Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 87
CASS
Sentenza 26 novembre 2002

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L'appello contro le sentenze di proscioglimento per delitto è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste. Ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione è sempre appellabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo l'appellante sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole secondo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 87
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 87
    Data del deposito : 26 novembre 2002

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