Articolo 1 della Legge 4 gennaio 1968, n. 1
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1968
Art. 1.
Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella A allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303 , sono sostituite da quelle di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1968
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