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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio 2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3540/2019 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Coraggio Parte_1 presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Teresa degli Scalzi 156\D,
- appellante E
, in persona del Direttore p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. D' Avanzo, con CP_1 cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, presso l'Avvocatura Regionale
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.12.2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5353/19 del 15/7/2019 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda giudiziale, escludendo la natura di infortunio in itinere del sinistro a bordo di motociclo che aveva colpito la ricorrente in data 15.6.2016; in particolare, aderendo alle conclusioni dell il primo giudice riteneva che l'infortunio si era verificato CP_1 in quanto il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro era stato percorso con utilizzo del mezzo proprio, nonostante la distanza fosse coperta da servizio pubblico comodamente utilizzabile. In particolare, il Tribunale aveva ricostruito, sotto un profilo fattuale, che il percorso casa-lavoro era servito da metropolitana collinare per cui l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, nella specie un ciclomotore del marito della , non poteva considerarsi "necessitato" ma era stato scelto per Parte_1 ragioni di mera comodità. Deduceva l'appellante la non condivisibilità della ricostruzione che non teneva conto degli ordinari disservizi dei servizi pubblici ed in particolare degli autobus
1 necessari per raggiungere il posto di lavoro, nonché della condizione di invalidità della che inibiva l'utilizzo dei mezzi pubblici affollati. Chiedeva, pertanto, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda proposta in primo grado, con riconoscimento dell'occasione professionale dell'infortunio e conseguente indennizzo o costituzione di rendita, con vittoria delle spese del doppio grado. La difesa dell'istituto appellato eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, deduceva l'infondatezza dello stesso. All'odierna udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e la domanda di indennizzo va, pertanto, rigettata anche se sulla base di argomentazioni diverse da quelle espresse nella motivazione della sentenza appellata. In prospettiva generale può ricordarsi che il D.Lgs. n. 38 del 2000 con l'art. 12 ha aggiunto un ultimo comma al T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 210, che recita:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida". Con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38, art. 12 la tutela assicurativa gestita dall' è stata estesa all'infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso CP_1 che collega l'abitazione al lavoro e viceversa. La nuova normativa amplia la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. La norma tutela quindi un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace in realtà qualsiasi persona che lavori, non più rispondente alla logica selettiva del criterio del rischio professionale, su cui era stata fondata fin dall'origine l'assicurazione sociale. Il Tribunale, all'esito della valutazione dell'istruttoria documentale, senza dar corso alla prova orale, ha rigettato il ricorso ritenendo che l'incidente occorso non rientrasse tra quelli definibili come in itinere perché avvenuto a bordo di mezzo di
2 trasporto privato, con utilizzo dello stesso non qualificabile come necessitato in base alle circostanze del caso. In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, “sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela” (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 16835 del 07/07/2017). Più specificamente, l'art. 12 del d.lgs.38/2000 come già visto prevede che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché' necessitato". Pronunciandosi sulla corretta interpretazione della stessa norma, la Suprema Corte ha quindi riconosciuto che secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche in ipotesi di uso del mezzo proprio residua la tutela dell'indennizzo, a condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia "necessitato" cioè reso necessario dalle circostanze concrete e specifiche, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada). Sulla scorta della articolata interpretazione giurisprudenziale in materia (anche precedente l'entrata in vigore della disciplina) deve peraltro riconoscersi che il requisito della necessità in discorso non deve essere inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa;
ossia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela). Pertanto, l'utilizzo del mezzo privato, nel caso di infortunio sul lavoro, è ammissibile quando il mezzo pubblico costringe il lavoratore a lunghe attese tali da determinare ritardi sul posto di lavoro. Nel caso di specie, si deve sottolineare che la era stata comandata a Parte_1 svolgere il servizio a via E. Scaglione, filiale diversa dalla sua ordinaria sede di lavoro, solo per l'unico giorno in cui si è verificato l'infortunio. Dunque, il tratto di percorrenza casa-lavoro non era specificamente conosciuto dalla lavoratrice, anche sotto il profilo dei tempi di copertura dei mezzi di trasporto pubblico. Dunque, considerata la distanza di circa 700 metri tra la residenza della appellante e la più vicina stazione metro ma soprattutto la distanza di circa 1 km tra la stazione di arrivo e l'Ufficio postale di adibizione, l'incertezza degli orari degli autobus (che in quella zona hanno tempi di passaggio alle fermate solo orientativi) per quell'unica giornata di lavoro l'utilizzo di mezzi pubblici non ordinariamente utilizzati esponeva la lavoratrice a rischio di imprevedibilità dei tempi di arrivo in sede. Inoltre, deve pure valorizzarsi l'invalidità documentata dalla appellante che per la peculiarità dei sintomi collegati alle vertigini rende particolarmente disagevole l'utilizzo di mezzi
3 pubblici ordinariamente molto affollati negli orari di lavoro. L'utilizzo quale terzo trasportato del mezzo di proprietà del marito deve quindi essere qualificato come uso necessitato, in base alla ragionevole valutazione delle circostanze spazio- temporali dell'evento.
Ricondotto dunque il sinistro alla natura di infortunio in itinere, è stata disposta consulenza al fine di valutare la natura e l'entità del danno permanente riportato. In prospettiva metodologica, accertato l'infortunio nelle sue modalità e secondo la dinamica di manifestazione, occorre accertare quali patologie riscontrabili nella persona del lavoratore fossero da qualificarsi come derivate direttamente dall'evento infortunistico, secondo una sequenza fattuale di derivazione causale. In queste fattispecie, deve essere dunque accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, ed in particolare all'evento-infortunio sì da poter essere questo considerato, sia pure in termini di mera probabilità, fattore determinante o concorrente del danno.
Ebbene, alla stregua delle puntuali conclusioni cui è giunto il ctu nominato in questo grado di giudizio si può affermare che l'infortunio denunciato non abbia determinato postumi di consistenza rilevante, in quanto inferiori alla soglia minima legale. Il consulente d'ufficio dr. ha accertato che la si Persona_1 Parte_1 presenta affetta da problematiche patologiche varie a carico rachide, le quali tuttavia non si evidenziano come conseguenza dell'evento traumatico denunciato ma come condizioni minorative che appaiono di natura costituzionale o collegate all'invecchiamento osteoarticolare “…la principale causa di retrolistesi è la disidratazione dei dischi intervertebrali, che si verifica con il normale processo di invecchiamento non imputabile all'evento traumatico di cui è causa. Altre possibili cause sono: artrosi, difetti congeniti, fratture della colonna vertebrale, osteoporosi, lisi istmica” (pag.8 relazione peritale agli atti). Dunque, il consulente ha concluso per l'inesistenza, secondo un criterio probabilistico, di un vincolo eziologico-derivativo tra l'infortunio e la patologia ancora attualmente sofferta, se non entro il limite non indennizzabile riconosciuto. Come conseguenza immediatamente discendente dall'infortunio dell'aprile 2016, infatti, vi sarebbe esclusivamente un trauma contusivo al rachide cervicale cui può attribuirsi in via analogica il codice 199 (tenendo presente che lo stesso richiede disturbi trofico-sensitivi non riscontrati), per il quale il Ctu ha ritenuto accertabili postumi nella misura del solo 4%.
Invero, la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale evento infortunistico e danno biologico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di
4 concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dall'infortunio subito nella esecuzione della prestazione lavorativa. Tuttavia, deve altresì espressamente sottolinearsi l'esistenza di un limite esterno che esclude il vincolo eziologico laddove la genesi causale remota (dunque eventualmente una patologia già sofferta) sia stata da sola sufficiente e determinante nella causazione dell'evento. Più espressamente, il principio di equivalenza causale va letto anche nel suo necessario e logico aspetto riflesso: deve escludersi qualsiasi efficienza determinativa del rischio lavorativo laddove sia evidente, secondo un criterio probabilistico, che il decorso sia stato determinato esclusivamente dalla condizione patologica preesistente o successivamente insorta, senza che l'evento hic et nunc verificatosi sia stato in alcun modo alterato nei tempi e nelle modalità dall'esposizione a rischio lavorativo e dall'infortunio. Ebbene, nel caso di specie, in base alla patologia riscontrata dal CTU, l'infortunio generatore non ha determinato esiti permanenti oltre la misura già indicata, poiché le ulteriori patologie a carico del rachide non possono essere collegate all'infortunio, non essendo conseguenza dello stesso. Appare convincente e correttamente adoperato anche il criterio scientifico- probabilistico utilizzato dal consulente che fonda le conclusioni non su affermazioni di certezza assoluta ma sul modulo probabilistico, coordinato allo stato dell'avanzamento scientifico attuale sulla materia oggetto di indagine. Dunque, il CTU non ha rintracciato esiti permanenti di consistenza tale da riconoscere il diritto alla liquidazione del danno biologico, per essere stata raggiunta solo la soglia inferiore del 4%. Tali conclusioni, frutto di una accurata osservazione e coerenti con le risultanze della documentazione in atti, meritano di essere fatte proprie dal Collegio.
Pertanto, alla stregua degli esiti processuali, l'appello deve essere rigettato.
Il Collegio dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio, vista la necessità di modificare le motivazioni della sentenza di primo grado. Le spese di ctu devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) rigetta l'appello;
b) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico delle parti in solido. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli 5 febbraio 2025
5 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr.ssa Carmen Lombardi
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riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio 2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3540/2019 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Coraggio Parte_1 presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Teresa degli Scalzi 156\D,
- appellante E
, in persona del Direttore p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. D' Avanzo, con CP_1 cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, presso l'Avvocatura Regionale
- appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte il 30.12.2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 5353/19 del 15/7/2019 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda giudiziale, escludendo la natura di infortunio in itinere del sinistro a bordo di motociclo che aveva colpito la ricorrente in data 15.6.2016; in particolare, aderendo alle conclusioni dell il primo giudice riteneva che l'infortunio si era verificato CP_1 in quanto il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro era stato percorso con utilizzo del mezzo proprio, nonostante la distanza fosse coperta da servizio pubblico comodamente utilizzabile. In particolare, il Tribunale aveva ricostruito, sotto un profilo fattuale, che il percorso casa-lavoro era servito da metropolitana collinare per cui l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, nella specie un ciclomotore del marito della , non poteva considerarsi "necessitato" ma era stato scelto per Parte_1 ragioni di mera comodità. Deduceva l'appellante la non condivisibilità della ricostruzione che non teneva conto degli ordinari disservizi dei servizi pubblici ed in particolare degli autobus
1 necessari per raggiungere il posto di lavoro, nonché della condizione di invalidità della che inibiva l'utilizzo dei mezzi pubblici affollati. Chiedeva, pertanto, Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi la domanda proposta in primo grado, con riconoscimento dell'occasione professionale dell'infortunio e conseguente indennizzo o costituzione di rendita, con vittoria delle spese del doppio grado. La difesa dell'istituto appellato eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, deduceva l'infondatezza dello stesso. All'odierna udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e la domanda di indennizzo va, pertanto, rigettata anche se sulla base di argomentazioni diverse da quelle espresse nella motivazione della sentenza appellata. In prospettiva generale può ricordarsi che il D.Lgs. n. 38 del 2000 con l'art. 12 ha aggiunto un ultimo comma al T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 210, che recita:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida". Con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38, art. 12 la tutela assicurativa gestita dall' è stata estesa all'infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso CP_1 che collega l'abitazione al lavoro e viceversa. La nuova normativa amplia la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. La norma tutela quindi un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace in realtà qualsiasi persona che lavori, non più rispondente alla logica selettiva del criterio del rischio professionale, su cui era stata fondata fin dall'origine l'assicurazione sociale. Il Tribunale, all'esito della valutazione dell'istruttoria documentale, senza dar corso alla prova orale, ha rigettato il ricorso ritenendo che l'incidente occorso non rientrasse tra quelli definibili come in itinere perché avvenuto a bordo di mezzo di
2 trasporto privato, con utilizzo dello stesso non qualificabile come necessitato in base alle circostanze del caso. In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, “sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela” (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 16835 del 07/07/2017). Più specificamente, l'art. 12 del d.lgs.38/2000 come già visto prevede che "l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché' necessitato". Pronunciandosi sulla corretta interpretazione della stessa norma, la Suprema Corte ha quindi riconosciuto che secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche in ipotesi di uso del mezzo proprio residua la tutela dell'indennizzo, a condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l'uso sia "necessitato" cioè reso necessario dalle circostanze concrete e specifiche, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione (in particolare attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada). Sulla scorta della articolata interpretazione giurisprudenziale in materia (anche precedente l'entrata in vigore della disciplina) deve peraltro riconoscersi che il requisito della necessità in discorso non deve essere inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa;
ossia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela). Pertanto, l'utilizzo del mezzo privato, nel caso di infortunio sul lavoro, è ammissibile quando il mezzo pubblico costringe il lavoratore a lunghe attese tali da determinare ritardi sul posto di lavoro. Nel caso di specie, si deve sottolineare che la era stata comandata a Parte_1 svolgere il servizio a via E. Scaglione, filiale diversa dalla sua ordinaria sede di lavoro, solo per l'unico giorno in cui si è verificato l'infortunio. Dunque, il tratto di percorrenza casa-lavoro non era specificamente conosciuto dalla lavoratrice, anche sotto il profilo dei tempi di copertura dei mezzi di trasporto pubblico. Dunque, considerata la distanza di circa 700 metri tra la residenza della appellante e la più vicina stazione metro ma soprattutto la distanza di circa 1 km tra la stazione di arrivo e l'Ufficio postale di adibizione, l'incertezza degli orari degli autobus (che in quella zona hanno tempi di passaggio alle fermate solo orientativi) per quell'unica giornata di lavoro l'utilizzo di mezzi pubblici non ordinariamente utilizzati esponeva la lavoratrice a rischio di imprevedibilità dei tempi di arrivo in sede. Inoltre, deve pure valorizzarsi l'invalidità documentata dalla appellante che per la peculiarità dei sintomi collegati alle vertigini rende particolarmente disagevole l'utilizzo di mezzi
3 pubblici ordinariamente molto affollati negli orari di lavoro. L'utilizzo quale terzo trasportato del mezzo di proprietà del marito deve quindi essere qualificato come uso necessitato, in base alla ragionevole valutazione delle circostanze spazio- temporali dell'evento.
Ricondotto dunque il sinistro alla natura di infortunio in itinere, è stata disposta consulenza al fine di valutare la natura e l'entità del danno permanente riportato. In prospettiva metodologica, accertato l'infortunio nelle sue modalità e secondo la dinamica di manifestazione, occorre accertare quali patologie riscontrabili nella persona del lavoratore fossero da qualificarsi come derivate direttamente dall'evento infortunistico, secondo una sequenza fattuale di derivazione causale. In queste fattispecie, deve essere dunque accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, ed in particolare all'evento-infortunio sì da poter essere questo considerato, sia pure in termini di mera probabilità, fattore determinante o concorrente del danno.
Ebbene, alla stregua delle puntuali conclusioni cui è giunto il ctu nominato in questo grado di giudizio si può affermare che l'infortunio denunciato non abbia determinato postumi di consistenza rilevante, in quanto inferiori alla soglia minima legale. Il consulente d'ufficio dr. ha accertato che la si Persona_1 Parte_1 presenta affetta da problematiche patologiche varie a carico rachide, le quali tuttavia non si evidenziano come conseguenza dell'evento traumatico denunciato ma come condizioni minorative che appaiono di natura costituzionale o collegate all'invecchiamento osteoarticolare “…la principale causa di retrolistesi è la disidratazione dei dischi intervertebrali, che si verifica con il normale processo di invecchiamento non imputabile all'evento traumatico di cui è causa. Altre possibili cause sono: artrosi, difetti congeniti, fratture della colonna vertebrale, osteoporosi, lisi istmica” (pag.8 relazione peritale agli atti). Dunque, il consulente ha concluso per l'inesistenza, secondo un criterio probabilistico, di un vincolo eziologico-derivativo tra l'infortunio e la patologia ancora attualmente sofferta, se non entro il limite non indennizzabile riconosciuto. Come conseguenza immediatamente discendente dall'infortunio dell'aprile 2016, infatti, vi sarebbe esclusivamente un trauma contusivo al rachide cervicale cui può attribuirsi in via analogica il codice 199 (tenendo presente che lo stesso richiede disturbi trofico-sensitivi non riscontrati), per il quale il Ctu ha ritenuto accertabili postumi nella misura del solo 4%.
Invero, la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale evento infortunistico e danno biologico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di
4 concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dall'infortunio subito nella esecuzione della prestazione lavorativa. Tuttavia, deve altresì espressamente sottolinearsi l'esistenza di un limite esterno che esclude il vincolo eziologico laddove la genesi causale remota (dunque eventualmente una patologia già sofferta) sia stata da sola sufficiente e determinante nella causazione dell'evento. Più espressamente, il principio di equivalenza causale va letto anche nel suo necessario e logico aspetto riflesso: deve escludersi qualsiasi efficienza determinativa del rischio lavorativo laddove sia evidente, secondo un criterio probabilistico, che il decorso sia stato determinato esclusivamente dalla condizione patologica preesistente o successivamente insorta, senza che l'evento hic et nunc verificatosi sia stato in alcun modo alterato nei tempi e nelle modalità dall'esposizione a rischio lavorativo e dall'infortunio. Ebbene, nel caso di specie, in base alla patologia riscontrata dal CTU, l'infortunio generatore non ha determinato esiti permanenti oltre la misura già indicata, poiché le ulteriori patologie a carico del rachide non possono essere collegate all'infortunio, non essendo conseguenza dello stesso. Appare convincente e correttamente adoperato anche il criterio scientifico- probabilistico utilizzato dal consulente che fonda le conclusioni non su affermazioni di certezza assoluta ma sul modulo probabilistico, coordinato allo stato dell'avanzamento scientifico attuale sulla materia oggetto di indagine. Dunque, il CTU non ha rintracciato esiti permanenti di consistenza tale da riconoscere il diritto alla liquidazione del danno biologico, per essere stata raggiunta solo la soglia inferiore del 4%. Tali conclusioni, frutto di una accurata osservazione e coerenti con le risultanze della documentazione in atti, meritano di essere fatte proprie dal Collegio.
Pertanto, alla stregua degli esiti processuali, l'appello deve essere rigettato.
Il Collegio dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio, vista la necessità di modificare le motivazioni della sentenza di primo grado. Le spese di ctu devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) rigetta l'appello;
b) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico delle parti in solido. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli 5 febbraio 2025
5 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr.ssa Carmen Lombardi
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