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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 907/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 907/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dell'avv. CROCIANI CHRISTIAN MARIO ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vimercate (MB) l'8/4/2017 e iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimercate (MB) al n. 39 parte II serie C anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate (MB) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La minore rimarrà affidata, ex art. 337 bis e ter c.c., in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse sulla sua educa-zione, salute e istruzione e/o ogni decisione di preminente interesse per la minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. La figlia resterà collocata presso l'abitazione della madre anche ai fini della residenza. 3) La casa familiare sita in Bernareggio (MB), via Diaz 38/A, con tutte le sue pertinenze, di proprietà esclusiva della IG.ra , resta assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda. Parte_1
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si osserveranno le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore
18.00 al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonché, nella settimana in cui la vedrà nel week end, il martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà presso la casa materna, e, nella settimana in cui non la vedrà nel week end, il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie: la minore trascorrerà con il padre dal 24/12 al 30/12 (escluso il
25/12 che la minore trascorrerà con la mamma dalla mattina alle ore 10.00 alla successiva mattina del 26/12 alle ore 11.00) e con la madre dal 2/1 al 6/1. La minore trascorrerà, ad anni alterni, entrambe le giornate del 31/12 e dell'1/1 con il medesimo genitore, proseguendo o anticipando quindi il periodo di propria spettanza sopra individuato;
- festività pasquali, ponti e/o altre festività come da calendario, alternativamente tra loro e ad anni alterni. 5) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative etc.), come da protocollo applicato dal Tribunale di Monza n. 1377 del 7.5.2018, da intendersi qui richiamato e che le parti dichiarano di conoscere.
6) In merito alle spese ordinarie, le parti, in parziale deroga al protocollo del Tribunale di Monza sopra citato, concordano che le eventuali spese di abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, di Baby-sitter e di frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e del c.d. doposcuola, verranno divise tra i genitori al 50%.
7) L'assegno unico e/o eventuali sostegni economici equipollenti verranno, come già di fatto finora, percepiti al 50% tra i genitori. Ai fini delle detrazioni fiscali, le parti dichiarano che la minore è a carico di entrambi i genitori al 50%.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a definire ogni rapporto economico/patrimoniale e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi dichiarano altresì di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di non aver diritto di richiedere all'altro coniuge l'assegno di mantenimento. 9) I coniugi confermano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore Per_1
10) Le parti convengono che le predette condizioni sono immediatamente efficaci.
11) Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda Sentenza.
12) Spese legali compensate. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 21.09.2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (09.10.2015) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Vimercate (MB) in data 08/04/2017 (atto n. 39, Parte II, Serie C, del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 907/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E
: (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dell'avv. CROCIANI CHRISTIAN MARIO ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Vimercate (MB) l'8/4/2017 e iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vimercate (MB) al n. 39 parte II serie C anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimercate (MB) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La minore rimarrà affidata, ex art. 337 bis e ter c.c., in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e prenderanno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse sulla sua educa-zione, salute e istruzione e/o ogni decisione di preminente interesse per la minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. La figlia resterà collocata presso l'abitazione della madre anche ai fini della residenza. 3) La casa familiare sita in Bernareggio (MB), via Diaz 38/A, con tutte le sue pertinenze, di proprietà esclusiva della IG.ra , resta assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda. Parte_1
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si osserveranno le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore
18.00 al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nonché, nella settimana in cui la vedrà nel week end, il martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà presso la casa materna, e, nella settimana in cui non la vedrà nel week end, il martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
- durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il giorno 30 aprile di ogni anno;
- durante le festività natalizie: la minore trascorrerà con il padre dal 24/12 al 30/12 (escluso il
25/12 che la minore trascorrerà con la mamma dalla mattina alle ore 10.00 alla successiva mattina del 26/12 alle ore 11.00) e con la madre dal 2/1 al 6/1. La minore trascorrerà, ad anni alterni, entrambe le giornate del 31/12 e dell'1/1 con il medesimo genitore, proseguendo o anticipando quindi il periodo di propria spettanza sopra individuato;
- festività pasquali, ponti e/o altre festività come da calendario, alternativamente tra loro e ad anni alterni. 5) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 400,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative etc.), come da protocollo applicato dal Tribunale di Monza n. 1377 del 7.5.2018, da intendersi qui richiamato e che le parti dichiarano di conoscere.
6) In merito alle spese ordinarie, le parti, in parziale deroga al protocollo del Tribunale di Monza sopra citato, concordano che le eventuali spese di abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, di Baby-sitter e di frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e del c.d. doposcuola, verranno divise tra i genitori al 50%.
7) L'assegno unico e/o eventuali sostegni economici equipollenti verranno, come già di fatto finora, percepiti al 50% tra i genitori. Ai fini delle detrazioni fiscali, le parti dichiarano che la minore è a carico di entrambi i genitori al 50%.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a definire ogni rapporto economico/patrimoniale e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi dichiarano altresì di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di non aver diritto di richiedere all'altro coniuge l'assegno di mantenimento. 9) I coniugi confermano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per sé e per la figlia minore Per_1
10) Le parti convengono che le predette condizioni sono immediatamente efficaci.
11) Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda Sentenza.
12) Spese legali compensate. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 21.09.2020.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (09.10.2015) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 10/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Vimercate (MB) in data 08/04/2017 (atto n. 39, Parte II, Serie C, del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Vimercate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimercate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona