Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 19856
CASS
Sentenza 19 marzo 2014

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Il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del vigente codice di autoregolamentazione, il quale prevede l'astensione dalle udienze e dalle altre attività in cui è prevista la partecipazione del difensore, "ancorché non obbligatoria", con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all'astensione di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza emessa in grado d'appello nell'ambito di procedimento definito nelle forme del giudizio abbreviato, sebbene l'imputato detenuto non si fosse opposto al rinvio sollecitato dal difensore aderente all'astensione).

L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile all'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio deve essere valutato anche alla luce della normativa secondaria di cui al vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività forensi, adottato - ai sensi della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 - dagli organismi di categoria il 4 aprile 2007, e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera del 13 dicembre 2007.

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  • 1Avvocato aderisce allo sciopero? Ha diritto al rinvioAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 19856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19856
Data del deposito : 19 marzo 2014

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