Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7402 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
OGGETTO: 07402/02 Imposte dirette/Irpef Escnzioni ed се Agevolazioni/soggetti residenti comuni nei dell'Italia e meridionale colpiti da venti 5 REPUBBL ) . 6 8 N 9 - E 1 / N B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 . / O L I 6 L 2 Z . A A R . . R B P T . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S D I T L G 1 E E 3 D R 1 I . S A N N SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 23881/2000 E D S E I T A N E Cron. 20632 S E Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.20.2.2002 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere RIE SU CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPONE CIVILE 73277 Sentenza Sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate di Perugia, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
CA NC, residente a[...] Capodacqua 1 intimato 3 9 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale R dell'Umbria n.240/5/99 depositata in data 8.9.1999 11 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza 5 Svolgimento del processo PA NF residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse imponibile con esclusione della e notificava al stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. I 11 4 6 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - in virtù dell'interpretazione autenticadell' ILOR di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, . 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, ☐ 28, deve essere Ch considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 20 Febbraio 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. EstenExtensone مباشرة IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanic DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Afcanio A E 6 I 8 N 5 R 9 . O 1 I A / N Z 4 T - / A 6 U R B 2 B T . . I S L I R . L R P G A T . E . D R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E 1 N E T T . S N N A I E A S M E