Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione, come conseguenza della sospensione del processo, è limitata al periodo di sessanta giorni, altre al tempo dell'impedimento, nel caso di rinvio dell'udienza per impedimento di una delle parti o di uno dei difensori, ma non anche in caso di rinvio dell'udienza a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2009, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 119
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038400/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT FA, N. IL 03/08/1974;
avverso SENTENZA del 07/07/2008 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
con sentenza del 7.2.07 il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha ritenuto RT AB penalmente responsabile di più reati, di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1 (cinque violazione degli obblighi a lui imposti, siccome sorvegliato speciale di p.s.) e, ritenuta la continuazione fra i plurimi episodi criminosi contestatigli, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di arresto.
Avverso detta sentenza RT AB ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Messina, che, con sentenza del 7.7.08, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Contro tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione RT AB per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 157 c.p., comma 1, n. 5, in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
ed e):
aveva errato la Corte territoriale nel non avere emesso sentenza di non luogo a procedere nei suoi confronti per le plurime contravvenzioni, di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, a lui contestate come commesse l'8.7.02, il 26.10.02 ed il 19.11.02. Trattavasi invero di reati contravvenzionali, per i quali gli artt.157 e 160 c.p. prevedevano un termine massimo di prescrizione pari ad anni 4 e mesi 6.
La Corte territoriale non aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, avendo ritenuto che i termini di prescrizione dovevano ritenersi sospesi dal 18.1.06 al 24.5.06;
dal 5.11.03 al 29.4.04 e dal 24.5.06 al 7.2.07, perché per tali periodi il dibattimento era stato rinviato su istanza del difensore. Tuttavia ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, in caso di rinvio per impedimento del difensore, la durata massima di sospensione del termine prescrizionale non poteva superare i 60 giorni.
Un'interpretazione diversa della norma avrebbe vanificato il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al giudicante di rinviare anche di anni il dibattimento. La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata. L'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente è inammissibile siccome manifestamente infondato. Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. 3^, 17.10.07 n. 4071), la disposizione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, così come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3, regola in via generale le cause di sospensione del corso della prescrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione del procedimento o del processo penale "per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore", in tal modo distinguendo l'ipotesi della sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori dall'ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. La disposizione in esame disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione a richiesta dell'imputato o del suo difensore), l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successive alla prevedibile cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di sessanta giorni.
Sulla base delle espressioni usate dal legislatore, è pertanto chiaro che la limitazione di giorni sessanta, oltre il tempo dell'impedimento, del periodo, che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, si applica solo ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore.
Nel caso in esame, lo stesso ricorrente ha ammesso che i tre rinvii, calcolati dal giudice di primo grado per ritenere non decorso il termine prescrizionale di legge per i reati a lui contestati, sono stati concessi sui stanza del suo difensore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il corso della prescrizione è da ritenere essere stato sospeso per i tre periodi indicati dalla Corte territoriale per tutto il tempo di differimento delle udienze e non solo per sessanta giorni. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009