Sentenza 29 marzo 2011
Massime • 1
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2011, n. 17344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17344 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/03/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO AN - Consigliere - N. 976
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 38301/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR DE N. IL 05/01/1953;
avverso la sentenza n. 1887/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/05/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Caiazza Gian Domenico che si associa e deposita nota spese e conclusioni scritte;
udito il dif. avv. Abete AN che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 maggio 2010, la Corte d'Appello di Roma, Bisezione penale, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da AR LD, con la quale era stata dichiarata colpevole di concorso (con AR PE, deceduto) nel delitto di calunnia continuata in danno di LB AN, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e condannata a due anni e due mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile LB AN con assegnazione di provvisionale di ottantamila/00 Euro. La Corte territoriale, riportato il contenuto delle dichiarazioni rese il 9.6.1994 e dell'interrogatorio del giorno successivo nonché lev. precisazione del 23 dicembre 1994, la deposizione testimoniale del teste LB, rammentato quanto statuito dal Tribunale e le diverse conclusioni cui era giunta la Corte di appello con la sentenza dell'11 marzo 2005, sentenza di assoluzione che a seguito di ricorso del P.G. e della parte civile era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 19.11.2007, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità tenuto conto delle contraddittorì e indicazioni sulla data e sulle modalità dell'incontro corruttivo con il magistrato e dell'assenza di elementi utili a valutare l'attendibilità dell'imputata. Condivideva la ricostruzione effettuata dal primo giudice mentre rilevava le contraddizioni contenute nella sentenza annullata e il travisamento dei dati probatori relativi al periodo di servizio in cassazione di LB e alle dichiarazioni asseritamene rese da SO in sede di indagini preliminari, perché di esse non vi è cenno nella sentenza di primo grado, dichiarazioni che comunque non varrebbero ad avallare le accuse della AR. L'assunto, secondo il quale costei avrebbe riconosciuto l'ufficio di LB, è privo di rilievo perché l'imputata non ne aveva dato alcuna descrizione preventiva, così come non aveva riconosciuto in fotografia il magistrato. Significativo era il dato dell'assenza di targa col nome del magistrato affissa alla porta dell'ufficio, targa di cui invece l'imputata aveva riferito. Infine il processo a carico di SS, in relazione alla definizione del quale sarebbe stato sollecitato l'intervento di LB, era da tempo concluso,la Corte di Cassazione essendosi pronunciata in data 6 maggio 1988 mentre quello delle "case d'oro" era stato già oggetto di annullamento in data 27 febbraio 1989 ma solo relativamente al diniego delle attenuanti generiche con rigetto dei ricorso in punto di responsabilità penale. La gravità della calunnia e i precedenti penali erano di ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche. La reiterazione delle dichiarazioni calunniose giustificava infine l'aumento di pena per la continuazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per i seguenti motivi: - erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 192 c.p.p. anche in relazione all'art. 368 c.p. la cui sussistenza si desume dalla presunta assenza di riscontri alle dichiarazioni della AR ed illogicità e contraddittorietà della motivazione anche alla luce degli atti processuali quali il decreto di archiviazione del 19.10.1995; - erronea interpretazione ed applicazione delle norme, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'irrilevanza di una nuova escussione del SO;
- omessa motivazione in riferimento alla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del delitto contestato;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena per l'applicazione della disciplina della continuazione;
- manifesta illogicità della motivazione in ordine ala quantificazione della pena per manata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato:
1.1. per la parte in cui critica la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto "di non poter superare la dicotomia tra l'assoluzione della AR e l'estraneità dell'LB", nonostante il ritenuto diverso avviso della sentenza di annullamento, perché il brano da essa estrapolato indica come "ineccepibile" la valutazione di irrilevanza della circostanza che LB "non fosse incaricato per ragioni di ufficio dello studio dei procedimenti segnalati", mentre la sentenza impugnata esprime il diverso giudizio di inconciliabilità fra il narrato della donna (che indicava l'incontro con LB come chiaramente finalizzato all'"aggiustamento" di procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione) e la non colpevolezza dell'LB; e perché il successivo brano che si afferma estrapolato da pag. 7 della sentenza di rinvio (riportato tra virgolette nel ricorso: "l'eventuale pur accertata assenza di effettivi elementi di riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni della AR non determina in automatico la colpevolezza della AR") non si rinviene ne' nella citata pagina ne' nelle altre. A pag. 9, par. 7, primo capoverso, si legge "È inoltre da riconoscere che le evidenziate carenze circa la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni della AR non potrebbero, da sole considerate, costituire all'inverso la prova della falsità delle stesse", frase che segue a dettagliato esame degli elementi assunti dalla sentenza annullata come confermativi delle accuse della donna (fra i quali anche l'incontro con SO nel suo ufficio alla Presidenza del Consiglio). Comunque anche tale considerazione, indicata come uno dei principi indicati dalla sentenza di annullamento, non si pone in termini inconciliabili con la parte della sentenza impugnata oggetto di critica, perché la sentenza di annullamento, pur avendo individuato le carenze motivazionali della sentenza annullata, ha dato come canone ermeneutico vincolante per il giudice del rinvio l'indicazione secondo cui l'equivocità degli elementi a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni della AR non potrebbe costituire all'inverso la prova della falsità delle stesse ed indica poi l'elemento rilevante, di segno contrario, sottovalutato nella sentenza annullata (la definizione dei processi al momento dell'affermato incontro con LB);
1.2. per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere negato, in contrasto con gli atti processuali, l'esistenza di dichiarazioni contraddittorie da parte di SO, perché la Corte territoriale (dopo aver dato atto che delle dichiarazioni con le quali SO avrebbe ammesso l'incontro con LB, presente la AR, non vi era menzione nella sentenza del Tribunale e se ne ignorava la legittima acquisizione al dibattimento) ne escludeva comunque la decisività per i dubbi sull'attendibilità di un personaggio "che all'epoca doveva difendersi da accuse e maneggi". Si tratta di considerazioni che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non intendono "ribadire la piena attendibilità del SO" ma al contrario sanciscono il convincimento della sua totale inaffidabilità (che ha poi giustificato la decisione di non procedere a sua nuova audizione, vedi oltre a par. 2). Tale parte della motivazione non è stata oggetto di critica e vale a risolvere gli ulteriori argomenti che la ricorrente vuoi desumere dal decreto di archiviazione del 19.10.1995 nei confronti del dott. LB (del resto proprio la sentenza di annullamento ha vagliato quegli elementi ritenuti di riscontro nella sentenza annullata e oggetto di considerazione nella motivazione del decreto di archiviazione che la ricorrente ha trasfuso nel suo ricorso);
1.3. per la parte in cui denuncia essere "in contrasto con gli elementi acquisiti ... l'affermazione secondo cui AR non avrebbe fornito la descrizione dei luoghi in cui si trovava all'interno del Palazzo della Cassazione l'ufficio del dott. LB;
anche il particolare della targhetta sulla porta dell'ufficio del dott. LB non pare essere stato dichiarato dalla AR ma piuttosto dall'ufficiale di P.G.", perché si tratta di argomento dedotto attraverso il generico riferimento ad "elementi acquisiti" ovvero a dichiarazioni provenienti da non meglio indicato ufficiale di p.g., in contrasto col dettato normativo (art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) che impone l'indicazione specifica dell'atto processuale in relazione al quale si denuncia il contrasto;
1.4. per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di aver desunto la sussistenza del reato di calunnia per il mancato riscontro delle dichiarazioni della ricorrente, perché la sentenza impugnata ha tratto il convincimento di responsabilità non tanto per la carenza di elementi asseverativi dell'attendibilità delle dichiarazioni della AR, quanto piuttosto "per il loro contenuto e per la loro progressione modificativa". Da questi dati i giudici di merito desumono la "prova logica della loro falsità", in particolare nell'indicazione della data del denunciato incontro con il dott. LB, data inconciliabile con un possibile intervento di "aggiustamento" dei processi in favore di QU SS. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di alcuna critica e quindi resiste come logico apparato argomentativo a sostegno della decisione adottata.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Come già rammentato (v. par. 1.2.) la sentenza, lungi dall'attribuire attendibilità al SO, formula esplicite riserve sulla sua credibilità e su questi argomenti fonda la decisione di non procedere ad una sua nuova audizione.
3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, posto che ad oggi, tenuto conto dei rinvii a richiesta della difesa disposti nel corso del primo giudizio di appello per una durata complessiva di un anno tre mesi e tredici giorni, e del rinvio disposto in occasione del giudizio di cassazione , la prescrizione non è maturata, dovendo trovare applicazione i termini di prescrizione stabiliti dall'art. 157 c.p. prima della riforma del 2005, posto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 marzo 2001. Tenuto conto che (secondo quanto annotato a foglio 23 del fascicolo di appello) per effetto del rinvio disposto a richiesta della difesa dinanzi alla 6^ sezione di questa Corte di cassazione in termine di prescrizione sarebbe venuto a scadere il 12 maggio 2010, per effetto delle ulteriori sospensioni avvenute nel primo giudizio di appello il termine ad oggi non è maturato (esso infatti scadrebbe il 25 agosto 2011).
Il rilievo difensivo per il quale non si dovrebbe tener conto del periodo eccedente sessanta giorni è infondato.
Ed invero "la sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, altre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore" (Cass. Sez. 1, 4 - 11.2.2009 n. 5956). L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non da luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nel testo introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6" (Cass. Sez. 1, 14.10 - 1.12.2008 n. 44609).
4. L'ultimo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e comunque sulla determinazione della pena è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata ha specificamente indicato le ragioni per le quali non ha accolto le relative richiesta difensive, che non si sono esaurite nel rilievo assegnato alla gravità della condotta ma che hanno tenuto conto anche della personalità negativa della ricorrente, parte della motivazione che non è stata oggetto di critica e che quindi rimane come valido argomento giustificativo sia per il diniego delle attenuanti generiche sia per la determinazione della pena.
5. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La dichiarazione calunniosa, per come anche indicato nel capo di imputazione, è quella del 9 giugno 1994. Quella del successivo 23 dicembre non ha apportato sostanziale modifica alla precedente, avendo solo specificato l'anno in cui il denunciato incontro si sarebbe verificato.
Va ribadito che "il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice" (Cass. Sez. 6, 12.11.2009 - 22.1.2010 n. 2933). La precisazione della data non rappresenta una specificazione o un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile "novum" (Cfr. Cass. Sez. 6, 26.4 - 8.10.2007 n. 37086; Cass. Sez. 6, 14.10 - 11.11.2003 n. 43018). La sentenza impugnata deve in conseguenza essere annullata limitatamente alla ritenuta continuazione, con eliminazione della pena inflitta in un aumento di un mese di reclusione.
6. La ricorrente, stante la soccombenza nei confronti della costituita parte civile, deve essere condannato, alla rifusione in suo favore delle spese sostenute nel presente grado i giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile LB AN liquidate in Euro 2900,00 oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011