Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 37171
CASS
Sentenza 7 maggio 2014

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L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensore
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 37171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37171
Data del deposito : 7 maggio 2014

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