Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
In caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste impedimento assoluto a comparire dell'imputato nel giudizio diverso da quello in cui ha preferito essere presente, purchè la comunicazione dell'impedimento sia tempestiva, documentata e rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza dover necessariamente giustificare la scelta in favore dell'uno o dell'altro, con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza configura una nullità assoluta a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.
In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste l'onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato della sua concomitante citazione per il dibattimento di altro processo dinanzi a diverso giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che in questo caso la tempestività della comunicazione ha la stessa funzione prevista per l'impedimento del difensore, cioè quella di consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3206
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 11394/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MO N. IL 15/06/1936;
D'TU ME N. IL 23/03/1945;
avverso la sentenza n. 3535/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso nell'interesse di LL, per l'annullamento con rinvio. quanto alla posizione di D'TU;
Udito il difensore Avv. DEL BIANCO F. M. per LL anche in sost. Avv. VILLA A. C., come dichiara per D'TU.
RITENUTO IN FATTO
1. LL RI e D'TU ME sono imputati, entrambi, di associazione per delinquere finalizzata a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di truffa e di ricettazione, nonché del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il primo anche di bancarotta fraudolenta documentale, di una serie di truffe e della ricettazione di tre assegni bancari, il secondo altresì di concorso in una truffa e in una ricettazione.
2. L'affermazione di responsabilità per i reati indicati, di cui a sentenza 14-7-2010 del Tribunale di Como, era sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Milano con pronuncia in data 2- 12-2011, che rideterminava la pena in conseguenza del riconoscimento ai predetti del ruolo di semplici partecipanti all'associazione, in luogo di quello di capi/promotori.
3. La Peval sas, con sede in Bologna, di cui EL era socio accomandatario (e la sua compagna socio accomandante), nell'ottobre 2004 acquisiva in sublocazione dalla IC srl, di cui era amministratore D'TU, una parte di un capannone sito in Turate, da poco locato dalla IC.
4. La Peval, sotto l'apparenza di un'impresa operante e solida, con due conti correnti aperti a nome di essa dal EL presso istituti di credito della zona di Turate, effettuava nel giro di pochi mesi una serie di ordinativi di merci della più svariata i natura e per un rilevante importo complessivo, che pagava con assegni privi di provvista o tratti su conti relativi a persone inesistenti, merci che venivano immediatamente rivendute senza che il prezzo confluisse sui conti societari e senza che le relative operazioni fossero annotate in contabilità.
5. Premesso che terzi soggetti, separatamente giudicati (i fratelli IT PE e Leonardo ed altri), operavano stabilmente presso l'immobile di Turate quali amministratori di fatto della società, al EL era ascritto di aver messo a disposizione dell'attività truffaldina da un lato la società Peval, da tempo esistente e priva di protesti, dall'altro i blocchetti di assegni prefirmati, relativi ai conti correnti da lui accesi per la Peval in quel periodo, utilizzati per i pagamenti fittizi delle forniture poi distratte, al D'TU era attribuita la messa a disposizione dell'immobile, locato poco prima al chiaro scopo di farne la sede operativa della predetta attività, essendo la IC priva delle risorse di mezzi e di persone per l'esercizio dell'attività finanziaria suo oggetto sociale, mentre nessun elemento avvalorava l'ipotesi che stesse per intraprendere altre attività, quale quella edilizia, di fatto poi non intrapresa, anche perché l'unica dipendente, neppure regolarmente assunta, era passata alle dipendenze della Peval, il cui capannone di Turate D'TU frequentava.
6. Il ricorso nell'interesse di EL è articolato in sei punti di gravame, alcuni suddivisi in più motivi.
7. Nel primo punto si deduce vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B), la bancarotta fraudolenta per distrazione.
8. La corte territoriale, dopo aver ricordato che anche l'amministratore prestanome risponde del reato in presenza della generica consapevolezza dell'attività distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto, aveva attribuito all'imputato una serie di attività effettivamente svolte, ma inidonee a dimostrare tale generica consapevolezza in quanto pienamente lecite, quali apertura di conti correnti, consegna dei libretti di assegni a IT Leonardo, incarico ai fr.Ili IT della vendita dei prodotti della Peval, contratto di locazione del magazzino di Turate con la IC.
Nè era a tal fine idonea la testimonianza del fornitore RT MA, valorizzata in sentenza sotto più profili a dimostrazione della consapevolezza dell'imputato del mancato pagamento di assegni emessi dalla Peval, non essendo neppure certo che questi avesse avuto contatti telefonici proprio con EL, di cui non aveva riferito l'accento spiccatamente toscano.
9. Anche gli altri elementi utilizzati a prova del coinvolgimento dell'imputato erano ritenuti presuntivi o illogicamente valorizzati, laddove la circostanza che IT Leonardo avesse tenuto informato il ricorrente dell'attività svolta a Turate tramite quattro/cinque incontri in tale località, era stata, con salto logico, ritenuta prova che EL fosse a conoscenza dell'attività truffaldina e distrattiva, mentre il fatto che il predetto fosse al corrente del pagamento delle forniture con assegni scoperti ed incassasse il prezzo delle successive vendite delle stesse, era frutto di supposizioni e congetture.
10. Il secondo punto di gravame investe, sempre con la censura di vizio motivazionale nonché di violazione di legge, l'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale (capo C), sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo (primo motivo), sia sotto il profilo di quello soggettivo (secondo motivo). 11. La corte territoriale, nel desumere la consapevolezza e volontà del EL di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dal suo coinvolgimento nelle condotte distrattive, non aveva tenuto conto che egli, che per la bassa scolarizzazione non sarebbe stato in grado di tenere le scritture contabili, non ne aveva mai avuto il possesso, ne' aveva mai perseguito lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. 12. Il terzo punto di gravame investe, pure con la censura di vizio di motivazione nonché con quella di violazione di legge, le truffe sub D) per essersi desunta la partecipazione ad esse dalla mera consegna degli assegni in bianco ai IT, senza alcuna prova che il ricorrente sapesse che sarebbero stati emessi privi di provvista dal momento che "l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che egli non aveva il controllo dei conti correnti della Peval", con conseguente mancata partecipazione agli artifizi e raggiri posti in essere solo successivamente dai fr.lli IT. 13. Il quarto punto di gravame investe con le medesime censure la ricettazione di tre assegni (quelli sub a, b, k di cui al capo E), tutti recanti il timbro della Peval, due con sottoscrizione ritenuta dell'imputato.
14. Si evidenziava al riguardo che nessuno dei tre titoli risultava negoziato da EL, quello sub k era sottoscritto da un terzo che aveva aperto il conto con un nome falso, mentre per gli altri due, da un lato, non vi era prova che la firma dell'imputato fosse autentica, dall'altro l'assunto sostenuto in sentenza che EL, coinvolto nell'illecita attività, fosse stato d'accordo nel far utilizzare da altri il suo nome per firmare, era frutto di presunzione priva di fondamento.
15. Il quinto punto di gravame attiene al reato associativo sub A), la conferma della cui ricorrenza sarebbe la summa dei dati presuntivi utilizzati per affermare la responsabilità per gli altri reati, per di più con il profilo di contraddittorietà rappresentato dal ridimensionamento del ruolo (semplice partecipante) accompagnato dall'affermazione che EL non aveva dato ordini ai correi. 16. Sesto punto di gravame subordinato: vizio di motivazione in punto diniego di attenuanti generiche in quanto la presenza di precedenti, anche numerosi, non sarebbe di per sè ostativa alla concessione, mentre i motivi per concederle sarebbero rappresentati dalla necessità di proporzionare la pena alla condotta "in considerazione di tutte le lacune probatorie...evidenziate" e dallo stato d'indigenza che aveva determinato l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato.
17. D'TU ha proposto ricorso con quattro motivi. 18. Con il primo si deduce omessa motivazione in punto di mancato accoglimento del nuovo motivo di appello depositato presso la corte milanese il 16-11-2011 con il quale si lamentava nullità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza del 14-5-2010 a causa di impedimento dell'imputato, impegnato in pari data in un altro processo a suo carico, dinanzi al tribunale di Varese, in cui dovevano essere sentiti due testimoni, impedimento da ritenersi legittimo ed assoluto (Cass. 14207/2009, 13619/2003;
19. Sempre con il primo motivo lo stesso vizio è stato dedotto in relazione agli aumenti di pena per la recidiva e per la continuazione, ritenuti genericamente equi e congrui, nonché al mancato riconoscimento delle generiche fondato sulla presenza di precedenti peraltro già considerati in sede di aumento di pena per la recidiva, con attribuzione di una doppia valenza negativa a condotte pregresse, e nonostante gli elementi positivi indicati nell'atto di appello.
20. Il secondo motivo censura di violazione di legge e vizio di motivazione l'affermazione di responsabilità per il reato associativo per mancata giustificazione tanto dell'esistenza del sodalizio, durato solo quattro mesi, quanto del contributo dell'imputato sia all'associazione che ai reati fine, pochissimi dei quali a lui ascritti, a fronte della valorizzazione in sentenza soltanto della sublocazione dell'immobile di Turate e della mancata esazione del canone di essa.
21. Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 117 c.p., alla partecipazione del D'TU alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, senza alcuna motivazione in punto di consapevolezza del ricorrente, extraneus, circa la truffe poste in essere dai coimputati e in particolare dall'intraneus EL, essendosi egli limitato a sublocare parte dell'immobile alla Peval.
22. Le stesse censure erano dedotte con il quarto motivo in ordine alla condanna per la truffa e la ricettazione relative all'acquisto di merce dall'azienda TA (capi D sub 22 ed E sub d), pagato con assegno provento di furto recante il timbro di IC - il che non era significativo svolgendo la segretaria di IC le stesse mansioni anche per la Peval- in assenza di prova, che incombeva all'accusa, dell'autenticità della firma dell'imputato (la corte aveva invece valorizzato il mancato disconoscimento della stessa, trascurando che il disconoscimento era implicito nella proclamazione d'innocenza ad opera del D'TU).
23. Il 25-11-2013 sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse del D'TU con i quali si reiterano la questione di nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza nonostante l'impedimento dell'imputato e la censura di violazione di legge in punto di valutazione delle prove in ordine al reato associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. È manifestamente insussistente il vizio di motivazione dedotto dal EL, con il primo motivo di ricorso, in ordine alla sua partecipazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
3. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'impugnante, la corte territoriale, pur ricordando che anche l'amministratore prestanome risponde del reato in presenza della generica consapevolezza dell'attività distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto, ha poi menzionato le attività effettivamente svolte dal EL - quali apertura di conti correnti, consegna dei libretti di assegni preformati a IT Leonardo, incarico ai fr.lli IT della vendita dei prodotti della Peval, contratto di locazione del magazzino di Turate con la IC - non già per inferirne tale generica consapevolezza, ma piuttosto per evidenziare come in realtà l'imputato non fosse un mero prestanome, cioè un soggetto tenuto totalmente all'oscuro della gestione della società, essendo stato lui, anzi, a gettare le basi - con atti, questi si, leciti, ancorché finalizzati ad atti illeciti- affinché la Peval, società con un'immagine presentabile, di cui egli era socio accomandatario e la sua compagna socio accomandante, fosse utilizzata per l'attività di frenetici acquisti di merci della più svariata e disomogenea natura, non pagate e celermente distratte senza lasciare traccia, che sarebbe stata svolta, nel giro di pochi mesi, nel capannone di Turate.
4. E che EL fosse il soggetto che aveva consapevolmente fornito gli indispensabili strumenti per realizzare tale illecita attività, è dimostrato dall'organica ricognizione critica del materiale probatorio ad opera dei giudici di primo e secondo grado - le cui decisioni, secondo il canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione in caso di ed. doppia conforme, si integrano vicendevolmente ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione-, invano contrastata dal ricorrente mediante il tentativo, improponibile in questa sede, di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
5. Così vanamente nel gravame si sollecita, attraverso considerazioni in fatto incontrollabili da questa corte, la rivalutazione della testimonianza del RT, il fornitore che aveva contattato EL per contestare la mancata copertura di un assegno ricevendo da questi assicurazioni di pagamento, valorizzata dai giudici di merito a comprova che l'imputato ben conosceva il modus operandi dei IT, si da preoccuparsi di rassicurare il creditore piuttosto che meravigliarsi della scopertura del titolo.
6. Ugualmente anche gli altri elementi utilizzati a prova del coinvolgimento dell'imputato sono esenti da valutazione presuntiva o illogica, in quanto la circostanza, evidenziata dal ricorrente, che IT Leonardo informasse il ricorrente dell'attività svolta a Turate solo tramite sporadici incontri in tale località, operando EL a Rimini, trascura che, invece, l'informazione era costante in quanto, come risulta dalla sentenza, i due si incontravano anche a Rimini, dove appunto il prevenuto risiedeva.
7. Inoltre la conclusione che questi fosse al corrente del pagamento delle forniture con assegni scoperti, è tutt'altro che congetturale essendo ancorata alla testimonianza RT, già ricordata, e alle visite in banca dell'imputato per giustificare l'emissione di titoli senza provvista, mentre il ritenuto incasso da parte sua del prezzo delle successive vendite delle forniture non pagate, è saldamente correlato in sentenza ad un'ammissione dello stesso EL, risultante dal suo interrogatorio.
8. Visibilmente inconsistente il secondo punto di gravame che investe, con la censura di vizio motivazionale nonché di violazione di legge, l'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale, sotto i profili oggettivo e soggettivo.
9. Ammesso pure che EL non fosse personalmente in grado di tenere le scritture contabili, ciò non lo esonerava certo, essendo il socio accomandatario della Peval, dall'assicurarsi che altri lo facesse al posto suo, mentre l'affermazione di non averne mai avuto il possesso - e di non essersi mai interessato della loro tenuta- non fa che confermare l'elusione dell'obbligo gravante su di lui. 10. La sua ritenuta partecipazione, per quanto sopra, alle condotte distrattive, chiude poi il cerchio intorno al ricorrente anche in punto di consapevolezza e volontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari essendo tale impossibilità funzionale alla distrazione.
11. Del tutto privo di fondamento è anche il terzo punto di gravame. 12. L'assunto secondo cui la partecipazione alle truffe sarebbe stata desunta dalla mera consegna degli assegni firmati in bianco ai IT, senza alcuna prova che il ricorrente sapesse che sarebbero stati emessi privi di provvista, è clamorosamente smentita dai plurimi e convergenti elementi valorizzati dai giudici di merito ed in parte già sopra menzionati, quali la circostanza che i conti della Peval utilizzati erano stati accesi da lui, che ne era l'accomandatario; le assicurazioni di pagamento fornite al teste RT;
le visite in banca nel dicembre 2004 per giustificare il mancato pagamento di assegni per forniture;
le informazioni ricevute dai IT sia a Turate che a Rimini: dati univocamente significativi della sua conoscenza che sui conti non vi era provvista sufficiente.
13. La circostanza, poi, valorizzata nel ricorso, che l'imputato non avesse preso materialmente parte agli artifizi e raggiri posti in essere dai fr.lli IT, trascura di considerare che anche la consapevole partecipazione solo ad un segmento della linea unitaria di condotta delittuosa configura il concorso, allorché, consentendo il raggiungimento dell'evento, abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano condiviso con i correi.
14. Tale contributo è nella specie rappresentato, con valenza decisiva ai fini del raggiungimento dello scopo, dalla messa a disposizione degli autori materiali delle truffe da un lato degli assegni firmati in bianco, onde simulare la solvibilità della Peval, dall'altro, e prima ancora, della società stessa e dell'immobile in cui operare, con la consapevolezza, per quanto sopra, che i titoli sarebbero stati emessi senza copertura, e con acquisizione del profitto in quanto i proventi della rivendita delle merci acquistate truffando i fornitori venivano versati su un conto personale del EL, come da questi ammesso, e non su quelli della società. 15. Il quarto punto di gravame tende vanamente ad isolare le imputazioni di ricettazione dal contesto unitario e concorsuale in cui si muove tutta l'attività della Peval che, nei pochi mesi di operatività dell'associazione per delinquere, era stata esclusivamente finalizzata a truffare i fornitori e a far sparire la merce, della più varia natura, così acquisita. Il timbro Peval recato dai tre assegni dei quali è contestata la ricettazione all'impugnante, rappresenta così il marchio di fabbrica dell'associazione alla quale, come si vedrà trattando il successivo punto di gravame, partecipava anche EL, sottoscrittore degli assegni utilizzati per mettere a segno le truffe. A fronte del previo accordo dell'imputato con i correi al fine indicato e della sua partecipazione ai proventi delle truffe, delle quali gli assegni erano l'indispensabile strumento, poco conta, dunque, disquisire della genuinità o meno della firma del EL, peraltro presente su tutti gli altri assegni usati per le truffe, su due soli assegni, o del fatto che il terzo assegno fosse stato emesso su un conto acceso da un terzo che aveva fornito un nome falso. 16. Essendo il quinto punto di gravame fondato sul rilievo che la ricorrenza del reato associativo sarebbe la summa dei dati presuntivi utilizzati per affermare la responsabilità per gli altri reati, la ritenuta inammissibilità dei precedenti punti di gravame relativi agli altri reati esonera sostanzialmente dall'esame ulteriore del punto in questione, a fronte di impeccabile motivazione della corte territoriale in punto di consapevole e decisivo apporto fornito dal EL all'associazione, cui aveva fornito le strutture societaria e logistica, schermo dell'illecita attività. 17. Affetto da manifesta infondatezza è, da ultimo, anche il sesto motivo.
18. Infatti, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione del diniego di attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione senza essere tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, quali nella specie lo stato d'indigenza. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, e non è quindi censurabile, avendo fatto richiamo ai numerosi precedenti dell'imputato per reati contro il patrimonio, mentre la necessità, evocata dal ricorrente, di proporzionare la pena alla condotta, fa inammissibilmente leva su asserite "lacune probatorie...evidenziate", che attengono al profilo della responsabilità, mentre nulla hanno a che vedere con l'eventuale inadeguatezza per eccesso della pena edittale a tradurre efficacemente il disvalore dell'episodio delittuoso.
19. Passando all'esame del ricorso proposto nell'interesse del D'TU, di cui è stata già preannunciata l'inammissibilità, merita prioritaria considerazione la questione in rito proposta con il primo motivo, dedicato per il resto a questioni inerenti alla dosimetria della pena, subordinate rispetto a quelle prospettate con i motivi successivi.
20. In sintesi il ricorrente lamenta l'omesso esame del motivo nuovo di appello con il quale si deduceva nullità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza di rinvio dell'udienza del 14-5-2010 per impedimento dell'imputato, impegnato in pari data in un altro processo a suo carico pendente dinanzi al tribunale di Varese.
21. La questione è astrattamente fondata alla stregua dell'orientamento di questa corte (Cass. 14207/2009, 13619/2003), evocato dall'impugnante, secondo il quale sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purché la comunicazione dell'impedimento sia documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza dover necessariamente giustificare la scelta in favore dell'uno o dell'altro, con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza configura una nullità assoluta a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, (Cass. 14207/2009). 22. Appare invece meno condivisibile, a questo collegio, l'esenzione dell'imputato, pure affermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'impugnante, dall'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento perché previsto espressamente soltanto per il difensore (Cass. 13619/2003). 23.Tale approdo sembra frutto di un'interpretazione che sottovaluta la necessità di perseguire, anche nel caso di impedimento dell'imputato, lo scopo cui è preordinato il requisito della tempestività della comunicazione previsto per l'impedimento del difensore, e cioè da un lato consentire al giudice a cui è chiesto il rinvio di effettuare gli accertamenti eventualmente necessari, dall'altro rendere possibile che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare disagi alle altre parti o disfunzioni giudiziarie, ad esempio anticipando o posticipando l'udienza, effettuando l'utile controcitazione dei testi, fissando altro processo in quel ruolo di udienza (esigenze che Cass. 20693/2010 elenca con riferimento all'onere di tempestività della comunicazione dell'impedimento del difensore).
24. L'interpretazione che esige la tempestività della comunicazione dell'impedimento anche dell'imputato, qui sostenuta, risulta in linea con i principi costituzionali della ragionevole durata dei processi e dell'efficienza della giurisdizione, che non tollerano la "perdita" ingiustificata di utili trattazioni di processi nei ruoli di udienza già fissati (Cass. 20693/2010), valevoli anche in caso di impedimento dell'imputato per la concomitante partecipazione ad altro processo a suo carico. A diversamente ritenere, l'ufficio giudiziario, le altre parti, i testimoni, i periti ed i consulenti rischierebbero di essere sostanzialmente ostaggio dell'imputato, legittimato a manifestare, anche soltanto il giorno dell'udienza, la sua scelta di presenziare ad altro giudizio, benché la pendenza di questo gli fosse da tempo nota.
25. Del resto, acuta, per quanto non recente, giurisprudenza di questa corte non aveva mancato di osservare, proprio con riferimento al caso di citazione nella stessa data dinanzi a due giudici penali diversi, che poteva essere sintomatico di intento dilatorio dell'imputato il fatto che questi portasse a conoscenza del giudice il proprio impedimento tardivamente od in maniera incompleta, sottintendendo l'art. 486 c.p.p., comma 1, - ora art. 420 ter c.p.p., la tempestività e la completezza dell'assolvimento dell'onere di comunicazione di un impedimento legittimo (Cass. 11677/1997, 6965/2000). 26. Per le esposte ragioni è del tutto esente da vizi l'ordinanza in data 14-5-2010 con la quale il giudice di primo grado, facendo leva proprio sulla risalente conoscenza da parte del D'TU della concomitanza del procedimento pendente dinanzi al tribunale di Varese, non accoglieva l'istanza di rinvio per impedimento a comparire dell'imputato.
27. Resta da aggiungere che la censura proposta risulta inammissibile, con conseguente esonero del giudice di secondo grado dall'obbligo si esaminarla (Cass. 27202/2012), sotto il profilo dell'aspecificità laddove risulta monca della prova, mai fornita, dell'avvenuta partecipazione del ricorrente all'altro giudizio, nel quale era contumace come risulta dal verbale dell'udienza precedente a quella del 14-5-2010, allegato al motivo aggiunto di appello. 28. È opportuno sgombrare subito il campo, pur trattandosi di questioni subordinate a quelle in tema di responsabilità -essendo queste ultime a loro volta inammissibili-, dalla censura afferente agli aumenti di pena per la recidiva e per la continuazione e da quella che investe il diniego di attenuanti generiche. 29. Sotto il primo profilo si osserva che la valutazione di equità e congruità espressa nella sentenza impugnata è esente da vizi alla stregua delle stesse decisioni di questa corte richiamate dal ricorrente, che si riferiscono alla motivazione della pena base, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli aumenti di pena non necessitano di autonoma giustificazione, valendo a tal fine le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Cass. 27382/2011). 30. Sotto il secondo va rilevato che la motivazione del mancato riconoscimento delle generiche, fondato sulla presenza di precedenti già considerati in sede di aumento di pena per la recidiva, non da luogo a duplicazione della valutazione negativa dello stesso elemento in quanto le condanne pregresse vengono in considerazione per fini diversi (Cass. 7972/1981). Nè, per di più, il ricorrente ha indicato gli elementi positivi che giustificherebbero il riconoscimento di attenuanti generiche, con ciò incorrendo anche in aspecificità della censura.
31. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
32. A detta del ricorrente, la sentenza non avrebbe giustificato non solo l'esistenza del sodalizio, ma neppure il contributo dell'imputato sia all'associazione che ai reati fine, avendo evidenziato soltanto, quale elemento utile a tal fine, la sublocazione dell'immobile di Turate dalla IC, della quale D'TU era legale rappresentante, alla Peval. Tale prospettazione si scontra tanto con la rilevanza dell'elemento in parola, quanto con il fatto che in sentenza ad esso nettati accompagnati numerosi altri.
33. Premesso che l'esistenza dell'associazione risulta giustificata dall'intera ricostruzione delle vicenda condivisa dai giudici di merito, che delinea l'accordo tra più soggetti, alcuni separatamente giudicati, per l'operatività della Peval nel capannone di Turate esclusivamente finalizzata ad una serie indeterminata di acquisti di merci di varia natura, non pagate e immediatamente fatte sparire, le sentenze di primo e secondo grado hanno con ragione attribuito primaria importanza, allo scopo di confermare il ruolo del ricorrente di associato e di partecipe ad alcuni reati fine, alla messa a disposizione della Peval, da parte sua, dell'immobile sito Turate, sia perché questo era stato locato da IC pochissimo tempo prima che ne fosse effettuata la sublocazione alla Peval -a dimostrazione che il capannone non era destinato a soddisfare esigenze della IC che infatti non lo aveva mai utilizzato, non risultando tra l'altro attiva ne' in campo finanziario ne' in altri settori-, sia perché quel capannone sarebbe stato la location destinata a conferire alla Peval un'apparenza di operatività e di solidità.
34. Ma, come accennato, la corte territoriale non ha mancato di valorizzare ulteriori, convergenti elementi nel senso del coinvolgimento del D'TU nell'illecita attività ivi gestita. Ha infatti evidenziando che egli frequentava il capannone informandosi dell'andamento degli affari;
che si era recato in banca più di una volta con i rappresentanti Peval, in un caso a versare un assegno poi andato in protesto, in un altro a giustificare un assegno scoperto, aggiungendo, in quest'ultima occasione, al fine di caldeggiare il rilascio di un ulteriore blocchetto di assegni, che essi operavano seriamente;
che aveva perfino ordinato un ufficio mobile per la Peval da inserire nel magazzino;
che si era guardato dall'intraprendere iniziative per esigere il canone della sublocazione, essendo per di più quest'ultimo contratto steso in modo approssimativo, carente tra l'altro della indispensabile previsione di garanzie per il pagamento del corrispettivo, al punto da apparire come lo strumento meramente funzionale a dissociare formalmente il D'TU dalla Peval.
35. Del pari sprovvisto di qualunque fondatezza il terzo motivo, inerente alla mancata applicazione dell'art. 117 c.p., alla partecipazione del D'TU alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. I giudici di merito hanno con ragione ritenuto la ricorrenza dell'art. 110 c.p., in quanto l'art. 117 c.p.p. si applica allorché il fatto ascritto all'extraneus costituirebbe comunque reato, solo mutandone il titolo per effetto della qualifica dell'autore principale, mentre, quando, come nella specie, l'azione del concorrente è di per sè lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente (nel caso in esame dalla qualità di fallito del EL), trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 c.p., (Cass. 39292/2008), mentre si sono già ricordate le ragioni a favore della consapevolezza del D'TU circa le illecite attività poste in essere dai coimputati con il contributo da lui fornito della messa a disposizione dell'immobile.
36. Si muovono infine nell'orbita del fatto, sotto l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, le censure dedotte con il quarto motivo in ordine alla condanna per la truffa e la ricettazione di un assegno relative all'acquisto di merce dall'azienda TA, avendo la corte territoriale argomentato l'affermazione di responsabilità, con percorso immune da vizi, oltre che dal mancato disconoscimento della firma in calce all'assegno da parte dell'imputato, dalla corrispondenza di tale firma a quella del D'TU in calce al contratto di sublocazione, nonché dalla presenza del timbro IC, di cui l'imputato era legale rappresentante.
37. La presentazione da parte della difesa D'TU di motivi aggiunti in data 25-11-2013, senza il rispetto del termine di quindici giorni antecedenti alla data dell'udienza (art. 585 c.p.p., comma 4), ai quali comunque si estenderebbe l'inammissibilità dei motivi principali, esonera dalla relativa disamina. 38. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma che ciascuno dei ricorrenti deve corrispondere alla cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014