Art. 1.
Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella A allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303 , sono sostituite da quelle di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Le dotazioni organiche del ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla tabella A allegata alla legge 12 maggio 1964, n. 303 , sono sostituite da quelle di cui alla tabella A annessa alla presente legge.