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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6373 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Malecchi (C.F. - P.E.C. ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), via Antonio Meucci, n. 54, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Irlanda, One Molesworth Controparte_1
Street, Dublino 2 quale procuratore di con sede in Milano, Per_1 Controparte_2
via Vittorio Betteloni n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. C.F._3
) e Francesco Concio (C.F. - P.E.C.
[...] CodiceFiscale_4
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Email_2
Cavalcanti (C.F: - P.E.C.: , sito in Latina in via CodiceFiscale_5 Email_3
San Carlo da Sezze 118, giusta procura alle liti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 5 All'udienza del 07/11/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 11.11.2022 con il quale gli ha Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 33.539,21, oltre interessi e spese, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.12.2009 a rogito del dott. Notaio in Roma (Rep. Persona_2
9360, Racc. 3725); a sostegno dell'opposizione, previa istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo, ha contestato la correttezza dell'importo precettato in quanto frutto di un'errata applicazione della rata prevista in contratto e dei tassi ivi pattuiti, contestandone peraltro l'usurarietà in ragione del “costo occulto” derivante dall'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese a capitalizzazione composta, con conseguente l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e con richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando gli avversi assunti e deducendo la fondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria azionata, ha insistito quindi per l'integrale rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata, con ordinanza riservata 22/03/2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, acquisite le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ritualmente depositate dalle parti, e rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
*****
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto della creditrice di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Essa si fonda sul rilievo dell'erronea quantificazione delle rate di capitale rimborsato per avere, la applicato un tasso mensile diverso rispetto a quello effettivamente dovuto. CP_3
Occorre premettere che nel mutuo azionato le parti hanno concordato le seguenti condizioni: la concessione della somma di euro 200.000,00, da restituire in anni 30 con il pagamento di 360 rate, comprensive sia di una quota di interessi “come determinata negli art. 4 e 4 bis” che di una quota di pagina2 di 5 capitale “come indicato nel piano di ammortamento riferito a 100,00 euro di capitale mutuato”; la previsione, per il periodo di preammortamento e per le prime due rate del piano di ammortamento, di un tasso pari allo 0,2% e, per il successivo periodo, di un tasso mensile “pari a un dodicesimo del saggio di interessi nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 365 rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,400 punti percentuali
(spread)”; la previsione, nell'ipotesi di superamento del tasso variabile come sopra fissato del valore del 5,50%, di un tasso mensile non superiore a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del 5,50%; la previsione, infine, di un ISC pari al 2,599%.
L'opponente, rispetto a tali previsioni contrattuali, ha evidenziato come “dalla lettura del contratto le rate iniziali risultano pari ad € 779,88 e derivano dall'applicazione del tasso mensile dello 0,200%, che veniva ricavato dall'Istituto di Credito con una mera operazione aritmetica, che prevede la divisione per 12 del tasso annuo, come contrattualmente previsto”; che “la suddetta operazione – alla quale la banca ha fatto ricorso per la determinazione delle rate iniziali – contraddice alle basilari regole della matematica finanziaria”; che, viceversa, utilizzando la corretta formula matematica, “le rate corrispondenti ai corretti tassi mensili risultano essere pari ad €
777,20, con una differenza, apparentemente minima di € 2,68 a sfavore del cliente, che moltiplicata per 360 rate, porta ad un maggiore importo, pari ad € 964,80”.
Non può farsi a meno di evidenziare come tali rilievi non siano corroborati dai riscontri probatori necessari a verificarne la fondatezza: in particolare, non risultano in alcun modo documentati – per il vero da nessuna delle parti in causa – i versamenti effettuati dall'opponente durante il corso del rapporto nè l'ammontare delle singole rate nè l'imputazione in relazione a ciascuna di esse della quota di capitale e di quella di interessi, risultando allegato al contratto di mutuo un piano di ammortamento meramente esemplificativo elaborato con riferimento ad un importo di euro 100,00; tale quadro istruttorio rende del tutto impossibile la verifica circa la corretta applicazione dei tassi di interessi pattuiti (verifica nemmeno demandabile ad un CTU in mancanza della documentazione necessaria per poter elaborare dei calcoli), in quanto nemmeno si comprende se l'importo di euro 779,88 (diverso da quello di euro 777,20 che, a dire dell'opponente, sarebbe risultato applicando la corretta formula matematica) corrisponde all'importo delle rate effettivamente versate (di cui manca qualsiasi prova) ovvero si evince “dalla lettura del contratto” provocando un'incertezza rispetto ai tassi così come pattuiti.
In difetto, pertanto, di elementi da valorizzare per l'accertamento della corrispondenza dei tassi pattuiti rispetto a quelli concretamente applicati, l'analisi del Tribunale non può che essere riferita pagina3 di 5 all'esame delle clausole contrattuali, le quali – precedentemente riportate – non presentano di per sé profili di incertezza tali da condurre alla richiesta applicazione dei tassi sostitutivi: il contratto, infatti, indica precisamente l'importo del capitale mutuato, la durata del finanziamento, il numero di rate, la misura degli interessi (da ritenere determinata anche qualora commisurata a parametri esterni quali l'Euribor), il tipo di ammortamento (alla francese).
Quanto a quest'ultimo aspetto, l'opponente lamenta come, nello specifico, sia stato utilizzato dalla banca un sistema di capitalizzazione composto, dal quale deriverebbe l'applicazione di un
“costo occulto” che, oltre a incidere in termini di indeterminatezza del costo del finanziamento, sarebbe tale da provocare il superamento del tasso soglia.
In merito a tale aspetto, va osservato che, se è vero che il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, determinando un maggior debito per interessi, da tale caratteristica non deriva né un fenomeno anatocistico né un problema di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Quanto all'anatocismo, è evidente che nel caso in questione ne difetti il presupposto essenziale, ovvero un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi: nel caso di specie, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Quanto al secondo, si deve evidenziare come, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, essendo tali informazioni ricavabili dal piano di ammortamento predisposto.
Circa, infine, la considerazione del “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo
(TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU), ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti è sufficiente osservare come la verifica in questione non necessiti di un accertamento peritale volto a quantificare il differenziale di costo che si è prodotto applicando il regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice: la formula matematica prevista dalle
Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEG tiene infatti già conto del c.d. “costo implicito” insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, ragione per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di calcolare il TEG da confrontare con il tasso soglia antiusura (TSU); ne deriva che, al fine di compiere la verifica richiesta, è sufficiente confrontare il TEG indicato nel contratto (inizialmente pari al 2,40%) al TSU,
pagina4 di 5 che nel periodo corrispondente alla data di stipula del mutuo era pari al 3,25% per i mutui a tasso variabile.
Ne consegue l'infondatezza, anche sotto tale profilo, dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.), come per legge.
Così deciso in Latina, 28.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6373 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Malecchi (C.F. - P.E.C. ed elettivamente CodiceFiscale_2 Email_1
domiciliato presso il suo studio in Aprilia (LT), via Antonio Meucci, n. 54, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Irlanda, One Molesworth Controparte_1
Street, Dublino 2 quale procuratore di con sede in Milano, Per_1 Controparte_2
via Vittorio Betteloni n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. C.F._3
) e Francesco Concio (C.F. - P.E.C.
[...] CodiceFiscale_4
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Email_2
Cavalcanti (C.F: - P.E.C.: , sito in Latina in via CodiceFiscale_5 Email_3
San Carlo da Sezze 118, giusta procura alle liti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art. 615, 1 comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 5 All'udienza del 07/11/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, acquisite le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli in data 11.11.2022 con il quale gli ha Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 33.539,21, oltre interessi e spese, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.12.2009 a rogito del dott. Notaio in Roma (Rep. Persona_2
9360, Racc. 3725); a sostegno dell'opposizione, previa istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo esecutivo, ha contestato la correttezza dell'importo precettato in quanto frutto di un'errata applicazione della rata prevista in contratto e dei tassi ivi pattuiti, contestandone peraltro l'usurarietà in ragione del “costo occulto” derivante dall'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese a capitalizzazione composta, con conseguente l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa e con richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando gli avversi assunti e deducendo la fondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria azionata, ha insistito quindi per l'integrale rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata, con ordinanza riservata 22/03/2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, acquisite le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. ritualmente depositate dalle parti, e rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
*****
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 615 cod. proc. civ., investendo esse l'an debeatur, ovvero il diritto della creditrice di agire in executivis in forza dell'opposto precetto.
Così correttamente qualificata la domanda, l'opposizione risulta infondata e va rigettata.
Essa si fonda sul rilievo dell'erronea quantificazione delle rate di capitale rimborsato per avere, la applicato un tasso mensile diverso rispetto a quello effettivamente dovuto. CP_3
Occorre premettere che nel mutuo azionato le parti hanno concordato le seguenti condizioni: la concessione della somma di euro 200.000,00, da restituire in anni 30 con il pagamento di 360 rate, comprensive sia di una quota di interessi “come determinata negli art. 4 e 4 bis” che di una quota di pagina2 di 5 capitale “come indicato nel piano di ammortamento riferito a 100,00 euro di capitale mutuato”; la previsione, per il periodo di preammortamento e per le prime due rate del piano di ammortamento, di un tasso pari allo 0,2% e, per il successivo periodo, di un tasso mensile “pari a un dodicesimo del saggio di interessi nominale annuo determinato in base alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi divisore 365 rilevato dalla Federazione Bancaria Europea e diffuso sui principali quotidiani economici e circuiti di informazione economica (reuters), media riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,400 punti percentuali
(spread)”; la previsione, nell'ipotesi di superamento del tasso variabile come sopra fissato del valore del 5,50%, di un tasso mensile non superiore a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del 5,50%; la previsione, infine, di un ISC pari al 2,599%.
L'opponente, rispetto a tali previsioni contrattuali, ha evidenziato come “dalla lettura del contratto le rate iniziali risultano pari ad € 779,88 e derivano dall'applicazione del tasso mensile dello 0,200%, che veniva ricavato dall'Istituto di Credito con una mera operazione aritmetica, che prevede la divisione per 12 del tasso annuo, come contrattualmente previsto”; che “la suddetta operazione – alla quale la banca ha fatto ricorso per la determinazione delle rate iniziali – contraddice alle basilari regole della matematica finanziaria”; che, viceversa, utilizzando la corretta formula matematica, “le rate corrispondenti ai corretti tassi mensili risultano essere pari ad €
777,20, con una differenza, apparentemente minima di € 2,68 a sfavore del cliente, che moltiplicata per 360 rate, porta ad un maggiore importo, pari ad € 964,80”.
Non può farsi a meno di evidenziare come tali rilievi non siano corroborati dai riscontri probatori necessari a verificarne la fondatezza: in particolare, non risultano in alcun modo documentati – per il vero da nessuna delle parti in causa – i versamenti effettuati dall'opponente durante il corso del rapporto nè l'ammontare delle singole rate nè l'imputazione in relazione a ciascuna di esse della quota di capitale e di quella di interessi, risultando allegato al contratto di mutuo un piano di ammortamento meramente esemplificativo elaborato con riferimento ad un importo di euro 100,00; tale quadro istruttorio rende del tutto impossibile la verifica circa la corretta applicazione dei tassi di interessi pattuiti (verifica nemmeno demandabile ad un CTU in mancanza della documentazione necessaria per poter elaborare dei calcoli), in quanto nemmeno si comprende se l'importo di euro 779,88 (diverso da quello di euro 777,20 che, a dire dell'opponente, sarebbe risultato applicando la corretta formula matematica) corrisponde all'importo delle rate effettivamente versate (di cui manca qualsiasi prova) ovvero si evince “dalla lettura del contratto” provocando un'incertezza rispetto ai tassi così come pattuiti.
In difetto, pertanto, di elementi da valorizzare per l'accertamento della corrispondenza dei tassi pattuiti rispetto a quelli concretamente applicati, l'analisi del Tribunale non può che essere riferita pagina3 di 5 all'esame delle clausole contrattuali, le quali – precedentemente riportate – non presentano di per sé profili di incertezza tali da condurre alla richiesta applicazione dei tassi sostitutivi: il contratto, infatti, indica precisamente l'importo del capitale mutuato, la durata del finanziamento, il numero di rate, la misura degli interessi (da ritenere determinata anche qualora commisurata a parametri esterni quali l'Euribor), il tipo di ammortamento (alla francese).
Quanto a quest'ultimo aspetto, l'opponente lamenta come, nello specifico, sia stato utilizzato dalla banca un sistema di capitalizzazione composto, dal quale deriverebbe l'applicazione di un
“costo occulto” che, oltre a incidere in termini di indeterminatezza del costo del finanziamento, sarebbe tale da provocare il superamento del tasso soglia.
In merito a tale aspetto, va osservato che, se è vero che il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, determinando un maggior debito per interessi, da tale caratteristica non deriva né un fenomeno anatocistico né un problema di violazione delle regole di trasparenza bancaria.
Quanto all'anatocismo, è evidente che nel caso in questione ne difetti il presupposto essenziale, ovvero un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi: nel caso di specie, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
Quanto al secondo, si deve evidenziare come, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, essendo tali informazioni ricavabili dal piano di ammortamento predisposto.
Circa, infine, la considerazione del “costo occulto” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo
(TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU), ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti è sufficiente osservare come la verifica in questione non necessiti di un accertamento peritale volto a quantificare il differenziale di costo che si è prodotto applicando il regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice: la formula matematica prevista dalle
Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione del TEG tiene infatti già conto del c.d. “costo implicito” insito nell'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, ragione per cui non è possibile rideterminarlo e applicarlo una seconda volta, al fine di calcolare il TEG da confrontare con il tasso soglia antiusura (TSU); ne deriva che, al fine di compiere la verifica richiesta, è sufficiente confrontare il TEG indicato nel contratto (inizialmente pari al 2,40%) al TSU,
pagina4 di 5 che nel periodo corrispondente alla data di stipula del mutuo era pari al 3,25% per i mutui a tasso variabile.
Ne consegue l'infondatezza, anche sotto tale profilo, dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.), come per legge.
Così deciso in Latina, 28.2.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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