 2019, appellata da annulla il Parte_1
bilancio finale di liquidazione della;
Controparte_1
revoca dalla carica di liquidatore della società; Controparte_3
condanna tutti gli appellati alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, in favore dell'appellante, pari a complessivi euro 18.0000,00, oltre spese generali, iva e cpa;
Così deciso a Palermo, il 28 luglio 2025
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Cristina Midulla
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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