CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 647/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in VIA
FREGUGLIA, 1, MILANO è elettivamente domiciliata giusta delega in atti
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Controparte_1 C.F._1
Bini e Cristina Miccoli ed elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 62 TRADATE (VA) giusta delega in atti
Appellato
Oggetto: Usucapione
pagina 1 di 9 Conclusioni per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis rigettare le domande avversarie.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta sin d'ora ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia nel merito che istruttoria, richiamate integralmente le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna esclusa, così giudicare:
nel merito:
- rigettare l'appello dell' poiché infondato e per l'effetto Parte_1
- confermare la sentenza n. 228/2024, resa dal Tribunale di Como, Giudice Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 21.02.2024, nel giudizio n. 1371/2022
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà
[...] dell'immobile sito nel comune di Binago (CO), piazza Vittorio Veneto, descritto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 5, particella n. 358, sub. 8, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita euro 101,23, superficie catastale tot. 78 mq, totale escluse aree scoperte 78 mq, piano T-1.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva di risiedere dal 1993 in Piazza Vittorio Veneto
n. 2 a Binago, di essere proprietario degli immobili siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2 e che, in adiacenza alla propria abitazione, era sito l'immobile oggetto di causa che, al Catasto, risultava di proprietà di nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_1
Como il 06.05.2000.
In particolare, l'attore riferiva di aver posseduto e di continuare a possedere ininterrottamente e pacificamente, uti dominus, da oltre un ventennio, l'immobile di cui sopra e di aver esercitato tale possesso anche mediante l'esecuzione, a proprie spese, di lavori eseguiti nel corso degli anni e relativi alle scale per l'accesso al sottotetto del secondo piano, alla pavimentazione del cortile e alla sistemazione delle varie perdite del tetto.
pagina 2 di 9 deduceva, altresì, di aver effettuato ricerche anagrafiche sull'intestatario Controparte_1 dell'immobile, dalle quali era emerso che quest'ultimo era deceduto Persona_1
celibe e senza lasciare eredi, e che i genitori e erano deceduti Persona_2 Persona_3
rispettivamente in data 10.03.1975 e 07.01.1989, così come anche i fratelli e Persona_4 [...]
rispettivamente in data 31.07.1991 e 13.04.1994. Persona_5
Tanto premesso, deduceva di aver citato in giudizio l' , a cui è devoluta Parte_1
l'amministrazione dei beni dello Stato ex D.lgs. n. 300/1999 poiché, in considerazione dell'assenza di chiamati all'eredità, quest'ultima era stata devoluta allo Stato ex art. 586 c.c.; nonché stante il decorso del termine di dieci anni dal decesso del de cuius per rivendicare il diritto di accettare l'eredità.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando Parte_1
quanto affermato da parte attrice.
La convenuta deduceva che, anche qualora parte attrice avesse dimostrato l'effettivo possesso del bene oggetto di causa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1163 c.c. in considerazione del richiamo ad esso effettuato dall'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006, che subordina il decorso del termine necessario per l'usucapione all'intervenuta comunicazione all'Agenzia del Demanio da parte di colui che esercita il possesso sui beni vacanti o derivanti da eredità giacenti.
Pertanto, non avendo l'attore effettuato alcuna notifica del proprio possesso nei confronti dell'Agenzia del Demanio (anteriormente al giudizio) e tenendo in considerazione il fatto che, alla data di maturazione del ventennio, sulla base di quanto prospettato da parte attrice, era già entrata in vigore la legge di cui sopra, permaneva una situazione di illegittimità e clandestinità nell'esercizio del potere di fatto sull'immobile, in quanto tale non idonea all'acquisto della proprietà per usucapione.
Parte convenuta deduceva inoltre che, in ogni caso, non era provato il possesso continuato e ininterrotto sul bene da parte di;
sarebbe anche stato necessario il compimento di un Controparte_1
atto idoneo ex art. 1141, comma 2, c.c. ad integrare l'interversione del possesso, ovvero un atto di opposizione diretto a manifestare nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti dominus che, nel caso di specie, non vi era stato.
Infine, deduceva che parte attrice non aveva neppure prodotto in giudizio alcun documento attestante il rilascio dei titoli edilizi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione che Controparte_1
affermava di aver eseguito;
e che, in ogni caso, i suddetti lavori avrebbero avuto ad oggetto unicamente le parti esterne dell'immobile accessibili da parte di chiunque e non solo dal proprietario e possessore del bene.
pagina 3 di 9 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 228/2024 pubblicata in data 21.02.2024, accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione in capo a del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di Controparte_1 causa e condannava l'Agenzia del Demanio a rimborsare all'attore le spese di lite, ordinando la trascrizione della sentenza.
Il giudice rilevava come non potesse trovare applicazione l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 in quanto detta norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 1549/2010), non ha carattere retroattivo, avendo introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem con riferimento ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c., al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione in favore di terzi possessori.
Secondo il Tribunale, la fattispecie di vizio del possesso introdotta dalla legge del 2006 potrebbe assumere rilevanza solo per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, in considerazione del fatto che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene, erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino. Ritiene il giudice che non sia condivisibile l'interpretazione fornita dalla parte pubblica, in base alla quale la disposizione in questione non troverebbe applicazione esclusivamente nei casi in cui il ventennio utile ai fini dell'usucapione sia già maturato alla data di entrata in vigore di detta legge, mentre sarebbe applicabile in tutti i casi, come quello di specie, in cui il possesso sia iniziato in epoca precedente, ma il ventennio sia maturato in un momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 269/2006; in tal modo si perverrebbe infatti sostanzialmente ad un'applicazione retroattiva della legge, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti.
Tanto premesso il Tribunale, alla luce delle prove documentali e testimoniali, riteneva fondata la domanda proposta da parte attrice, ritenendo sussistenti l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto sull'immobile per oltre un ventennio, la continuità e la non interruzione del possesso, nonché
l'animus possidendi. L'istruttoria testimoniale confermava, infatti, che da oltre vent'anni
[...]
aveva iniziato ad utilizzare il predetto immobile, prima come magazzino, poi come luogo in CP_1
pagina 4 di 9 cui trascorrere il tempo libero e di ritrovo con gli amici e la fidanzata e poi gestendone la ristrutturazione ed aprendo al suo interno un'attività di ristorazione.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando con unico Pt_1 Parte_1
motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1163 c.c., dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 1, comma
260, l. n. 296/2006 e degli artt. 10 e 11 delle preleggi nonché il travisamento e l'errata interpretazione dei fatti di causa.
In particolare l'appellante deduce che, nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 1163 c.c., stante il richiamo ad esso effettuato dal citato art. 1, co. 260, l. 296/2006; pertanto, solo la notifica all' può interrompere la situazione di illegittimità nel possesso che si è creata in Parte_1
precedenza e solo da quel momento può iniziare a maturare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che risulta del tutto errata la ricostruzione attorea a cui il giudice ha aderito, secondo cui il dies a quo dell'esercizio dell'asserito possesso utile ai fini dell'usucapione decorrerebbe dalla data di morte del sig. avvenuta nel 2000; infatti, non essendo mai intervenuta alcuna notifica del Per_1 possesso nei confronti dell' del quello esercitato medio tempore dal sig. Pt_1 Pt_1 CP_1
deve considerarsi illegittimo e clandestino.
L'interpretazione del Tribunale, secondo l'appellante, risulta irragionevole e contraria alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 Preleggi in punto di inizio dell'obbligatorietà delle leggi e di efficacia delle leggi nel tempo.
Infine, si contesta ancora con l'appello la sussistenza, in fatto, degli ulteriori presupposti per il maturare dell'usucapione.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
In particolare, deduce che l'art. 1, co. 260, l. 296/2006 non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto non ricorrerebbe un'ipotesi né di eredità giacente né di eredità vacante, poiché nessun procedimento in tal senso sarebbe stato aperto nei termini di legge, né il bene può considerarsi vacante ai sensi dell'art. 827 c.c. Deduce che comunque l'applicazione di detta norma alle ipotesi in cui il possesso è iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa ma si è ultimato successivamente porterebbe a conseguenze inique nei confronti di chi, in buona fede, ha iniziato il possesso ad usucapionem prima dell'entrata in vigore della succitata disposizione.
Evidenzia la raggiunta prova dell'integrazione della fattispecie acquisitiva.
La causa giunge in decisione all'udienza del 3 giugno 2025. pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come fin qui già esposto, con l'appello si pone principalmente la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 1, comma 260 della legge 296/2006, secondo cui “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
La disposizione ha certamente rilievo nel caso di specie, dovendosi immediatamente escludere la fondatezza dell'argomentazione dell'appellato – che peraltro è stato lui stesso ad azionare l'art. 586
c.c. chiamando in causa l' – secondo cui invece essa non troverebbe applicazione, Parte_1 in quanto non ricorrerebbe un'ipotesi di eredità giacente né di eredità vacante. Invero la devoluzione di un bene allo Stato ex art. 586 c.c. non necessita dell'apertura di alcun procedimento giurisdizionale,
l'acquisto del bene avvenendo infatti, ex lege, in forza appunto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 586 c.c., ossia la mancanza di successibili e la mancata accettazione da parte di alcuno nei dieci anni successivi alla morte.
L'art. 1, comma 260 della legge 296/2006, come già esposto, ha certamente introdotto nell'ordinamento un nuovo onere di comunicazione in capo all'aspirante possessore uti dominus, relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti possessori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, come parimenti già esposto, si è altresì prevista una nuova ipotesi di vizio del possesso, estendendo la previsione dell'art. 1163 c.c. - che prevede “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata” - alle fattispecie in cui non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
pagina 6 di 9 Tanto premesso, occorre verificare quali siano le conseguenze dell'entrata in vigore della suddetta disciplina rispetto a situazioni di possesso, come quella in esame -dandone per provati i presupposti di fatto-, già in essere ma non ancora perfezionatesi ai fini dell'usucapione.
L'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte prima con la sentenza n.
1549/2010 e, successivamente, con la sentenza n. 14655/2013, richiamato dalla pronuncia appellata e dalla difesa non sembra invero applicabile alla fattispecie qui in esame, poiché attinente a CP_1 situazioni di usucapione maturate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione legislativa del
2006, correttamente e pacificamente qualificata come non retroattiva alla stregua dei principi generali.
Nel caso di specie, dovendo individuarsi (sempre nella prospettazione dell'appellato) il dies a quo del termine utile per l'usucapione nella data del decesso senza eredi di Persona_1
(06.05.2000), la fattispecie acquisitiva del diritto, al momento dell'entrata in vigore della legge
(01.01.2007), era invece ben lungi dall'essere maturata. E da quel momento, come statuito espressamente dalla Corte di Cassazione, il possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti in assenza di notifica all' andava qualificato come clandestino e, Parte_1 pertanto, non utile ai fini dell'usucapione. Il nuovo dies a quo – salvo, in ipotesi, notifica all'
[...]
prima dell'entrata in vigore della legge, che avrebbe consentito di non interrompere la Parte_1
decorrenza – si sarebbe per contro dovuto individuare al momento della notifica.
Appare infatti evidente, come recentemente ritenuto anche da questa Corte con la sentenza n,
1942/2023, che l'irretroattività della disposizione comporta infatti che non possano essere travolti diritti già acquistati per usucapione in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, ma non certo la sua inapplicabilità a fattispecie ancora in itinere. E' pacifico che l'argine all'efficacia temporale della legge, secondo il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle Preleggi, è dato dalla presenza di diritti acquisiti, non certo dal mero inizio, ed in mero fatto (come di fatto è la situazione possessoria in sé), di una fattispecie a formazione progressiva quale quella invocata dall'odierno appellato.
Peraltro, la contraria interpretazione avrebbe l'effetto del tutto irragionevole - a sua volta certamente contrario alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 delle Preleggi - di posticipare di diversi anni
(anche di quasi venti, nel caso di inizio del possesso appena prima) l'entrata in vigore della disposizione rispetto alla data di entrata in vigore prevista dalla legge stessa;
con evidente vanificazione, peraltro, della ratio di tutela del patrimonio pubblico ad essa sottesa.
A definitivo chiarimento, si è d'altronde recentemente ancora pronunciata la Suprema Corte:
“In tema di usucapione di beni vacanti o derivanti da eredità giacenti acquisiti dallo Stato ex art. 586
c.c., l'art. 1 comma 260 L. n. 296/2006 ha introdotto una nuova disciplina del possesso utile ad pagina 7 di 9 usucapionem, imponendo al possessore l'onere di comunicare formalmente all Parte_1
l'esercizio del possesso, mediante descrizione e identificazione catastale dell'immobile. Tale norma, pur non avendo effetto retroattivo sulle fattispecie già esaurite in cui il termine per l'usucapione è maturato prima della sua entrata in vigore, si applica alle situazioni in itinere nelle quali il termine ventennale è ancora in corso, determinando un vizio sopravvenuto del possesso che ne impedisce il perfezionamento ai fini dell'usucapione. La disposizione ha creato una presunzione legale di possesso clandestino, che può essere superata solo attraverso la prescritta comunicazione all Parte_1
ampliando così le ipotesi di vizio del possesso ex art. 1163 c.c. espressamente richiamato.
[...]
Non rileva che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto, né può invocarsi il principio di tassatività degli atti interruttivi dell'usucapione di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c., trattandosi di una previsione ex lege che ha determinato l'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del privato la dimostrazione dell'esercizio pubblico e non clandestino del possesso mediante l'unica modalità consentita della comunicazione all'Agenzia del Demanio” (Cass. sent. n. 34567 del 27 dicembre 2024).
È pacifico che non abbia mai provveduto ad effettuare all Controparte_1 Parte_1
la comunicazione prescritta;
pertanto, in difetto della stessa, il possesso esercitato
[...] dall'appellato successivamente all'1 gennaio 2007, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1163 c.c.
e art. 1 comma 260 l. 296/2006, deve ritenersi clandestino e inidoneo ai fini dell'usucapione, in quanto tale non opponibile all' . Parte_1
La questione risulta assorbente rispetto alle ulteriori, rendendone superflua la trattazione.
L'esito della lite vede la soccombenza di , che viene quindi condannato ex art Controparte_1
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata liquidate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, con “un nuovo Parte_1
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto del valore determinato (così come, del resto, già in primo grado) ai sensi dell'art. 15
c.p.c., nei valori medi stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria, non svoltasi, nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 647/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone: pagina 8 di 9 1. Accoglie l'appello per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1261/2024 pubblicata in data 29.01.2024, rigetta la domanda di;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore dell' liquidate quanto al primo grado in € 545,00 per Parte_1
spese ed in € 5.077,00 per compensi e quanto al secondo grado in € 777,00 per spese ed €
6.946,00 per compensi, in entrambi i casi oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 647/2024, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in VIA
FREGUGLIA, 1, MILANO è elettivamente domiciliata giusta delega in atti
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Controparte_1 C.F._1
Bini e Cristina Miccoli ed elettivamente domiciliato in VIA FIUME, 62 TRADATE (VA) giusta delega in atti
Appellato
Oggetto: Usucapione
pagina 1 di 9 Conclusioni per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis rigettare le domande avversarie.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta sin d'ora ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia nel merito che istruttoria, richiamate integralmente le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, nessuna esclusa, così giudicare:
nel merito:
- rigettare l'appello dell' poiché infondato e per l'effetto Parte_1
- confermare la sentenza n. 228/2024, resa dal Tribunale di Como, Giudice Dott.ssa Chiara Lastrucci, in data 21.02.2024, nel giudizio n. 1371/2022
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà
[...] dell'immobile sito nel comune di Binago (CO), piazza Vittorio Veneto, descritto al Catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 5, particella n. 358, sub. 8, cat. A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita euro 101,23, superficie catastale tot. 78 mq, totale escluse aree scoperte 78 mq, piano T-1.
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva di risiedere dal 1993 in Piazza Vittorio Veneto
n. 2 a Binago, di essere proprietario degli immobili siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2 e che, in adiacenza alla propria abitazione, era sito l'immobile oggetto di causa che, al Catasto, risultava di proprietà di nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_1
Como il 06.05.2000.
In particolare, l'attore riferiva di aver posseduto e di continuare a possedere ininterrottamente e pacificamente, uti dominus, da oltre un ventennio, l'immobile di cui sopra e di aver esercitato tale possesso anche mediante l'esecuzione, a proprie spese, di lavori eseguiti nel corso degli anni e relativi alle scale per l'accesso al sottotetto del secondo piano, alla pavimentazione del cortile e alla sistemazione delle varie perdite del tetto.
pagina 2 di 9 deduceva, altresì, di aver effettuato ricerche anagrafiche sull'intestatario Controparte_1 dell'immobile, dalle quali era emerso che quest'ultimo era deceduto Persona_1
celibe e senza lasciare eredi, e che i genitori e erano deceduti Persona_2 Persona_3
rispettivamente in data 10.03.1975 e 07.01.1989, così come anche i fratelli e Persona_4 [...]
rispettivamente in data 31.07.1991 e 13.04.1994. Persona_5
Tanto premesso, deduceva di aver citato in giudizio l' , a cui è devoluta Parte_1
l'amministrazione dei beni dello Stato ex D.lgs. n. 300/1999 poiché, in considerazione dell'assenza di chiamati all'eredità, quest'ultima era stata devoluta allo Stato ex art. 586 c.c.; nonché stante il decorso del termine di dieci anni dal decesso del de cuius per rivendicare il diritto di accettare l'eredità.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando Parte_1
quanto affermato da parte attrice.
La convenuta deduceva che, anche qualora parte attrice avesse dimostrato l'effettivo possesso del bene oggetto di causa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1163 c.c. in considerazione del richiamo ad esso effettuato dall'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006, che subordina il decorso del termine necessario per l'usucapione all'intervenuta comunicazione all'Agenzia del Demanio da parte di colui che esercita il possesso sui beni vacanti o derivanti da eredità giacenti.
Pertanto, non avendo l'attore effettuato alcuna notifica del proprio possesso nei confronti dell'Agenzia del Demanio (anteriormente al giudizio) e tenendo in considerazione il fatto che, alla data di maturazione del ventennio, sulla base di quanto prospettato da parte attrice, era già entrata in vigore la legge di cui sopra, permaneva una situazione di illegittimità e clandestinità nell'esercizio del potere di fatto sull'immobile, in quanto tale non idonea all'acquisto della proprietà per usucapione.
Parte convenuta deduceva inoltre che, in ogni caso, non era provato il possesso continuato e ininterrotto sul bene da parte di;
sarebbe anche stato necessario il compimento di un Controparte_1
atto idoneo ex art. 1141, comma 2, c.c. ad integrare l'interversione del possesso, ovvero un atto di opposizione diretto a manifestare nei confronti del proprietario l'intento di mutare la detenzione in possesso uti dominus che, nel caso di specie, non vi era stato.
Infine, deduceva che parte attrice non aveva neppure prodotto in giudizio alcun documento attestante il rilascio dei titoli edilizi necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione che Controparte_1
affermava di aver eseguito;
e che, in ogni caso, i suddetti lavori avrebbero avuto ad oggetto unicamente le parti esterne dell'immobile accessibili da parte di chiunque e non solo dal proprietario e possessore del bene.
pagina 3 di 9 La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 228/2024 pubblicata in data 21.02.2024, accertava e dichiarava l'acquisto per usucapione in capo a del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di Controparte_1 causa e condannava l'Agenzia del Demanio a rimborsare all'attore le spese di lite, ordinando la trascrizione della sentenza.
Il giudice rilevava come non potesse trovare applicazione l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 in quanto detta norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 1549/2010), non ha carattere retroattivo, avendo introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem con riferimento ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c., al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione in favore di terzi possessori.
Secondo il Tribunale, la fattispecie di vizio del possesso introdotta dalla legge del 2006 potrebbe assumere rilevanza solo per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, in considerazione del fatto che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene, erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino. Ritiene il giudice che non sia condivisibile l'interpretazione fornita dalla parte pubblica, in base alla quale la disposizione in questione non troverebbe applicazione esclusivamente nei casi in cui il ventennio utile ai fini dell'usucapione sia già maturato alla data di entrata in vigore di detta legge, mentre sarebbe applicabile in tutti i casi, come quello di specie, in cui il possesso sia iniziato in epoca precedente, ma il ventennio sia maturato in un momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 269/2006; in tal modo si perverrebbe infatti sostanzialmente ad un'applicazione retroattiva della legge, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti.
Tanto premesso il Tribunale, alla luce delle prove documentali e testimoniali, riteneva fondata la domanda proposta da parte attrice, ritenendo sussistenti l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto sull'immobile per oltre un ventennio, la continuità e la non interruzione del possesso, nonché
l'animus possidendi. L'istruttoria testimoniale confermava, infatti, che da oltre vent'anni
[...]
aveva iniziato ad utilizzare il predetto immobile, prima come magazzino, poi come luogo in CP_1
pagina 4 di 9 cui trascorrere il tempo libero e di ritrovo con gli amici e la fidanzata e poi gestendone la ristrutturazione ed aprendo al suo interno un'attività di ristorazione.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando con unico Pt_1 Parte_1
motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1163 c.c., dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 1, comma
260, l. n. 296/2006 e degli artt. 10 e 11 delle preleggi nonché il travisamento e l'errata interpretazione dei fatti di causa.
In particolare l'appellante deduce che, nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 1163 c.c., stante il richiamo ad esso effettuato dal citato art. 1, co. 260, l. 296/2006; pertanto, solo la notifica all' può interrompere la situazione di illegittimità nel possesso che si è creata in Parte_1
precedenza e solo da quel momento può iniziare a maturare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che risulta del tutto errata la ricostruzione attorea a cui il giudice ha aderito, secondo cui il dies a quo dell'esercizio dell'asserito possesso utile ai fini dell'usucapione decorrerebbe dalla data di morte del sig. avvenuta nel 2000; infatti, non essendo mai intervenuta alcuna notifica del Per_1 possesso nei confronti dell' del quello esercitato medio tempore dal sig. Pt_1 Pt_1 CP_1
deve considerarsi illegittimo e clandestino.
L'interpretazione del Tribunale, secondo l'appellante, risulta irragionevole e contraria alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 Preleggi in punto di inizio dell'obbligatorietà delle leggi e di efficacia delle leggi nel tempo.
Infine, si contesta ancora con l'appello la sussistenza, in fatto, degli ulteriori presupposti per il maturare dell'usucapione.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.
In particolare, deduce che l'art. 1, co. 260, l. 296/2006 non troverebbe applicazione nel caso di specie in quanto non ricorrerebbe un'ipotesi né di eredità giacente né di eredità vacante, poiché nessun procedimento in tal senso sarebbe stato aperto nei termini di legge, né il bene può considerarsi vacante ai sensi dell'art. 827 c.c. Deduce che comunque l'applicazione di detta norma alle ipotesi in cui il possesso è iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa ma si è ultimato successivamente porterebbe a conseguenze inique nei confronti di chi, in buona fede, ha iniziato il possesso ad usucapionem prima dell'entrata in vigore della succitata disposizione.
Evidenzia la raggiunta prova dell'integrazione della fattispecie acquisitiva.
La causa giunge in decisione all'udienza del 3 giugno 2025. pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come fin qui già esposto, con l'appello si pone principalmente la questione dell'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 1, comma 260 della legge 296/2006, secondo cui “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
La disposizione ha certamente rilievo nel caso di specie, dovendosi immediatamente escludere la fondatezza dell'argomentazione dell'appellato – che peraltro è stato lui stesso ad azionare l'art. 586
c.c. chiamando in causa l' – secondo cui invece essa non troverebbe applicazione, Parte_1 in quanto non ricorrerebbe un'ipotesi di eredità giacente né di eredità vacante. Invero la devoluzione di un bene allo Stato ex art. 586 c.c. non necessita dell'apertura di alcun procedimento giurisdizionale,
l'acquisto del bene avvenendo infatti, ex lege, in forza appunto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 586 c.c., ossia la mancanza di successibili e la mancata accettazione da parte di alcuno nei dieci anni successivi alla morte.
L'art. 1, comma 260 della legge 296/2006, come già esposto, ha certamente introdotto nell'ordinamento un nuovo onere di comunicazione in capo all'aspirante possessore uti dominus, relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti possessori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, come parimenti già esposto, si è altresì prevista una nuova ipotesi di vizio del possesso, estendendo la previsione dell'art. 1163 c.c. - che prevede “Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata” - alle fattispecie in cui non sia stato effettuato il suddetto adempimento.
pagina 6 di 9 Tanto premesso, occorre verificare quali siano le conseguenze dell'entrata in vigore della suddetta disciplina rispetto a situazioni di possesso, come quella in esame -dandone per provati i presupposti di fatto-, già in essere ma non ancora perfezionatesi ai fini dell'usucapione.
L'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte prima con la sentenza n.
1549/2010 e, successivamente, con la sentenza n. 14655/2013, richiamato dalla pronuncia appellata e dalla difesa non sembra invero applicabile alla fattispecie qui in esame, poiché attinente a CP_1 situazioni di usucapione maturate anteriormente all'entrata in vigore della disposizione legislativa del
2006, correttamente e pacificamente qualificata come non retroattiva alla stregua dei principi generali.
Nel caso di specie, dovendo individuarsi (sempre nella prospettazione dell'appellato) il dies a quo del termine utile per l'usucapione nella data del decesso senza eredi di Persona_1
(06.05.2000), la fattispecie acquisitiva del diritto, al momento dell'entrata in vigore della legge
(01.01.2007), era invece ben lungi dall'essere maturata. E da quel momento, come statuito espressamente dalla Corte di Cassazione, il possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti in assenza di notifica all' andava qualificato come clandestino e, Parte_1 pertanto, non utile ai fini dell'usucapione. Il nuovo dies a quo – salvo, in ipotesi, notifica all'
[...]
prima dell'entrata in vigore della legge, che avrebbe consentito di non interrompere la Parte_1
decorrenza – si sarebbe per contro dovuto individuare al momento della notifica.
Appare infatti evidente, come recentemente ritenuto anche da questa Corte con la sentenza n,
1942/2023, che l'irretroattività della disposizione comporta infatti che non possano essere travolti diritti già acquistati per usucapione in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, ma non certo la sua inapplicabilità a fattispecie ancora in itinere. E' pacifico che l'argine all'efficacia temporale della legge, secondo il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle Preleggi, è dato dalla presenza di diritti acquisiti, non certo dal mero inizio, ed in mero fatto (come di fatto è la situazione possessoria in sé), di una fattispecie a formazione progressiva quale quella invocata dall'odierno appellato.
Peraltro, la contraria interpretazione avrebbe l'effetto del tutto irragionevole - a sua volta certamente contrario alle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 delle Preleggi - di posticipare di diversi anni
(anche di quasi venti, nel caso di inizio del possesso appena prima) l'entrata in vigore della disposizione rispetto alla data di entrata in vigore prevista dalla legge stessa;
con evidente vanificazione, peraltro, della ratio di tutela del patrimonio pubblico ad essa sottesa.
A definitivo chiarimento, si è d'altronde recentemente ancora pronunciata la Suprema Corte:
“In tema di usucapione di beni vacanti o derivanti da eredità giacenti acquisiti dallo Stato ex art. 586
c.c., l'art. 1 comma 260 L. n. 296/2006 ha introdotto una nuova disciplina del possesso utile ad pagina 7 di 9 usucapionem, imponendo al possessore l'onere di comunicare formalmente all Parte_1
l'esercizio del possesso, mediante descrizione e identificazione catastale dell'immobile. Tale norma, pur non avendo effetto retroattivo sulle fattispecie già esaurite in cui il termine per l'usucapione è maturato prima della sua entrata in vigore, si applica alle situazioni in itinere nelle quali il termine ventennale è ancora in corso, determinando un vizio sopravvenuto del possesso che ne impedisce il perfezionamento ai fini dell'usucapione. La disposizione ha creato una presunzione legale di possesso clandestino, che può essere superata solo attraverso la prescritta comunicazione all Parte_1
ampliando così le ipotesi di vizio del possesso ex art. 1163 c.c. espressamente richiamato.
[...]
Non rileva che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto, né può invocarsi il principio di tassatività degli atti interruttivi dell'usucapione di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c., trattandosi di una previsione ex lege che ha determinato l'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del privato la dimostrazione dell'esercizio pubblico e non clandestino del possesso mediante l'unica modalità consentita della comunicazione all'Agenzia del Demanio” (Cass. sent. n. 34567 del 27 dicembre 2024).
È pacifico che non abbia mai provveduto ad effettuare all Controparte_1 Parte_1
la comunicazione prescritta;
pertanto, in difetto della stessa, il possesso esercitato
[...] dall'appellato successivamente all'1 gennaio 2007, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1163 c.c.
e art. 1 comma 260 l. 296/2006, deve ritenersi clandestino e inidoneo ai fini dell'usucapione, in quanto tale non opponibile all' . Parte_1
La questione risulta assorbente rispetto alle ulteriori, rendendone superflua la trattazione.
L'esito della lite vede la soccombenza di , che viene quindi condannato ex art Controparte_1
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata liquidate, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, con “un nuovo Parte_1
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Le spese sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, tenendo conto del valore determinato (così come, del resto, già in primo grado) ai sensi dell'art. 15
c.p.c., nei valori medi stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria, non svoltasi, nel giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 647/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone: pagina 8 di 9 1. Accoglie l'appello per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1261/2024 pubblicata in data 29.01.2024, rigetta la domanda di;
Controparte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore dell' liquidate quanto al primo grado in € 545,00 per Parte_1
spese ed in € 5.077,00 per compensi e quanto al secondo grado in € 777,00 per spese ed €
6.946,00 per compensi, in entrambi i casi oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 9 di 9