Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
L'appello contro le sentenze di proscioglimento per delitto è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste. Ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione è sempre appellabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo l'appellante sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole secondo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Adolfo DI VIRGINIO Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Carlo PICCININNNI "
dott. ES IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
HI ST, LI ES, NO OS, D'GE AN, D'AM RO, AS DA, EL EO VA;
Avverso ordinanza della Corte d'Appello di Napoli in data 19 giugno 2001, con la quale venivano dichiarati inammissibili gli appelli interposti contro sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 giugno 1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Di Virgilio;
Lette le conclusione del P.M. con le quali chiede annullarsi con rinvio l'ordinanza.
Osserva
Con ordinanza in data 19 giugno 2001 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibili gli appelli interposti da HI ST, LI ES, NO OS, D'GE AN, D'AM RO, AS DA, e EL EO VA, nonché da altri imputati, avverso sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 giugno 1999, con la quale erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati loro ascritti. Secondo la Corte, sarebbe stata necessaria per l'accesso al giudizio di appello la preventiva rinuncia alla prescrizione, che invece non vi era stata;
per cui gli imputati non erano legittimati all'impugnazione.
Ricorrono i sopra nominati con i distinti mezzi di impugnazione. Deducono erronea applicazione dell'art. 591 ed inosservanza dell'art. 593 c.p.p.: la Corte d'Appello avrebbe applicato una causa di inammissibilità dell'impugnazione non prevista dalla legge e non avrebbe dato corso agli appelli benché consentiti dalla legge. Ha depositato una memoria l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi parte civile per il Ministero del Turismo. I ricorsi sono fondati.
L'Appello contro la sentenza di proscioglimento per delitto è inibito all'imputato nel solo caso in cui sia stato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto;
e nessuna norma prevede che la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato possa essere impugnata soltanto da chi alla prescrizione abbia rinunciato. La mancata rinuncia alla prescrizione comporta soltanto l'impossibilità di proporre prove a discolpa, essendo tenuto il giudice a decidere allo stato degli atti;
ma non osta alla proposizione dell'appello diretto a sollecitare, sempre allo stato degli atti, una decisione più favorevole. Non giova all'opinione contraria la sentenza n. 367/91 della Corte Costituzionale, citata nell'ordinanza impugnata, che riguarda una situazione di insufficienza o di contraddittorietà probatoria potenzialmente superabile soltanto attraverso prove nuove, precluse peraltro dall'esistenza di una causa di estinzione del reato e quindi acquisibili solo quando questa sia stata rinunciata. Nel caso di specie, infatti, gli imputati non avevano richiesto l'ammissione di prove nuove, ma avevano sollecitato una diversa ed a loro più favorevole valutazione dei fatti già' accertati, secondo loro possibile allo stato. I giudici di appello avrebbero dovuto, pertanto, prendere in esame i motivi e procedere in esame i motivi e procedere ad una autonoma valutazione dei fatti, onde stabilire se fosse o meno possibile l'applicazione dell'art. 129 c. 2 c.p.p.. Ciò posto, va annullata l'ordinanza in esame, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per il giudizio sulle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, all'udienza del 26 novembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 GENNAIO 2003.