Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
In caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purchè la comunicazione dell'impedimento sia documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza dover necessariamente giustificare la scelta in favore dell'uno o dell'altro. Ne consegue che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, nonostante il legittimo impedimento, configura una nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2009, n. 14207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14207 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 340
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 040716/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO GAETANO, il 25/1/1966;
avverso SENTENZA del 05/06/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del AC NC che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione del primo giudice che lo dichiarò responsabile dei delitti di lesioni colpose, omissione di soccorso e simulazione di reato poiché, perso il controllo del proprio ciclomotore, investiva Maria ME e le cagionava lesioni, omettendo ogni soccorso e poi denunciando falsamente il furto del ciclomotore ad opera di ignoti alle ore 19,30, ora in cui si era verificato l'incidente. Fatti commessi in Reggio Calabria il 18 giugno 2001.
La Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento dell'avv.to Giancarlo Murolo poiché all'udienza era presente altro difensore di fiducia, avv.to Oreste Albanese.
Ad avviso del giudice d'appello, le censure mosse alla sentenza di primo grado sono infondate e la ricostruzione della vicenda risponde agli elementi probatori acquisti al dibattimento.
In particolare, la Corte territoriale ripercorre la ricostruzione effettuata dal primo giudice sulla base degli atti indagini e di quanto legittimamente acquisito a dibattimento, ritenendo elemento decisivo le dichiarazioni riferite dalla teste NT che, dopo avere descritto compiutamente la dinamica dell'incidente, ha riconosciuto in fotografia l'investitore del quale ha previamente descritto le caratteristiche somatiche e il suo abbigliamento. Testè ritenuta attendibile dai giudici di merito per la sua giovane età e per l'accurata descrizione della dinamica dei fatti. Per il giudice d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale era assolutamente non decisiva poiché i testi indicati avrebbero dovuto indicare che De AR era stato in loro compagnia fino alle 19; circostanza ininfluente tenuto conto che l'investimento si verificò tra le 19,55 e 20 come, come risulta dal prontuario redatto della pattuglia della polizia municipale nell'immediatezza del fatto.
I fatti sui quali fu chiesta dall'imputato la prova d'alibi, per la Corte territoriale, risultavano perfettamente compatibili con l'ora dell'incidente, sulla quale le incertezze ipotizzate dall'imputato erano assolutamente prive di fondamento.
2. Il ricorrente deduce:
1. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 420 ter c.p.p., poiché il legittimo impedimento per il quale fu richiesto il rinvio dell'udienza non fu solo l'impedimento del difensore, ma anche dell'imputato impedito in altro procedimento a suo carico per il delitto di associazione a delinquere. Circostanza non considerata affatto dal giudice d'appello e che avrebbe dovuto invece imporre il rinvio dell'udienza perché tempestivamente rappresentata, con l'attestazione del Tribunale di Palmi innanzi al quale l'imputato doveva comparire.
2. Manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice d'appello non ha tenuto conto di quanto riferito dal teste NT circa l'ora dell'incidente accaduto alle ore 18,30. A creare equivoci sarebbe stato il verbale d'interrogatori innanzi ai Carabinieri nel quale risultava che l'incidente si sarebbe verificato alle 17,30. L'agente della polizia municipale ha riferito che l'intervento era stato sollecita da una chiamata telefonica pervenuta al comando intorno alle 19-19,30, quando la vittima era stata già trasportata all'ospedale. Entrambi i giudici di merito hanno erroneamente affermato che l'incidente si sarebbe verificato all'incirca alle ore 20 senza dare conto delle ragioni di tale assertiva indicazione. Per il ricorrente, sarebbe stati utile assumere i testi IO CH e FF ON i quali avrebbero potuto confermare quanto riferito dall'imputato di essere stato in loro compagnia presso il bar sport sino alle ore 19.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come dedotto dal ricorrente, il difensore di De AR ebbe a presentare istanza di rinvio, depositata il 15 maggio 2008, con la quale rappresentava che il proprio assistito avrebbe dovuto partecipare, nello stesso giorno in cui era fissata l'udienza di discussione per il giudizio d'appello, ad altro procedimento innanzi al Tribunale di Palmi, quale imputato del reato di cui all'art. 416 c.p.. Per tal motivo, fu richiesto tempestivamente il rinvio dell'udienza fissata per il 5 giugno 2008 innanzi alla corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte territoriale non ha dato alcuna risposta a tale istanza, bensì si è limita a rilevare che l'imputato era assistito da altro difensore di fiducia. Questo Collegio ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui nel caso di legittimo impedimento a comparire, non sussiste onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato della concomitante celebrazione di dibattimento dinanzi ad altro giudice per il quale egli sia stato citato, essendo dalla legge prevista la prontezza della denuncia solo per il difensore legittimamente impedito per contemporaneo impegno professionale dinanzi ad altra autorità giudiziaria. Ne consegue che è illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato solo perché quest'ultimo sia stato comunicato il giorno precedente a quello della celebrazione dell'udienza medesima (Sez. 6, 30 gennaio 2003, dep. 25 marzo 2003, 13619). In caso di trattazione nella stessa data di due processi in luoghi diversi, si configura un impedimento assoluto a comparire nel giudizio diverso da quello in cui l'imputato ha deciso di essere presente, purché dia comunicazione documentata di tale impedimento e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza che sia necessario giustificare la scelta effettuata.
In conclusione, la mancata presenza dell'imputato nel giudizio d'appello innanzi alla Corte di Reggio Calabria avrebbe dovuto comportare il rinvio dell'udienza, tenuto conto della tempestiva comunicazione data alla corte con l'allegata certificazione della cancelleria del tribunale di Palmi.
Come noto, la trattazione del giudizio, nonostante il legittimo impedimento dell'imputato, configura una nullità assoluta ex art.178 c.p.p., lett. e) e art. 179 c.p.p., comma 1 e pertanto la sentenza impugnata va annullata e va disposto il rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009