Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
È scriminata ex art. 51 cod.pen. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi "comportamenti scorretti", in quanto l'amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2007, n. 29277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29277 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/03/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 752
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 010610/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO PI, N. IL 21/03/1944 p.c.;
contro
2) IN MO, N. IL 31/08/1933;
avverso SENTENZA del 03/06/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avvocato LANUCARA Luigi in sostituzione dell'avvocato Angela Liquindoli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Carmine Mancini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
QU MA veniva condannato, anche al risarcimento dei danni, per il delitto di diffamazione per avere, nella sua qualità di amministratore della Nuova Disis s.r.l., con lettera circolare inviata ai clienti della società, comunicato che NU PI, consulente e collaboratore della società, era stato allontanato per i suoi comportamenti scorretti che si stava - stiamo - valutando di esporre alla competente magistratura penale, dal Tribunale di Monza con sentenza emessa il 13 marzo 2003. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 3 giugno 2005, riteneva pienamente giustificato per la tutela degli interessi patrimoniali e morali della società l'invio della lettera circolare ai clienti della Nuova Disis ed assolveva l'imputato dal fatto contestatogli perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile NU PI, che deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e precisamente degli artt. 595 e 596 c.p. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Con memoria difensiva depositata il 27 febbraio 2007 l'imputato contestava le affermazioni della parte civile deducendo la inammissibilità dei motivi di impugnazione e, dopo avere lungamente riportato il contenuto di atti della istruttoria dibattimentale, rilevava che il NU si era macchiato di atti di concorrenza sleale nei confronti della Nuova Disis s.r.l., come accertato da una sentenza resa in sede civile dal Tribunale di Monza.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da NU PI non sono fondati. In effetti i giudici di secondo grado hanno applicato correttamente l'art. 595 c.p. ed hanno motivato in modo logico e congruo la loro decisione. È certo vero, come ha sostenuto il ricorrente, che ai sensi dell'art. 595 c.p. non è possibile ledere la reputazione di alcuno, neppure di chi abbia commesso fatti oggettivamente censurabili, fatto salvo ovviamente l'esercizio del diritto di cronaca.
Ed ha ancora ragione il ricorrente quando osserva che ai sensi dell'art. 596 c.p., comma 1 l'autore della diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, le verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, sempre fatto salvo l'esercizio del diritto di cronaca perché in tal caso l'imputato è tenuto a provare la verità del fatto narrato.
Ma questa impostazione del ricorrente non consente di risolvere i problemi posti dal presente processo.
La questione centrale, infatti, consiste nello stabilire se è lecito, per tutelare un proprio diritto patrimoniale, ledere la reputazione di un soggetto, quando ciò sia necessario ed indispensabile.
Non vi è dubbio che il nostro ordinamento penale riconosca la possibilità di tutelare anche propri diritti patrimoniali con azioni che astrattamente possono integrare estremi di reato, ma che vengono scriminate, ovvero ritenute non punibili;
si pensi, infatti, agli artt. 51 e 52 c.p. che individuano due esimenti di grande portata e rilievo che rendono non antigiuridiche anche condotte che astrattamente sono riconducibili ad ipotesi di reato. La sussistenza di una delle due esimenti indicate ovviamente elimina l'antigiuridicità penale del fatto commesso ed esclude pure l'applicabilità dell'invocato art. 596 c.p., comma 1. Infatti per far valere una esimente l'imputato deve soddisfare un cd. onere di allegazione al fine di fornire gli elementi che consentano al giudice di verificare la sussistenza di una esimente. Ebbene nel caso di specie il QU, nella sua qualità di amministratore della Disis s.r.l., aveva non solo il diritto, ma il dovere, di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale messi in opera da altri soggetti, ivi compresi i propri dipendenti.
Proprio a tal fine, come si desume dalla sentenza impugnata, il QU inviò la lettera incriminata con la quale comunicava ai clienti della sua società di avere licenziato il NU per i suoi comportamenti scorretti.
Dal momento che il NU funzionalmente era la persona che trattava con i clienti acquisendone gli ordinativi era doveroso comunicare proprio ai clienti che da quel momento le trattative per la Disis non erano più condotte dal NU, ma da altra persona;
la comunicazione, pertanto, sotto tale profilo appariva necessaria per raggiungere l'effetto di una reale difesa dei diritti patrimoniali della società rappresentata.
Il problema è verificare se oltre a comunicare il fatto oggettivo del licenziamento fosse necessario, sempre al fine di tutelare gli interessi della società, precisare anche la ragione del licenziamento.
La risposta a siffatto quesito non può che essere positiva perché la società doveva chiarire, anche per non perdere i clienti per sfiducia nei comportamenti e nei metodi adottati dalla stessa, che la propria condotta era corretta e non arbitraria e che vi erano gravi ragioni per licenziare un dipendente ed importante rappresentante della società.
La ragione del licenziamento è stata esposta con una formula concisa - comportamenti scorretti che stiamo valutando di esporre alla magistratura penale - che non si è soffermata affatto sulle specifiche condotte attribuite al NU.
Il QU, quindi, secondo la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, della Corte di merito, si è limitato ad esporre soltanto quanto era assolutamente necessario per le tutela dei diritti patrimoniali della società e ciò ha fatto in modo certamente continente.
È necessario ancora sottolineare che, come si desume sempre dalla sentenza di merito, vi fu una accurata scelta dei destinatari della lettera circolare individuati esclusivamente nei clienti della società.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la condotta non esorbitò dai limiti di una corretta e puntuale difesa del diritto dell'imputato. Le esposte considerazioni rendono evidente la correttezza della impostazione della Corte di merito e la infondatezza dei motivi di ricorso, dal momento che giustamente il QU è stato assolto dal delitto contestatogli perché il fatto non costituisce reato, ovvero per avere agito nell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007