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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 449/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.449/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dall'avv. Severino Marrone
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.7469/2023, pubblicata il 10.12.2023, che aveva rigettato la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di Capo Parte_1
Operatori (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri e in precedenza addetto alle mansioni di Operatore Tecnico (parametro 170) volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell
[...]
(d'ora in poi ) dell'obbligo di provvedere al Controparte_1
lavaggio e alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.932,82, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da agosto 2011 a luglio 2021.
In particolare, - eccependo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art.32 Cost., dell'art.2087 c.c., degli artt.74 e 77
D.Lgs.n.81/2008, dell'art.40 D.Lgs.n.626/1994 nonché della Circolare del
Ministero del Lavoro n.34 del 26.04.1999 - censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale ( ; nonché nella parte in cui il giudice di prime C.F._1
cure non ha tenuto conto del DVR aziendale, in violazione degli artt. 1218 e
1411 c.c.. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza e la condanna dell al risarcimento del danno conseguente al mancato lavaggio periodico dei DPI a cui ha provveduto a sue spese nel periodo dall'agosto 2011 al luglio
2021 nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la Società appellata che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio.
2 All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato ed è pertanto meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sentenze nn.3843/2023 dott. 2360/2023 dott. Per_1 Per_2
4723/2023 dott. 4196/2023 dott. ; 68/2024 dott. ; Per_3 Per_4 Per_5
382/2024 dott. Genovese)
2. Alla disamina dei motivi d'appello appare opportuno premettere i fatti di causa, pacifici tra le parti.
2.1. E' incontestato che l'appellante – alle dipendenze della Società
[...]
a decorrere dall' 01.01.2013 per effetto dell'atto di Controparte_1
fusione del 27.12.2012, con cui la ha incorporato in sé le
[...]
e (di cui il Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
ricorrente era stato già dipendente dall' 01.04.2010) – era stato inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti e officine con mansioni di Capo
Operatori (parametro 188) e in precedenza addetto alle mansioni di Operatore
Tecnico (parametro 170), di cui al CCNL Autoferrotranvieri, prestando la propria attività presso l'Officina di manutenzione rotabili di Napoli ubicate in
Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Porta Nolana.
2.2 Può ritenersi, altresì, accertata, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado l'analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, la tipologia di attività svolte nell'officina di che ha riguardato Parte_2
3 interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
2.2.1 Il testimoniale raccolto, ha invero confermato, circostanza già posta in evidenza dal primo Giudice, ed incontestata nel presente giudizio, come il ricorrente avesse svolto “le mansioni, conformi al livello di inquadramento, di operatore di manutenzione, addetto alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del materiale rotabile effettuando, in particolare, lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni”.
2.3 E' pacifica, infine, l'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 26 del ricorso, composti da: 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
2 pantaloni;
2 polo estive;
2 camicie estive;
2 felpe invernali;
2 camice invernali;
1 giacca;
1 giubbotto;
1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto;
1 cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione.
3. Tanto precisato, il thema decidendum dell'odierna controversia attiene alla verifica della natura dei predetti indumenti, al fine di stabilire se essi possano essere inquadrati come DPI, con conseguente obbligo del datore di lavoro di adempiere alla loro manutenzione (lavaggio), ovvero debbano intendersi come mere divise di lavoro senza alcuna valenza protettiva (come sostenuto dall ) la cui manutenzione rimane a carico del lavoratore.
4. A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che il ricorrente ha dedotto di essere stato esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica
4 (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
5. Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
6. Invero, l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
6.1. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
7. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc. 9 all.al ricorso di primo grado) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda.
7.1. Pertanto, l'argomento del giudice di prime cure secondo cui “…i soli dispositivi di cui al DVR richiamato appaiono contenere le caratteristiche e le funzioni di
DPI, in quanto volti alla protezione del lavoratore da rischi alla sicurezza e alla salute connessi alla concreta attività svolta, mentre tali requisiti non si ravvisano rispetto agli indumenti forniti dal datore di lavoro e indossati dal lavoratore, il cui utilizzo appare piuttosto finalizzato a preservare i capi di abbigliamento di proprietà del lavoratore da usura e residui della lavorazione”, non appare condivisibile.
8. Osserva il Collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze
5 imbrattanti non nocive” (cfr. copia della fornitura delle tute monouso in atti di parte resistente dove viene indicato un “Indumento di protezione -tuta ad uso limitato”) quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
8.1. La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
9. Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
9.1. Come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. n.
18656 del 3/7/2023) dunque, la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata,
6 rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art.
2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
10. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza
(Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (cfr. DVR sopra citato).
10.1. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione.
10.2. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
11. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
11.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale (cfr.
§.9.1), bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
11.2. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o
7 accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019).
12. L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli CP_7
indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
12.1. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
12.2. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine
“manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
12.3. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
13. Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei
D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
8 13.1. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
13.2. È infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il CP_7
lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione. Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
13.2.1 Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014).
13.3 In punto di quantificazione l'appellante ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 5,71 nel 2011 per arrivare ad euro 7,34 nel 2021 (cfr. tabella pag. 15 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
13.4 Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di 6 energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: cfr. tabella alla pag. 13 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) stimata in euro 1,20 ciascuno.
9 13.5 Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
13.5.1 Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
13.5.2 Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
13.6 In ordine alla liquidazione del danno, quindi, lo stesso può essere quantificato in via equitativa, nella misura di un terzo di quello calcolato dal lavoratore, considerando la frequenza di lavaggio dei DPI di due volte alla settimana ed il costo del lavaggio domestico come destinato per due terzi anche ad altri capi di abbigliamento, oltre quelli relativi all'attività lavorativa
13.7 In un giudizio secondo equità, come invocato dallo stesso ricorrente, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 1977,60 euro, oltre accessori.
13.7.1 Va evidenziato, come l'appellante abbia espressamente ridotto la sua domanda in sede di gravame secondo i criteri equitativi adottati dalla Corte
d'Appello di Napoli in casi analoghi (cfr. pag.31 appello).
14. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, nella specie è applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di azione risarcitoria.
10 15. Conclusivamente, la Corte accoglie l'odierno gravame proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa Controparte_1
manutenzione dei DPI, da agosto 2011 a luglio 2021, nella misura di un terzo di quanto rivendicato in primo grado (euro 5.932,82), e precisamente nella misura di euro 1977,60 euro oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
16. Le spese di giudizio devono essere compensate per due terzi atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell' in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione l'appello di e in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, condanna l al Controparte_1
risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI, da agosto
2011 a luglio 2021, nella misura di euro 1977,60 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
Compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado e condanna la Società appellata al pagamento del residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 426,00 oltre IVA e CPA e spese generali e per l'appello in euro 486,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli in data 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Artuto Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.449/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato come in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
rappresentata e difesa dall'avv. Severino Marrone
APPELLATA
OGGETTO: Indumenti da lavoro. Qualificazione. DPI. . CP_2
Risarcimento. Liquidazione equitativa.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.7469/2023, pubblicata il 10.12.2023, che aveva rigettato la domanda avanzata da (inquadrato con le mansioni di Capo Parte_1
Operatori (parametro 188) di cui al CCNL Autoferrotranvieri e in precedenza addetto alle mansioni di Operatore Tecnico (parametro 170) volta ad ottenere l'accertamento ed il riconoscimento dell'inadempimento da parte dell
[...]
(d'ora in poi ) dell'obbligo di provvedere al Controparte_1
lavaggio e alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.932,82, a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso da agosto 2011 a luglio 2021.
In particolare, - eccependo la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art.32 Cost., dell'art.2087 c.c., degli artt.74 e 77
D.Lgs.n.81/2008, dell'art.40 D.Lgs.n.626/1994 nonché della Circolare del
Ministero del Lavoro n.34 del 26.04.1999 - censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha qualificato gli indumenti da lavoro come dispositivi di protezione individuale ( ; nonché nella parte in cui il giudice di prime C.F._1
cure non ha tenuto conto del DVR aziendale, in violazione degli artt. 1218 e
1411 c.c.. Chiede pertanto la riforma della gravata sentenza e la condanna dell al risarcimento del danno conseguente al mancato lavaggio periodico dei DPI a cui ha provveduto a sue spese nel periodo dall'agosto 2011 al luglio
2021 nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita la Società appellata che ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del giudizio.
2 All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato ed è pertanto meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
1. Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già espresse da questa Corte anche in diversa composizione
(cfr. sentenze nn.3843/2023 dott. 2360/2023 dott. Per_1 Per_2
4723/2023 dott. 4196/2023 dott. ; 68/2024 dott. ; Per_3 Per_4 Per_5
382/2024 dott. Genovese)
2. Alla disamina dei motivi d'appello appare opportuno premettere i fatti di causa, pacifici tra le parti.
2.1. E' incontestato che l'appellante – alle dipendenze della Società
[...]
a decorrere dall' 01.01.2013 per effetto dell'atto di Controparte_1
fusione del 27.12.2012, con cui la ha incorporato in sé le
[...]
e (di cui il Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
ricorrente era stato già dipendente dall' 01.04.2010) – era stato inquadrato nell'area operativa manutenzione impianti e officine con mansioni di Capo
Operatori (parametro 188) e in precedenza addetto alle mansioni di Operatore
Tecnico (parametro 170), di cui al CCNL Autoferrotranvieri, prestando la propria attività presso l'Officina di manutenzione rotabili di Napoli ubicate in
Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Porta Nolana.
2.2 Può ritenersi, altresì, accertata, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado l'analitica descrizione delle attività contenuta nel ricorso introduttivo, la tipologia di attività svolte nell'officina di che ha riguardato Parte_2
3 interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo.
2.2.1 Il testimoniale raccolto, ha invero confermato, circostanza già posta in evidenza dal primo Giudice, ed incontestata nel presente giudizio, come il ricorrente avesse svolto “le mansioni, conformi al livello di inquadramento, di operatore di manutenzione, addetto alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del materiale rotabile effettuando, in particolare, lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni”.
2.3 E' pacifica, infine, l'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati al capo 26 del ricorso, composti da: 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
2 pantaloni;
2 polo estive;
2 camicie estive;
2 felpe invernali;
2 camice invernali;
1 giacca;
1 giubbotto;
1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto;
1 cinta anti caduta;
auto protettore;
maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione.
3. Tanto precisato, il thema decidendum dell'odierna controversia attiene alla verifica della natura dei predetti indumenti, al fine di stabilire se essi possano essere inquadrati come DPI, con conseguente obbligo del datore di lavoro di adempiere alla loro manutenzione (lavaggio), ovvero debbano intendersi come mere divise di lavoro senza alcuna valenza protettiva (come sostenuto dall ) la cui manutenzione rimane a carico del lavoratore.
4. A tal fine giova evidenziare, in via preliminare, che il ricorrente ha dedotto di essere stato esposto, nello svolgimento delle sopra-menzionate attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica
4 (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi.
5. Ciò posto, si osserva, in linea generale, che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa.
6. Invero, l'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
6.1. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
7. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc. 9 all.al ricorso di primo grado) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda.
7.1. Pertanto, l'argomento del giudice di prime cure secondo cui “…i soli dispositivi di cui al DVR richiamato appaiono contenere le caratteristiche e le funzioni di
DPI, in quanto volti alla protezione del lavoratore da rischi alla sicurezza e alla salute connessi alla concreta attività svolta, mentre tali requisiti non si ravvisano rispetto agli indumenti forniti dal datore di lavoro e indossati dal lavoratore, il cui utilizzo appare piuttosto finalizzato a preservare i capi di abbigliamento di proprietà del lavoratore da usura e residui della lavorazione”, non appare condivisibile.
8. Osserva il Collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver messo a disposizione del ricorrente per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze
5 imbrattanti non nocive” (cfr. copia della fornitura delle tute monouso in atti di parte resistente dove viene indicato un “Indumento di protezione -tuta ad uso limitato”) quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”.
8.1. La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonché permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi.
9. Ebbene, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza.
9.1. Come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. lav. n.
18656 del 3/7/2023) dunque, la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata,
6 rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art.
2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
10. Il DVR aziendale precisa, poi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza
(Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (cfr. DVR sopra citato).
10.1. La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione.
10.2. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale.
11. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico.
11.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale (cfr.
§.9.1), bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019; Cass.n.23005/2014).
11.2. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o
7 accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019).
12. L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli CP_7
indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi, è infondato.
12.1. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
12.2. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine
“manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro.
12.3. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione.
13. Sulla scorta di quanto finora esposto, si osserva che era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei
D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
8 13.1. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia.
13.2. È infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il CP_7
lavoratore non ha fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione. Al riguardo, il danno subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato, ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendone i relativi costi.
13.2.1 Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014).
13.3 In punto di quantificazione l'appellante ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 5,71 nel 2011 per arrivare ad euro 7,34 nel 2021 (cfr. tabella pag. 15 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
13.4 Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di 6 energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: cfr. tabella alla pag. 13 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) stimata in euro 1,20 ciascuno.
9 13.5 Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune.
13.5.1 Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata.
13.5.2 Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare).
13.6 In ordine alla liquidazione del danno, quindi, lo stesso può essere quantificato in via equitativa, nella misura di un terzo di quello calcolato dal lavoratore, considerando la frequenza di lavaggio dei DPI di due volte alla settimana ed il costo del lavaggio domestico come destinato per due terzi anche ad altri capi di abbigliamento, oltre quelli relativi all'attività lavorativa
13.7 In un giudizio secondo equità, come invocato dallo stesso ricorrente, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 1977,60 euro, oltre accessori.
13.7.1 Va evidenziato, come l'appellante abbia espressamente ridotto la sua domanda in sede di gravame secondo i criteri equitativi adottati dalla Corte
d'Appello di Napoli in casi analoghi (cfr. pag.31 appello).
14. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, nella specie è applicabile il termine decennale di prescrizione, trattandosi di azione risarcitoria.
10 15. Conclusivamente, la Corte accoglie l'odierno gravame proposto da e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni derivati dalla omessa Controparte_1
manutenzione dei DPI, da agosto 2011 a luglio 2021, nella misura di un terzo di quanto rivendicato in primo grado (euro 5.932,82), e precisamente nella misura di euro 1977,60 euro oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo.
16. Le spese di giudizio devono essere compensate per due terzi atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell' in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione l'appello di e in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, condanna l al Controparte_1
risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI, da agosto
2011 a luglio 2021, nella misura di euro 1977,60 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
Compensa per due terzi le spese di lite del doppio grado e condanna la Società appellata al pagamento del residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 426,00 oltre IVA e CPA e spese generali e per l'appello in euro 486,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli in data 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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