Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
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- 1. Alle Sezioni Unite la questione della sospensione della prescrizioneLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sezione feriale della Cassazione, con l'ordinanza qui pubblicata, torna ad affrontare una questione di assoluta rilevanza all'interno del procedimento penale, vale a dire se la richiesta di rinvio dell'udienza operata dal difensore per concomitante impegno professionale possa essere considerata un impedimento in senso tecnico, ai fini della disciplina della sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. La materia era già stata occasione di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ciò nonostante alcuni interrogativi rimangono aperti. Come si vedrà nel prosieguo, la consistenza del problema investe l'effettivo operare della prescrizione del reato. Nel …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite: il concomitante impegno professionale del difensoreLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il 18 dicembre 2014 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla questione "se, ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento possa integrare un caso di 'impedimento', con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione". Senza deludere le aspettative il Supremo Collegio ha dato risposta affermativa al quesito, fornendo un'analisi dettagliata delle ragioni giustificatrici di tale scelta interpretativa. Prima di affrontare il cuore della problematica, è opportuno accennare in sintesi al caso concreto che ha dato origine all'intervento …
Leggi di più… - 3. Il concomitante impegno professionale del difensore ha natura di impedimento con effetti sulla prescrizioneAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 10926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10926 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Ан تانه 109 26 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - NN2174/2013 SENTENZA PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. VINCENZO ROMIS - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 31641/2013 - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - Dott. CA VITELLI CASELLA Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IN CA N. IL 21/02/1975 avverso la sentenza n. 3955/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO che ha concluso per Wife s del view;
Aldo Polocontro Udito il Procuratore Gener in persona del Dott. Udito, per la parte civile, l'Avv вUda idifensor Avv. Ennico Pletenical for lifegu Udit I cual, sporendor el ricono, weke divesto l'eceyliavo; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 18/6/2012, dichiarata la penale responsabilità di La NA UC, medico anestesista, per avere, per colpa causato la morte di GO IL (fatto accaduto in Vittoria il 16/9/2004), deceduto a sèguito della somministrazione, in occasione di un intervento chirurgico, di una dose eccessiva di anestetico, condannò l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena sospesa stimata di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di Catania, investita della cognizione impugnatoria dall'appello proposto dall'imputato, con sentenza dell'11/3/2013, confermò la statuizione di primo grado.
2. L'imputato propone ricorso per cassazione corredato da plurimi motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo vengono denunziati vizio motivazionale in questa sede rilevabile, mancanza della motivazione e travisamento della prova. Queste in sintesi le ragioni della doglianza. I) il rilevato stato cianotico nel paziente non era da ricollegare ad un'eccessiva somministrazione di FE (il farmaco utilizzato per procurare l'effetto anestetico), in quanto se così fosse stato la mancanza di ossigenazione avrebbe mostrato i propri segni immediatamente, rendendosi subito eclatantemente visibile a tutti, essendo stato, viceversa, osservato dall'infermiere Barone un pallore assoluto>> del paziente. II) Inoltre, in presenza di un'aritmia cardiaca, avevano chiarito i consulenti del GIP, il decesso non sarebbe stato preceduto da cianosi. Di conseguenza, andava esclusa la causa morte dipendente da mancanza di ossigenazione ricollegabile agli effetti del farmaco, dovendosi ritenere che la morte fu causata da un'aritmia maligna, alla quale seguì l'arresto cardiaco;
né, peraltro, i periti erano stati in grado di esprimersi in termini di certezza o prossimi ad essa circa la causa della morte. III) La Corte territoriale aveva mostrato grave limite motivazionale nel disattendere le critiche difensive, che prendevano spunto dalle risposte possibiliste dei periti, senza spiegare quali fossero state le spiegazioni fornite dai tecnici di settore tali da lasciare maturare sereno giudizio di colpevolezza, così escludendo ogni altra causa 1 alternativa ipotizzabile. IV) In definitiva si era trattato di motivazione apparente e del tutto insoddisfacente, che era giunta financo a sminuire la portata della deposizione dell'infermiere, giudicata inattendibile sol perché costui, prestando servizio presso reparto di chirurgia oculistica non avrebbe avuto dimestichezza con altre patologie, così dimenticando che gli infermieri hanno formazione generalista di primo livello. V) La Corte catanese, inoltre, per escludere che il decesso fosse stato causato dalla coronopatia, dalla quale la vittima era risultata affetta, aveva travisato le emergenze probatorie dando per acquisito un esame elettrocardiografico, escludente alterazioni di rilievo, non presente in atti. VI) Alle dette osservazioni andava aggiunto che, come evidenziato con l'appello, ove si fosse trattato di una depressione respiratoria, la somministrazione di ossigeno avrebbe dovuto risolvere la crisi, al contrario, il riscontro in sede di autopsia dell'enzima CPK indirizzava univocamente verso l'infarto. VII) L'emivita (20 minuti) del farmaco utilizzato e la natura dell'intervento (reiterato a distanza di pochi giorni dal primo per il presentarsi di recidivazione nel distacco della retina) facevano reputare non eccessivo il quantitativo somministrato e, ad un tempo, incompatibile il sopravvenire del malore ricollegato ad effetti del principio attivo assunto, quando oramai erano trascorsi più di venti minuti dall'inoculazione. VIII) Infine, valutato il tranquillizzante risultato delle analisi ematologiche, la buona ripresa del paziente e la consumazione del tempo di latenza del farmaco non v'era motivo che l'imputato s'intrattenesse oltre presso il paziente. La Corte d'appello, in definitiva, secondo il ricorrente, aveva omesso di prendere in effettivo esame tutte le doglianze sopra sunteggiate, limitandosi a fornire risposta motivazionale generica e vaga, scollata dalle emergenze processuali.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 158 del 13/9/2012 (cd. legge Balduzzi), nonché mancanza di motivazione sulla richiesta istruttoria della Difesa, con la quale era stata evidenziata la necessità di risentire i periti sul punto. La Corte territoriale si era contraddetta palesemente in quanto, dopo aver affermato che nel caso di specie si verteva in ipotesi d'imperizia, allo stesso tempo sostiene essere stato sintomo d'imperizia la scelta del dosaggio, senza, peraltro, tener conto, che l'imperizia, secondo opinione scientifica accreditata, si risolve in ambiti settoriali disciplinati da regole in negligenza ed imprudenza. In ogni caso proprio nel capo d'imputazione si rimprovera al La NA condotta imperita. Ciò posto, ove si ritenga che l'imputato, incorrendo in errore, abbia somministrato un dosaggio eccessivo del farmaco, non in astratto, ma per non avere adeguatamente tenuto conto, in concreto, delle condizioni del paziente, perciò stesso non potrebbe negarsi che costui si era 2 attenuto alle regole della buona pratica medica, discostandosene solo nella loro concreta applicazione, senza perciò dar vita a quella deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato definito dalle standardizzate regole d'azione>>, siccome precisato da questa Corte in una recente occasione (Sez. IV, n. 16237 del 29/1/2013).
2.3. Con il terzo motivo viene allegata violazione degli artt. 157 e 159, cod. pen. Rileva il ricorrente che secondo la Corte etnea dal 17/7/2007 al 13/2/2008, dal 12/5/2008 al 6/10/2008, dal 15/7/2009 al 16/12/2009, dal 3/10/2011 all'1/4/2011 [rectius, come si trae dalla sentenza impugnata: 4/11/2011], dal 5/12/2011 al 16/1/2012 e dal 23/4/2012 al 18/6/2012 il termine prescrizionale era rimasto sospeso, in quanto la trattazione era stata rinviata in accoglimento di richiesta del Difensore, con la conseguenza che il termine ultimo sarebbe venuto a scadere il 19/1/2014. L'asserto, a parere del La NA, è erroneo per le seguenti ragioni: i verbali delle udienze del 17/7/2007 e 12/5/2008, allegati al ricorso, attestavano inequivocamente che il giudice aveva sospeso il termine prescrizionale per la durata di sessanta giorni;
inoltre, anche per il rinvio disposto all'udienza del 15/7/2009 la durata della sospensione non poteva superare i sessanta giorni, trattandosi di rinvio a sèguito di legittimo impedimento, a causa di concomitante impegno professionale. Conseguiva all'esposto che il reato si era prescritto prima dell'udienza dell'11/3/2013, all'epilogo della quale era stato letto il dispositivo d'appello.
2.4. L'ultima doglianza denunzia l'assenza di motivazione a riguardo del beneficio della non menzione, negato dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ragioni di pregiudizialità impongono il previo esame del motivo con il quale è stata dedotta l'intervenuta prescrizione. La valutazione si risolverebbe favorevolmente all'imputato nel caso in cui anche uno solo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione disposti con le ordinanze del giudice di primo grado con le quali, rispettivamente, all'udienza del 17/7/2007, accogliendo istanza difensiva, rinviò la trattazione a quella del 13/2/2008 e all'udienza del 12/5/2008, per il medesimo motivo, rinviò il prosieguo all'udienza del 6/10/2008, restasse limitato (come da quel 3 Giudice dichiarato) alla durata massima di giorni sessanta, prevista dall'art. 159, comma, comma 1, n. 3), siccome novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 5/12/2005. Ciò in quanto, detratto anche uno solo dei periodi di tempo esuberanti, quantificabile in oltre cinque mesi per il primo intervallo e in quasi tre mesi per il secondo, sicuramente ad oggi il reato si è prescritto. Invero, il fatto risale al 16/9/2004 e tenuto conto che le attenuanti generiche furono reputate dal Tribunale prevalenti (altrimenti non si comprenderebbe la determinazione della pena in mesi quattro di reclusione), il reato, in assenza delle numerose sospensioni registrate, sarebbe andato a prescriversi il 16/3/2012. La Corte catanese, conteggiate tutte le sospensioni ha statuito che il termine in parola si sarebbe consumato il 19/1/2014. Ove si consideri che per giungere al predetto risultato il Giudice d'appello, a dispetto di quanto affermato nelle ordinanze del Tribunale, non limitò il periodo di sospensione a 60 giorni + 60, avendo conteggiato, invece, tutto il tempo intercorso tra l'udienza del 17/7/2007 e quella del 13/2/2008 e tra l'udienza del 12/5/2008 e quella del 6/10/2008. 3.1. In entrambi i casi il Tribunale rinviò la trattazione accogliendo documentata istanza del Difensore, impedito, in quanto impegnato in altra sede. Secondo un condivisibile orientamento di legittimità la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore", in tal modo distinguendo l'ipotesi determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall'ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. La disposizione in esame disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori ( non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni. Sulla base delle espressioni usate dal legislatore, è pertanto chiaro che la limitazione di giorni sessanta, oltre il tempo dell'impedimento, del periodo, che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della 4 prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore>> (Cass., Sez. I, n. 5956 del 4/2/2009). Fermo il presupposto ricognitivo di cui sopra, in diverse occasioni questa Corte ha mostrato di ritenere che l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo ad un caso in cui trovano applicazione il limite di durata della sospensione del corso della prescrizione previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (Cass., Sez. II, n. 17344 del 29/3/2011, Rv. 250076; Sez. I, n. 44609 del 14/10/2008, Rv. 242042). Il Collegio non condivide quest'ultimo arresto, il quale, con molta probabilità sconta il vizio di un mancato confronto con la ricognizione della natura del diritto al differimento della trattazione su istanza del difensore, impegnato professionalmente in altro procedimento. Ipotesi, questa, come è ben agevole cogliere, ben diversa dall'istanza di rinvio per svariate altre ragioni, pur connesse alla necessità di meglio esercitare il diritto di difesa (acquisizione di documenti, studio degli atti, reperimento di precedenti giurisprudenziali, esigenza di attendere definizioni giudiziarie, adesione ad astensioni dall'attività proclamate da organi rappresentativi della categoria, ecc.).
3.2. La peculiarità dell'ipotesi aveva generato notevoli contrasti in sede di legittimità, che le S.U., chiamate a comporre, con la sentenza n. 4708 del 27/3/1992 (Rv. 190828), aveva sintetizzato in tre filoni: dai due estremi opposti, l'uno che finiva quasi per obliterare il prospettato diritto e l'altro che, esaltandone forse eccessivamente la portata, finiva per sacrificare le esigenze di speditezza e funzionalità del sistema processuale penale;
al terzo, collocantesi in posizione mediana, che, riconosciuto il diritto, si sforzava d'individuarne i limiti. Ripudiate le due posizioni più radicali, in quell'occasione, si rilevò: - che il nuovo codice di rito ha equiparato l'impedimento del difensore a quello dell'imputato, innovando sul punto la precedente disciplina;
- che ciò è strettamente correlato alla filosofia del nuovo codice, tutta radicata sulla previsione della partecipazione dell'accusa e della difesa, su un piano di parità, in ogni stato e grado del processo proprio perché si è voluto realizzare un "processo di parti"; - che conseguentemente l'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo il difensore tecnico direttamente impegnato - al pari del pubblico ministero - nella ricerca, 5 individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale;
-· che pertanto l'effettività della difesa -non ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza di significativi rapporti con le parti, di padroneggiare il materiale di causa - è condizione per la validità dello stesso rapporto processuale;
-che di conseguenza un motivo, serio e documentato, che impedisca l'esercizio del compito difensionale deve essere considerato, potenzialmente, come ostativo alla concreta attuazione di quella funzione di difesa che il legislatore ha ritenuto essenziale per un corretto svolgimento dell'intero procedimento. Di contro non può però ritenersi che l'ordinamento rimetta al difensore ed a lui solo, la scelta di quale procedimento trattare e di quale rinviare, rendendolo così arbitro assoluto, prospettando un impedimento professionale, di influire sull'andamento e l'esito dei procedimenti attraverso il conferimento di una funzione sostanzialmente interdittiva>>. Con la conseguenza che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento doveva ritenersi legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il costui prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. In coerenza con il solco tracciato dalla pronunzia di cui sopra, le S.U., ritornate sull'argomento con la sentenza n. 29529 del 25/6/2009 (Rv. 244109), hanno ulteriormente chiarito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia 6 effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un condifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.
3.3. L'orientamento sopra riportato che, assimilando l'impedimento giustificato dal concomitante impegno professionale in altro procedimento del difensore alla richiesta di differimento per le più varie ragioni, sia pure attinenti al miglior esercizio della difesa, finisce col porsi in contrasto con la ricostruzione d'assetto operata in sede di S.U. Proprio perché l'impedimento per l'anzidetta ragione è stato riportato alla categoria della assoluta impossibilità a comparire, valorizzandosi ed esaltandosi nel codice di rito penale dell'88, il significato dell'effettività della difesa tecnica, che, come felicemente sintetizzato dalla sentenza n. 4708 cit. < - non ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto pur se non in grado, per mancanza di significativi rapporti con le parti, di padroneggiare il materiale di causa - è condizione per la validità dello stesso rapporto processuale>>, per un verso, quale contraltare, si è inteso definire e delimitare, l'esercizio di un tale diritto (nei termini già riportati); ma, per altro verso, proprio la necessità della ricorrenza dei rigorosi presupposti individuati, rende viepiù convincente l'opinione che, verificata la sussistenza dell'ipotesi in presenza della quale l'aspettativa all'accoglimento dell'istanza non può essere frustrata senza incorrere in grave illogicità motivazionale, l'impossibilità a comparire del difensore deve considerarsi assoluta ai sensi del comma 5 dell'art. 486, cod. proc. pen., con l'ulteriore conseguenza che l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, pertanto, la sospensione del corso della prescrizione non può avere durata maggiore, nel caso in cui il giudice differisca la trattazione oltre il sessantesimo giorno (art. 159, comma, n.3, cod. pen.).
3.4. Volendo, poi, spostare l'analisi su un piano esegetico - lessicale non può farsi a meno di evidenziare che la previsione di cui all'art. 159, cod. pen. (che ha la funzione precipua d'individuare e descrivere le ipotesi al ricorrere delle quali scaturisce l'effetto sospensivo del corso della prescrizione) si limita ad assimilare all'impedimento dell'imputato quello del difensore. L'art. 486, cod. proc. pen., diretto a disciplinare la vicenda sul piano procedimentale, dopo aver circoscritto la assoluta impossibilità>> a comparire dell'imputato alle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento>>, al comma 5, dispone che il giudice provvede a 7 norma del comma 3 [sospensione o rinvio del dibattimento] anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento purché tempestivamente comunicato>>. Non è difficile cogliere che, venuto meno l'espresso riferimento alle classiche ipotesi di impedimento invincibile per circostanze materiali del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto, la norma prevede il rinvio allorquando il difensore risulti assolutamente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento professionale. Trattasi di una categoria ontologica diversa da quella persa in rassegna per l'imputato, tanto che l'impedimento, pur sempre assoluto (e l'assolutezza ricorre ove restino integrati i presupposti individuati dalle S.U.), viene qualificato legittimo, cioè giustificato, non strumentale o defatigante, sempre a condizione che venga prontamente comunicato. Ove la nozione coincidesse con quella della forza maggiore o del caso fortuito, peraltro, non sempre sarebbe possibile la pronta comunicazione. Ovviamente, anche per il difensore, oltre al legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, il rinvio è dovuto in caso di eventi costituenti forza maggiore o caso fortuito.
4. Alla luce di quanto svolto, siccome anticipato al § 3., il reato all'odierna udienza deve constatarsi essersi prescritto. Ciò rende superfluo pendere in esame la validità, l'efficacia e l'impugnabilità dell'ordinanza emessa all'udienza del 15/7/2009, con la quale, accogliendo istanza di rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale del difensore, il Tribunale sospese (rectius: dichiarò sospeso) per una durata ben superiore ai sessanta giorni il corso della prescrizione.
5. Gli altri motivi di ricorso, sibbene sorretti da argomentazioni serie, o comunque, apprezzabili, non consentono, tuttavia di cogliere l'emersione di un quadro che descriva nitidamente, senza necessità di ricercarla, l'innocenza dell'imputato. In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064). Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del 8 medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Invero, nel caso di specie, restando al vaglio previsto dal comma 2 dell'art. 129, cod. proc. pen., la dipendenza della morte del paziente da causa non palesemente indipendente dalla somministrazione del trattamento anestetico praticato dall'imputato e l'assenza di elementi univoci dai quali trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento d'innocenza del medesimo, impone l'anticipato epilogo. Va disposto, pertanto, annullamento della sentenza impugnata essendo il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 18/12/2013. Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe Grasso) (Pietro Antonio Sirena)Pretwo 2. Мент CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAR. 2014 A DICAS M E HPUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Giulio Maria TIBERID S T R O C 9