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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo avverso la sentenza di fallimento n. 80/2024 emessa dal Tribunale di Trani in data
02.09.2024, pubblicata in data 3.09.2024, proposto da:
nata a [...] il [...], già titolare e legale rapp.te p.t. della Parte_1 società con sede in Canosa di Puglia alla via Abate Fornari n. 33, cancellata con CP_1 decorrenza 10.10.2023, domiciliata in Canosa di Puglia alla via J.F. Kennedy n. 41 ed in Bari al Corso
V. Emanuele n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giacomo QUAGLIARELLA, pec:
che la rappresenta e difende per procura stesa in calce alla Email_1 memoria difensiva del giudizio iscritto al n. r.g. 2/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Fallimentare.
Reclamante contro
Curatela fallimentare in persona del Curatore dott. Controparte_2 Parte_2 rappresentata e difesa previa autorizzazione del Giudice delegato, dall'Avv. Antonio Calvani del foro di Trani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Molfetta al Viale Pio XI
48/10 in forza di mandato in atti;
Reclamata
pagina 1 di 5 All'udienza del 6 maggio 2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza n.16/22 pubblicata il 23.06.2022, il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della CP_2
[...
studi di progetti di informatica.
Con ricorso del 08.07.2024, la Curatela del Parte_3
(c.d. ) chiedeva al Tribunale di Trani di dichiarare, ai sensi dell'art. 147, quinto comma, L.F., CP_2 il fallimento della società di fatto composta dalla er estensione di fallimento ex art.147 l.f.. CP_1
Con la reclamata sentenza n. 80/2024, pubblicata in data 03.09.2024, il Tribunale di Trani, ha dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto composta dalla già dichiarata fallita con CP_2 sentenza del 23.6.2022 n. 15, del Tribunale di Trani, e da in qualità di socio illimitatamente CP_1 responsabile.
Con atto depositato in cancelleria il 17.01.2025 e ritualmente notificato alla Curatela fallimentare,
l ha proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento in estensione assumendo la nullità CP_1 del provvedimento impugnato;
la illegittimità della decisione per mancato riconoscimento della fondatezza dell'eccezione afferente il vizio di notifica dell'istanza introduttiva;
l'inammissibilità della istanza della curatela per carenza dei presupposti, ha quindi chiesto revocarsi il fallimento ed accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la curatela del in persona del curatore Parte_3
Dott. al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con Parte_2 colpa;
porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
condannare la in persona del curatore Controparte_3
Dott. alla rifusione delle spese, e compensi del doppio grado di giudizio.” Parte_2
Si è costituiva la Curatela eccependo la intempestività del reclamo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art.18 comma 1 L.F., termine decorrente "dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'art.17" (art. 18, co. 4, L.F.). Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'udienza del 6.05.2025, svolta con modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori di cui alle note di udienza inviate telematicamente. pagina 2 di 5 *****
Preliminarmente all'esame dei motivi, va delibata l'eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla
Curatela costituita.
Quest'ultima ha prodotto l'attestazione telematica rilasciata in data 19 aprile 2025 dal Tribunale di
Trani con cui la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Trani ha notificato in data 3.09.2024 a mezzo
PEC la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto dell'odierno reclamo, ex art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Giacomo Quagliarella ( , Email_2 procuratore costituito nel giudizio pre-fallimentare , nonchè le ricevute di accettazione e consegna della ridetta notifica .
La difesa del reclamante ha obbiettato che la Cancelleria del Tribunale di Trani, con pec del 03.09.2025, avrebbe solo comunicato ai Difensori costituiti lo scioglimento di riserva e l'avvenuto deposito - pubblicazione della Sentenza gravata che, però, non sarebbe mai stata notificata, men che meno dalla parte reclamata, sicchè, ai fini dell'impugnativa della Sentenza, sarebbe applicabile il termine lungo di sei mesi decorrenti dalla data del 03.09.2024 e non il termine di trenta giorni, come invece erroneamente sostenuto dalla Curatela, in quanto, il termine "lungo" per proporre reclamo contro la sentenza di fallimento, ovvero il termine di 6 mesi (o 1 anno) dalla pubblicazione, si applicherebbe in assenza di notifica della sentenza al fallito e in difetto di iscrizione nel registro delle imprese.
Invero, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la notifica del testo integrale della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art.17 L.F., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ai sensi della L.Fall., art. 18, comma 4 ( trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'art.17), non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del
2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della pagina 3 di 5 cancelleria (Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, dep. 24/02/2022, n.6278; Cass. 23443/2019; conf. Cass. 27685/2018, 26872 /2018, 23575/2017, 2315/2017, 10525/2016). Il meccanismo previsto dall'art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione.
Nel caso in esame, dall'esame dello “storico” del fascicolo di primo grado telematico, risulta che, contestualmente alla pubblicazione, in data 3.09.2025, la cancelleria del Tribunale di Trani ha provveduto a notificare ex art. 17 L.F. il testo integrale della sentenza all'avvocato Giacomo
Quagliarella presso l'indirizzo di posta certificata, con esito positivo, e tanto risulta confermato dall'attestazione di cancelleria allegata dalla Curatela, con la conseguenza che il termine di 30 gg. per proporre reclamo ex art.18 L.F., alla data del deposito del ricorso (17.01.2025), era già spirato.
Dalle considerazioni svolte, consegue l'inammissibilità del reclamo proposto da , Parte_1 con assorbimento di ogni ulteriore questione sia relativa notifica della istanza di fallimento, sia riguardante il merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della reclamata Curatela secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
p.q.m.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
già titolare e legale rapp.te p.t. della società così provvede: Parte_1 CP_1
1.dichiara inammissibile il reclamo;
2.condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata delle spese del procedimento che si liquida in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%
e ulteriori accessori;
pagina 4 di 5 3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 6 maggio 2025.
Il Consigliere rel.est.
Dr.Emma manzionna
Il Presidente
dr. Maria Mitola
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