Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4071
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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Massime1

In tema di cause di estinzione del reato, la limitazione a sessanta giorni (art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.), oltre al "tempo dell'impedimento", del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche per i rinvii di udienza concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che dovesse ritenersi sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo di differimento dell'udienza e non per soli sessanta giorni, in un caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore era stata motivata dall'adesione all'agitazione della categoria professionale).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4071
Data del deposito : 17 ottobre 2007

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