Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/2024, n. 29623
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Sentenza 18 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 26 settembre 2024, che accoglie parzialmente il ricorso di una cooperativa agricola in liquidazione contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative a contratti di leasing e responsabilità assicurativa. In particolare, la cooperativa ha contestato la risoluzione dei contratti da parte della banca, sostenendo che il danneggiamento dei beni locati fosse causa risolutoria, e ha chiesto il risarcimento da parte della compagnia assicurativa per il valore residuo dei beni. La Corte d'Appello aveva rigettato le domande, ritenendo che il rischio di perimento dei beni fosse a carico dell'utilizzatore e che alcune domande fossero inammissibili per novità.

La Cassazione ha accolto il primo, quinto e sesto motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente considerato le richieste di risarcimento e le prove documentali presentate. Ha sottolineato che la questione del rischio di perimento dei beni e la responsabilità della compagnia assicurativa meritavano un riesame, evidenziando la necessità di una valutazione più attenta delle prove e delle circostanze del caso. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame, ordinando anche di pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

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Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancato deposito del provvedimento di ammissione e di acquisizione in atti dell'intervenuta revoca dell'ammissione al beneficio, va esclusa l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 1 c.p.c., stante il raggiungimento dello scopo della norma relativo alla verificabile regolarità procedimentale sotto il profilo dell'emergenza degli oneri pubblici di spesa. (Nella specie, la S.C., in un giudizio introdotto da soggetti che, pur dichiarando di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, non avevano prodotto il relativo provvedimento di ammissione, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto era stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio la nota della cancelleria con cui si chiedeva il recupero delle spese di giustizia, implicitamente dando per acquisita la sopravvenuta revoca del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/11/2024, n. 29623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29623
    Data del deposito : 18 novembre 2024

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