Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2007, n. 29277
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Sentenza 27 marzo 2007

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È scriminata ex art. 51 cod.pen. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e indichi la ragione di esso nei suoi "comportamenti scorretti", in quanto l'amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la S.C. evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2007, n. 29277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29277
    Data del deposito : 27 marzo 2007

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