Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di cause di estinzione del reato, la limitazione a sessanta giorni (art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.), oltre al "tempo dell'impedimento", del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche per i rinvii di udienza concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che dovesse ritenersi sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo di differimento dell'udienza e non per soli sessanta giorni, in un caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore era stata motivata dall'adesione all'agitazione della categoria professionale).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
407 1 /08 SENTENZA N. 2439 Udienza pubblica del 17 ottobre 2007
REG. GENERALE n. 22238/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Presidente 1. Dott. Guido De Maio
Consigliere
2. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
3. Dott. Antonio Ianniello
Consigliere 4. Dott. Giovanni Amoroso
Consigliere 5. Dott. Giulio Sarno ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da NE VA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 26 marzo 2007 dalla corte d'appello di Napo- li;
udita nella pubblica udienza del 17 ottobre 2007 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Antonio Iacono;
Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Napoli confermò la sen- tenza emessa il 3 aprile 2006 dal giudice del tribunale di Napoli, sezione distac- cata di Ischia, che aveva dichiarato NE VA colpevole dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; 2, 13, 4, 14 legge 5 novem- bre 1971, n. 1086; 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e la aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, con l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con la sospensione condizionale della pena subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mentre aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed all'art. 734 cod. pen. perché estinti per pre- scrizione.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, trattandosi di interventi di stra- ordinaria manutenzione;
2) violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. essendo i reati estinti per prescri- zione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente ripropone la tesi secondo cui si trattereb-
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modificandone la sagoma ed aumentandone l'altezza ed il volume.
Il secondo motivo è anch'esso infondato. Nella specie i reati si sono con- sumati il 23 luglio 2002 sicché i quattro anni e mezzo del normale periodo di prescrizione sarebbero scaduti il 23 gennaio 2007. Deve però anche tenersi con- to del periodo di sospensione della prescrizione di 9 mesi e 20 giorni (dal 3 di- cembre 2004 al 23 settembre 2005) per rinvio della udienza a richiesta della di- fesa per astensione del difensore. Ne consegue che la prescrizione non è ancora maturata alla data odierna ma si maturerà il 12 novembre 2007.
Non può invero accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui per il rinvio della udienza, dovuto all'astensione del difensore, potrebbe calcolarsi solo una sospensione della prescrizione di giorni 60, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Infatti, è vero che alla data dell'8 dicembre 2005, di entrata in vigore di detta legge, non era stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado, che è stata emanata il 3 a- prile 2006, sicché, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della medesima legge, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, nel presente processo devono applicarsi le nuove disposizioni in materia di prescri- zione se più favorevoli per l'imputato. Deve tuttavia anche considerarsi a pre-
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scindere dalla applicabilità del nuovo testo dell'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. anche a rinvii delle udienze già disposti in data precedente alla entrata in vigore della nuove norme che la nuova disposizione di cui all'art. 159 cit. re- ـب
gola, innanzitutto ed in via generale, le cause di sospensione del corso della pre- scrizione, stabilendo che la prescrizione è sospesa, tra l'altro, in caso di sospen- sione del procedimento o del processo penale «per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore», così distinguendo l'ipotesi della sospensione determinata da un impedimento delle parti o dei difensori (di una qualsiasi delle parti o dei difensori) dalla ipotesi di sospensione concessa a richiesta dell'imputato o del difensore dell'imputato. Più in particolare, poi, la stessa disposizione disciplina la durata della sospen- sione del processo, stabilendo che nella ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori (e non, quindi, anche nelle ipotesi di so- effen -3-
spensione su richiesta dell'imputato e del suo difensore) l'udienza non può esse- re differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento», e che in caso contrario si deve avere riguardo, nel calcolare la sospensione della prescrizione, al solo tempo «dell'impedimento» aumentato di sessanta giorni. E' di tutta evidenza, quindi, sulla base delle espressioni usate dal legislatore e della ratio della nuova disciplina, che la limitazione a sessanta giorni (oltre al tempo «dell'impedimento») del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione si applica soltanto ai rinvii determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche ai rinvii concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difen- sore.
Nel caso di specie il differimento della udienza dal 3 dicembre 2004 al 23 settembre 2005 era stato determinato non da impedimento delle parti o dei di- fensori, bensì da accoglimento della richiesta del difensore dell'imputata moti- vata dalla sua adesione all'agitazione della categoria professionale. Ne consegue che il corso della prescrizione è stato sospeso per tutto il termine di differimento della udienza e non per soli sessanta giorni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2007.
Ljestensore
Ander From Il Presidente
Edeman
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