Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 2
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.
La circostanza attenuante prevista dal comma terzo, dell'art. 4 L. n. 110 del 1975 (fatto di lieve entità) non è applicabile al porto d'armi da punta e taglio, indipendentemente dalla loro dimensione.
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La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati – sollevata in udienza dal Sostituto Procuratore Generale – per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l'estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale. Il profilo di incostituzionalità viene prospettato con riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 7 della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 44609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44609 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2676
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 012765/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DO TO, N. IL 29/12/1981;
avverso SENTENZA del 19/10/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A. M. che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19.10.2007 la Corte d'appello di Palermo integralmente confermava la pronuncia resa dal Tribunale monocratico di Mazara del Vallo il 29.01.2007 con la quale RR ON OR era stato condannato, in concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato, alla pena, sospesa, di mesi uno di arresto ed Euro 60,00 di ammenda per il reato di porto ingiustificato di un coltello, rinvenuto nel cruscotto della sua auto, fatto commesso il giorno 11.12.2002. - Respingendo i motivi del gravame, la Corte territoriale rilevava che le dimensioni del coltello (lunghezza totale cm 22) erano rilevanti e che l'imputato, al momento del controllo, non aveva saputo darne alcuna giustificazione. I giudici del secondo grado rilevavano poi che non sussistevano ragioni per ritenere il fatto di lieve entità, nè per sostituire la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, ed infine che non era ancora decorso il termine prescrizionale, attesa la lunga sospensione del processo, dovuta a richieste difensive non di natura probatoria, per un totale di 9 mesi e 27 giorni.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) mancata declaratoria della prescrizione, dovendosi applicare la nuova normativa più favorevole (art. 159 c.p., comma 1 n. 3) per il quale la sospensione non può superare complessivamente i 120 giorni;
b) mancata valutazione del fatto di lieve entità, dovendosi considerare solo la lunghezza della lama (cm. 9); c) mancata sostituzione della pena detentiva, negata sul presupposto che esso ricorrente non svolgesse alcuna attività lavorativa, quando risultava che faceva l'agricoltore, e comunque dovendosi svolgere sul punto analisi circa la propensione a commettere altri reati, il che era mancato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze tutte di legge.
4.1 La prima questione sollevata dal ricorrente, relativa alla ritenuta già maturata prescrizione (di cui sopra sub 2.a), è palesemente infondata. Rileva invero questa Corte come sia principio ormai pacifico in materia che l'impedimento del difensore ricollegabile ad una sua scelta, per quanto legittima, ma non espressione di una impossibilità assoluta, oggettivamente insuperabile, non costituisca impedimento in senso tecnico e, come tale, non possa indurre la limitazione temporale della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. In tal senso valgano, invero, le conformi
sentenze Cass. Pen. Sez. 3, n. 4071 in data 17.10.2007, Rv. 238544, Regine;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 20574 in data 12.02.2008, Rv. 239890, Rosario e Cass. Pen. Sez. 1, n. 25714 in data 17.06.2008, Rv. 240460, Arena. Il principio affermato in tali sentenze è: "La richiesta del difensore di differimento dell'udienza motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia impedimento in senso tecnico in quanto non discende da un'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione che resta sospeso per tutto il periodo del differimento". Tale principio, affermato in tema di astensione collettiva dalle udienze, deve valere, nel ricorrere della stessa rado, anche per il rinvio chiesto ed ottenuto per contemporaneo altro impegno professionale, che - parimenti - costituisce espressione non di un'impossibilità assoluta a partecipare all'udienza, ma di una scelta del difensore, per quanto legittima. Tanto ribadito, occorre rilevare come nella presente fattispecie risulti che la difesa dell'odierno ricorrente ebbe a chiedere due accordate sospensioni, la prima (udienza del 14.06.2004) per altro impegno professionale del difensore, la seconda (udienza del 19.09.2005) per adesione all'astensione collettiva dalle udienze. Trattasi pertanto, all'evidenza, di due rinvii motivati entrambi da ragioni che, alla stregua della sopra indicata giurisprudenza, non inducono la limitazione temporale della sospensione del corso della prescrizione. Del tutto correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha calcolato gli interi periodi di effettiva sospensione, con la conseguenza che la prescrizione non si era ancora maturata alla data della pronuncia di secondo grado.
4.2 Il secondo motivo del ricorso (di cui sopra sub 2.b) è, del pari, palesemente infondato. Ed invero è pacifico che la diminuente speciale del caso di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, è inapplicabile ai coltelli,
come quello della vicenda in esame, da punta e da taglio (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 9335 in data 22.06.1998, Rv. 211288, Oro). Resta quindi irrilevante, a questi fini, la concreta dimensione del coltello e della sua lama. Correttamente, pertanto, i giudici del merito non hanno applicato all'RR l'attenuante in parola.
4.3 Anche il terzo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.c) deve essere dichiarato manifestamente infondato. La sentenza impugnata correttamente motiva il diniego della chiesta sostituzione della pena sull'"assenza di qualsiasi dato circa l'attività lavorativa svolta dall'RR e la sua situazione patrimoniale", ed "in difetto, quindi, di qualsivoglia elemento che consenta di presumere che il condannato adempirebbe le prescrizioni impostegli". Tale motivazione risulta ineccepibile alla stregua della giurisprudenza che ritiene legittimo il diniego in parola per mancata prova delle condizioni patrimoniali dell'imputato (così Cass. Pen. Sez. 5, n. 528 in data 23.11.2006, Rv. 235695, Ferrara). È del tutto ovvio che la - peraltro generica - qualifica di "agricoltore", il che non equivale a positiva situazione reddituale, non può soddisfare, di per sè, alla condizione di cui alla citata pacifica giurisprudenza. Anche sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza non merita la sollevata censura.
4.4 In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente RR ON OR al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2008