Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 5845
CASS
Sentenza 10 dicembre 2013

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In caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste impedimento assoluto a comparire dell'imputato nel giudizio diverso da quello in cui ha preferito essere presente, purchè la comunicazione dell'impedimento sia tempestiva, documentata e rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza dover necessariamente giustificare la scelta in favore dell'uno o dell'altro, con la conseguenza che il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza configura una nullità assoluta a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.

In tema di legittimo impedimento a comparire, sussiste l'onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato della sua concomitante citazione per il dibattimento di altro processo dinanzi a diverso giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che in questo caso la tempestività della comunicazione ha la stessa funzione prevista per l'impedimento del difensore, cioè quella di consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 5845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5845
    Data del deposito : 10 dicembre 2013

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