Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensoreLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 37171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37171 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1236
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 47713/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di RO ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/10/2013 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;
udito per l'imputata l'avv. Palombo Vincenzo, in sostituzione dell'avv. CERBONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Casoria, nei confronti di Di RO ME condannata, per quanto qui interessa, per il reato di violazione di sigilli per fatti commessi in continuazione dal 10 a 14 agosto 2004 (anno erroneamente indicato nel capo di imputazione nel 2005).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Di RO ME affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 157 e 349 c.p., per inosservanza o erronea applicazione di legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione sul rilievo che, tenuto conto della data di consumazione del reato, prossima a quella di cessazione della permanenza del reato edilizio con riferimento al quale già il primo giudice aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, la Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare la causa estintiva (prescrizione) maturata prima dell'emanazione della sentenza d'appello.
3. La Corte territoriale ha dato atto in sentenza che il corso della prescrizione è stato sospeso per un anno, sette mesi e sei giorni, con la conseguenza che il termine di prescrizione finale del reato sarebbe maturato dal 9 al 14 settembre 2013 e dunque in data successiva alla sentenza d'appello (del 22 maggio 2013). L'Ufficio per lo spoglio preliminare dei ricorsi di questa Sezione, nell'indicare i periodi di sospensione del corso della prescrizione, ha tra l'altro segnalato come siano stati disposti due rinvii per concomitante impegno professionale del difensore con riferimento ai quali il corso della prescrizione è stato sospeso (dal 25 gennaio al 5 dicembre 2008 = undici mesi e dodici giorni;
e dal 25 gennaio al 7 aprile 2011 = due mesi e quattordici giorni) per tutta la durata del rinvio, ossia da udienza a udienza, e non per il tempo di durata dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Va preliminarmente risolta la questione della durata dell'evento sospensivo segnalata dall'Ufficio per lo spoglio preliminare dei ricorsi e rilevabile d'ufficio trattandosi di applicare o meno una causa estintiva del reato maturata anteriormente alla sentenza impugnata.
Se infatti il corso della prescrizione, in relazione al motivo per il quale furono disposti i rinvii delle udienze (impegno professionale del difensore da qualificarsi o meno come legittimo impedimento), si ritiene sospeso nei limiti di sessanta giorni, oltre al periodo di durata dell'impedimento (un giorno), ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, il termine finale di prescrizione sarebbe decorso tra il 19 e
24 dicembre 2012 e dunque anteriormente alla data di emanazione della sentenza d'appello (come si sostiene nel ricorso, sebbene per altri motivi).
Ciò che rileva è dunque se, nell'ipotesi d'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, la sospensione della prescrizione possa avere una durata maggiore ai sessanta giorni (da udienza a udienza) o se debba essere contenuta nei limiti di sessanta giorni, oltre alla durata dell'impedimento (nel caso di specie, di regola, 60+1).
3. Sul punto si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità nei limiti che, di seguito specificati, appaiono rilevanti per la definizione della regiudicanda.
3.1. Un primo, maggioritario, orientamento (inaugurato da Sez. 1^, n. 44609 del 14/10/2008, NT, Rv. 242042) è nel senso che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6.
Secondo tale indirizzo, la fattispecie (impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale) va trattata, per identità di ratio, conformemente all'altra (astensione collettiva dalle udienze) già in precedenza scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3^, n. 4071 del 17/10/2007, dep. 28/01/2008, Regine, Rv. 238544; Sez. 5^, n. 44924 del 14/11/2007, Marras ed altro, Rv. 237914; Sez. 2^, n. 20574 del 12/02/2008, Rosano, Rv. 239890; Sez. 1^, n. 25714 del 17/06/2008, Arena, Rv. 240460) e risolta nel senso che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico in quanto non discende da un'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione che resta sospeso per tutto il periodo del differimento.
Allo stesso modo, secondo quanto stabilito dalla sentenza NT, anche il rinvio chiesto ed ottenuto per contemporaneo altro impegno professionale del difensore, costituisce espressione non di un'impossibilità assoluta a partecipare all'udienza, ma di una scelta del difensore stesso che, per quanto legittima, comporta il diritto al rinvio dell'udienza ma non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento. Nel medesimo senso (rispettivamente sentenza Tatavitto: Sez. 2^, n. 41269 del 03/07/2009, dep. 27/10/2009 e sentenza Scintu: Sez. 3^, n. 13941 del 19/12/2011, dep. 12/04/2012, entrambe non massimate) si è sostenuto, richiamando in motivazione la sentenza NT (n. 44609 del 14/10/2008, cit.) che il contemporaneo impegno professionale del difensore, quantunque tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva sicché non da luogo ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 così come introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, con la conseguenza che il termine resta sospeso per tutto il periodo del differimento.
Lo stesso principio di diritto è stato riaffermato (Sez. 2^, n. 17344 del 29/03/2011, Ciarlante, Rv. 250076), sul presupposto che la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, oltre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche, come nell'ipotesi d'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore.
Ribadendosi l'eadem ratio tra il differimento dell'udienza chiesto dal difensore per l'adesione all'astensione collettiva di categoria e quello chiesto per concorrente impegno professionale, è stato ribadito (sentenza S.A.M.: Sez. 6^, n. 26071 del 08/06/2011, dep. 04/07/2011, non massimata) che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, così come il rinvio disposto per adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Camere penali.
Recentemente (Sez. 2^, sentenza Farina ed altro, n. 11874 del 31 gennaio -12 marzo 2014 non massimata;
in tal senso anche la sentenza Palisto n. 2194 del 2014 della stessa sezione) è stato ripetuto il principio per il quale la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, oltre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore (richiamandosi sez. 1^, n. 5956 del 04/02/2009, Tortorella, Rv. 243374, dove tuttavia non è dato comprendere quale sia la fattispecie, se cioè astensione collettiva o se concorrente impegno professionale, sulla quale la detta pronuncia si innesta, n.d.r.), aggiungendo come vi sia "ormai univoca e condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 " (cfr. per tutte sez. 2^, n. 17344 del
29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076; conf. sez. 1^ n. 44609 del 14.10.2008, NT, rv. 242042). Un avallo a tale orientamento potrebbe riconoscersi in un'affermazione, in verità incidentale, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite CO (Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, CO) laddove si afferma che "il novellato disposto dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, non può applicarsi al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste ("impedimento delle parti o dei difensori") e, quindi, in particolare, per quanto rileva ai fini in discorso, ai rinvii disposti per adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Camere penali o per concomitante impegno professionale del difensore. In tal senso si è già coerentemente pronunciata questa Corte con specifico riferimento sia alla prima (Sez. 5^, n. 18071 del 08/02/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247142;
conformi: n. 44924 del 2007, Rv. 237914, n. 4071 del 2008, Rv. 238544, n. 20574 del 2008, Rv. 239890, n. 25714 del 2008, Rv. 240460, n. 33335 del 2008, Rv. 241387) che alla seconda ipotesi (Sez. 1^, n. 44609 del 14/10/2008, dep. 01/12/2008, Rv. 242042)". Va infatti ricordato come la sentenza CO abbia affermato il principio di diritto per il quale "ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251" (Sez. U, n. 43428 del 30/09/2010, cit., Rv. 248383), esaminando funditus solo siffatto aspetto.
3.2. Al precedente orientamento si contrappone un opposto indirizzo che può farsi risalire alle sentenze di questa Sezione (Sez. 3^, n. 13766 del 06/03/2007, dep. 04/04/2007, Medico nonché Sez. 3^, n. 17218 del 03/03/2009, dep. 23/04/2009, TI ed altro, entrambe non massimate) le quali, sulla scia dell'arresto delle Sezioni Unite AN (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, AN, Rv. 190828) e qualificando come legittimo impedimento il concomitante impegno professionale del difensore, a condizione che venga fornita rigorosa dimostrazione di esso secondo cadenze predeterminate (dimostrazione non solo dell'esistenza dell'impegno, ma anche delle ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento;
ragioni che debbono essere correlate alla particolarità dell'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell'art. 102 c.p.p., - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire, con l'ulteriore sottolineatura che, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario ed inoltre quando si deducano più impegni concomitanti, il difensore, non potendo essere contemporaneamente presente in diverse aule o sedi giudiziarie, deve segnalare al giudice quello che ritiene improcrastinabile indicando le relative ragioni), espressamente affermano come il legislatore, con le modifiche all'art. 159 c.p., introdotte con la L. n. 251 del 2005, abbia limitato la durata dell'effetto sospensivo stabilendo, in sessanta giorni successivi alla cessazione dell'impedimento, il termine per il rinvio oltre il quale non opera più la sospensione, con conseguente impossibilità di calcolare in essa il periodo "eccedente".
Nel solco di tale indirizzo - ponendosi le basi per una distinzione tra l'ipotesi della richiesta di rinvio per adesione all'astensione collettiva dalle udienze e quella del concomitante impegno professione del difensore, qualificato quest'ultimo come legittimo impedimento - è stato segnalato (Sez. 5^, n. 34835 11/07/2011, dep. 26/09/2011, non massimata) che, in siffatti casi, il periodo di sospensione non può superare i sessanta giorni (più uno, vale a dire quello del legittimo impedimento).
Recentemente infine si è affermato funditus il principio di diritto in base al quale l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, (Sez. 4^, n. 10926 del 18/12/2013, La China, Rv.
258618).
Nel pervenire a tale conclusione, la pronuncia si è fatta carico di ricostruire, partendo proprio dalla sentenza AN ed incrociando il percorso argomentativo già in precedenza disegnato dalle richiamate sentenze TI e Medico di questa Sezione, la fattispecie dell'impedimento del difensore per concorrente impegno professionale, sussumendola nell'ambito dell'impedimento assoluto, dissentendo dall'opposto orientamento "che, assimilando l'impedimento giustificato dal concomitante impegno professionale in altro procedimento del difensore alla richiesta di differimento per le più varie ragioni, sia pure attinenti al miglior esercizio della difesa, finisce col porsi in contrasto con la ricostruzione d'assetto operata in sede di S.U.".
4. Recentemente questa Corte, operando un'approfondita ricognizione circa la natura giuridica della fattispecie relativa all'astensione collettiva dalle udienze da parte dei difensori con specifico riferimento ai procedimenti camerali, è intervenuta sul punto con due importanti decisioni di sistema (Cass. Sez. 6^, n. 1826 del 2014 e Cass. Sez., 3^, n. 19856 del 2014), delle quali occorre dare conto per stabilire se la ragione giustificativa del diritto al rinvio del difensore, che abbia aderito all'astensione collettiva dalle udienze, sia sovrapponibile o meno a quella del concomitante impegno professionale del patrono così da partecipare alla medesima disciplina in materia di sospensione del corso della prescrizione.
4.1. Con la prima decisione la sesta Sezione ha nuovamente riconosciuto come l'astensione, in siffatti casi, non possa essere equiparata ad una qualsiasi forma di impedimento, condividendo l'impostazione giurisprudenziale, in precedenza richiamata, secondo cui, nell'ipotesi di astensione da parte del difensore, non trova applicazione il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione, restando il termine sospeso per l'intero periodo di differimento, sicché la richiesta di rinvio dell'udienza, pur essendo tutelata dall'ordinamento con il "diritto al rinvio" quale diretta conseguenza dell'esercizio del diritto costituzionale di libertà di associazione del difensore, non costituisce impedimento in senso tecnico, esulando dall'ambito del generale istituto del legittimo impedimento che implica l'esistenza di situazioni nelle quali non vi sia alcuna scelta, ma solo un'oggettiva impossibilità del difensore di partecipare all'udienza.
L'argomento è stato utilizzato per sostenere - negando la riconducibilità dell'astensione al concetto di legittimo impedimento, seppure per affermarne la sussumibilità nell'ipotesi disciplinata dall'art. 159 c.p., come semplice richiesta di rinvio a cui non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione - la tesi antitetica a quella che escludeva rilevanza all'astensione del difensore nell'udienza camerale sul presupposto che, in quanto non previsto, il legittimo impedimento non potesse operare a favore del difensore.
Evidenziata la discrasia interpretativa verificatasi, si è sostenuto che, se l'astensione dalle udienze non può essere ricondotta all'interno dell'istituto del "legittimo impedimento" (nonostante il codice di autoregolamentazione così si esprima), deve conseguentemente escludersi che la mancata previsione di un'ipotesi di legittimo impedimento del difensore nelle udienze camerali a partecipazione eventuale possa giustificare la tesi dell'irrilevanza della manifestazione del diritto di astensione, affermandosi il consequenziale principio che l'astensione del difensore dalle udienze, non riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali (Sez. 6^, n. 1826 del 24/10/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 258334), trovando giustificazione la ragione del rinvio nell'esercizio stesso di un diritto a copertura costituzionale.
4.2. Questa Sezione ha condiviso tale impostazione ed ha chiarito come l'adesione all'astensione collettiva si inquadri decisamente all'interno dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: da un lato è lo stesso concetto dello "impedimento a comparire" a chiarire la non compatibilità con esso di una condotta (quella, appunto, di non intervenire all'udienza in forza dell'adesione allo "sciopero") non imposta da eventi o cause esterne ma dettata dalla libera volontà di scelta della persona, e, dall'altro, non può non ritenersi significativa la riconducibilità dell'adesione in oggetto all'interno del diritto di associazione costituzionalmente tutelato dall'art. 18 affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 1996. È stato perciò affermato:
1. che l'astensione dei difensori dalle udienze non costituisce legittimo impedimento, bensì esercizio di un diritto di libertà riconducibile all'art. 18 Cost.;
2. che la valutazione del corretto esercizio del diritto di astensione va effettuata anche alla luce del vigente codice di autoregolamentazione, il quale, all'art. 3, comma 1, contempla la possibilità di astenersi anche nelle udienze in cui la partecipazione del difensore non è obbligatoria;
3. che pertanto la trattazione del procedimento camerale a partecipazione non necessaria del difensore, nonostante l'adesione di quest'ultimo all'astensione di categoria, ritualmente manifestata e comunicata, determina una nullità a regime intermedio (Sez. 3^, n. 19856, udienza del 19 marzo 2014 - depositata il 14 maggio 2014 non ancora massimata).
5. La legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale approvata il 16 febbraio 1987, n. 81 alla direttiva n. 77 ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risultasse che l'imputato o il difensore fossero nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento. Sicché, colmandosi una lacuna del codice previgente, è stata attribuita, per la prima volta, rilevanza al legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio del dibattimento.
La L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha riprodotto, con alcune significative varianti, la disposizione dell'art. 486 c.p.p., comma 5, nell'art. 420 ter c.p.p., comma 5.
6. È risalente la tesi secondo cui la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce un impedimento assoluto, comportando solo delle scelte da parte del difensore, che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto (Sez. 1^, n. 4088 del 07/02/1994, Papotto, Rv. 197401; Sez. 5^, n. 5164 del 12/03/1992, Marchese, Rv. 190074; Sez. 2^, n. 9385 del 15/05/1991, Vindice, Rv. 188187).
Tale insegnamento sembrava tuttavia superato quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 1991, ha affermato, ritenendo che il concorrente impegno professionale del difensore fosse catalogabile all'interno dell'area del legittimo impedimento tout court, che la possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacolasse l'esercizio della giurisdizione sul rilievo che la norma denunciata (art. 486 c.p.p., comma 5) non precludesse una valutazione giudiziale comparativa, secondo canoni di ragionevolezza, delle situazioni messe a confronto anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi, che sarebbe spettato tuttavia al diritto vivente determinare, essendo stata già fornita qualche indicazione in proposito dalla giurisprudenza della Cassazione, tanto che, secondo la Consulta, "Il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimità dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore". Su tale scia, le Sezioni unite AN, con gli affinamenti successivi, hanno fissato i principi e i criteri selettivi per evitare i possibili "espedienti dilatori" in modo che il difensore non possa "influire sull'andamento e l'esito dei procedimenti attraverso il conferimento di una funzione sostanzialmente interdittiva" derivando da ciò che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, (ora art. 420 ter c.p.p., comma 5) purché il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.
Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, AN, Rv. 190828).
7. Tuttavia la fattispecie dell'impedimento del difensore per concomitante impegno professionale non esaurisce i suoi effetti nell'ambito del "diritto al rinvio" del processo, della cui spettanza, a condizioni esatte, non si dubita sia nel caso di mancata comparizione del difensore per l'adesione all'astensione collettiva di categoria e sia per la mancata comparizione dovuta all'esistenza di un concorrente impegno professionale del difensore. La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha previsto all'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento (o l'udienza preliminare ex art. 304 c.p.p., comma 4) è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, facendo salva l'ipotesi in cui la sospensione o il rinvio siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova ovvero per concessione di termini per la difesa.
La stessa legge ha novellato l'art. 159 c.p. (nel testo previgente alla successiva modifica di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6), nel senso di prevedere che il corso della prescrizione venisse sospeso - oltre che nelle ipotesi già in precedenza stabilite - anche "in ogni caso" in cui la sospensione "dei termini di custodia cautelare" fosse "imposta da una particolare disposizione di legge". Sul punto, per quanto qui interessa e anteriormente alla riforma ex L. n. 251 del 2005, le Sezioni unite Cremonese hanno affermato che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento, comportassero la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta fossero disposti per impedimento dell'imputato, anche se non detenuto, o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non fossero determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509) stabilendo, in applicazione di tale principio, che plurimi rinvii del dibattimento disposti a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria comportassero la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti. Infine l'art. 159 c.p. (come novellato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6) - dopo avere stabilito che il corso della prescrizione rimane sospeso nel caso di sospensione del procedimento o del processo penale per impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore - prevede per il solo caso dell'impedimento che l'udienza non possa essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi in caso contrario avere riguardo al tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.
8. È dunque nell'ambito delle rispettive fattispecie tipiche - aventi attitudine a produrre un evento sospensivo del corso della prescrizione - e degli effetti che ne derivano che si innesta l'orientamento il quale, ritenendo l'evento sospensivo determinato dall'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze analogo a quello della mancata comparizione al processo per concomitante impegno professionale, esclude, sul presupposto di essere le fattispecie accomunate dalla medesima ratio, la sussumibilità di entrambi gli eventi nell'ambito della categoria del legittimo impedimento, o comunque di quello assoluto, sull'ulteriore rilievo che essi, risolvendosi in una libera scelta del difensore quantunque connessa all'esercizio di diritti costituzionali (di libera associazione, il primo, e di difesa, il secondo), radicherebbero il diritto al rinvio del processo, sottraendosi però alla disciplina della sospensione breve del corso della prescrizione (ossia al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni) ed assoggettandosi invece a quella eventualmente più lunga (da udienza a udienza).
Tuttavia, mentre è possibile sostenere che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria si risolve in una facoltà funzionale all'esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente rilevante, collegato al diritto di associazione di cui all'art. 18 Cost., tale perciò da non configurare un legittimo impedimento, potendo il difensore liberamente scegliere se aderire o meno all'astensione, non appare pronosticabile il medesimo esito in relazione all'ipotesi del concorrente impegno professionale del difensore.
Il quale non è chiamato, se non indirettamente, a scegliere il processo cui presenziare, e dunque all'udienza alla quale comparire, ma è tenuto solo a comprovare, sul presupposto dell'oggettiva impossibilità fisica di assicurare la presenza nello stesso tempo in due luoghi diversi e tra loro incompatibili, la ragione di un impedimento assoluto, che radica anche un diritto al rinvio. Ne consegue che, in caso di trattazione nella stessa data di due processi in luoghi differenti, si configura un impedimento assoluto a comparire nel giudizio diverso da quello in cui il difensore è comparso, a condizione che siano osservati gli oneri comunicativi e cioè che sia data prontamente la comunicazione documentata di tale impedimento, cioè non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.
Tuttavia non solo è necessaria l'esistenza di altro impegno prontamente comunicato ma occorre che siano conosciute le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento;
ragioni che debbono essere correlate, come più volte affermato da questa Corte, alla particolarità dell'attività cui presenziare, alla mancanza od assenza di un altro codifensore ed all'impossibilità di avvalersi di un sostituto (ai sensi dell'art. 102 c.p.p.) sia nel procedimento al quale il difensore compare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire, con l'ulteriore onere che, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario ed inoltre quando si deducano più impegni concomitanti, il difensore, non potendo essere contemporaneamente presente in diverse aule o sedi giudiziarie, deve segnalare al giudice quello che ritiene improcrastinabile indicando le relative ragioni.
Su queste basi, è stato condivisibilmente affermato che il legittimo impedimento del difensore, per integrare una causa necessaria di rinvio dell'udienza, deve implicare un'assoluta impossibilità a comparire, cosicché, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante non solo presso la stessa sede giudiziaria ma anche presso una sede giudiziaria diversa, ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto processuale deve aggiungersi quella di una possibile variazione d'orario dell'udienza, utile a consentire la partecipazione dell'interessato ad entrambi gli adempimenti cui è chiamato (Sez. 5^, n. 35469 del 04/06/2003, Daccò, Rv. 228325). Le ragioni che sottendono a tali rigorosi oneri, che fanno capo al difensore affinché comprovi l'assoluto impedimento a comparire per concorrente impegno professionale, sono state ribadite delle Sezioni unite De Marino che hanno chiarito come spetti al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p., (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109) tanto sul presupposto che la rilevanza dell'impegno difensivo, per assumere l'efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" deve trarre alimento, non dalla soggettiva opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga omnes, temporalmente "cedevole" l'assistenza difensiva nel procedimento "pregiudicato"; sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze.
Logico corollario di tale impostazione è che, nel caso in cui l'onere (rigoroso) di documentare l'impedimento non sia osservato, non sussiste ne' il legittimo impedimento e quindi neppure un diritto al rinvio della causa ma residua in capo al giudice, contemperando comunque le esigenze della difesa con quella della giurisdizione, di concedere il rinvio secondo il suo prudente apprezzamento, sussumendo la richiesta di differimento non nella fattispecie del legittimo impedimento (se ed in quanto non comprovato) ma come mera e semplice richiesta di rinvio (che implica però la sospensione del corso della prescrizione da udienza a udienza) per assicurare all'imputato di essere assistito dal difensore già nominato fiduciariamente o d'ufficio, che risulta in grado di conoscere meglio la sua vicenda processuale sicché, in presenza di un tale "favor" e in assenza di situazioni di urgenza, di espedienti dilatori o di altre controindicazioni che lo facciano ritenere subvalente, l'accoglimento o meno della richiesta di rinvio, laddove non sia provato l'assoluto impedimento a comparire per il concomitante impegno professionale ma sia provato solo il concorrente impegno, è lasciata al libero e prudente apprezzamento del giudice di merito, che lo eserciterà tenendo conto delle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, dei diritti e delle facoltà per le altre parti coinvolte nel processo, dei principi costituzionali di ragionevole durata ed efficienza della giurisdizione.
9. L'impedimento per concomitante impegno professionale del difensore si ricollega (e deve dunque essere necessariamente collegato) a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del patrocinatore, impedito, ex ante e per legge fisica, a comparire in uno dei due luoghi di trattazione dei processi, conseguendo da ciò l'assolutezza dell'impedimento, mentre, al contrario, l'astensione dalle attività difensive si risolve in una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire in un luogo piuttosto che in un altro, ma manifesta la volontà (espressamente richiesta dal codice di autoregolamentazione affinché la dichiarazione di adesione all'astensione produca i suoi effetti) di aderire alla proclamata astensione, con ciò esercitando un diritto di libertà e non presentandosi nell'unico luogo nel quale avrebbe dovuto assolvere l'attività defensionale.
Va da ultimo sottolineato come questa Corte abbia affermato che, in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza che debba essere necessariamente giustificata la scelta in favore dell'uno o dell'altro (Sez. 6^, n. 14207 del 19/02/2009, De Marco, Rv. 243575), fondandosi l'onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato sul rilievo che detta comunicazione ha la stessa funzione prevista per l'impedimento del difensore, cioè quella di consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione (Sez. 5^, Sentenza n. 5845 del 10/12/2013, dep. 06/02/2014, Peghinelli ed altro, Rv. 258559). Gli oneri comunicativi e probatori a carico del difensore sono maggiori, pur essendo ontologicamente identica, e non potrebbe essere diversamente, la natura dell'impedimento.
Dovendosi infine decisamente escludere che la natura giuridica dell'impedimento ex art. 159 c.p., sia diversa da quella di cui all'art. 420 ter c.p.p., avendo la seconda disposizione costituito un parametro di riferimento per la prima, allo stesso modo che il previgente art. 486 c.p.p., per l'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), si deve conclusivamente ritenere, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale costituisca un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, con la conseguenza che l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento e che, in caso contrario, la sospensione della prescrizione non possa comunque avere una durata maggiore, non potendosi calcolare l'eccedenza.
10. Nel caso di specie, il corso della prescrizione deve ritenersi sospeso nei limiti di sessanta giorni, oltre al periodo di durata dell'impedimento (un giorno), ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, sicché la prescrizione è maturata tra il 19 e 24 dicembre 2012 e dunque anteriormente alla data di emanazione della decisione di secondo grado con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2014