Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1588.
(Perdita e deterioramento della cosa locata).
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
(Perdita e deterioramento della cosa locata).
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Commentari • 92
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 275.03784
[…] Giurisprudenza, 34708 - pubb. 12/05/2026 Differenza tra la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. e quella per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. […] LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue da quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Monza, sentenza 29/11/2024, n. 2875Provvedimento: […] Nel merito, argomentava pertanto che i danni causati dall'incendio sarebbero stati determinati dalla conduttrice e dall'attività da lei esercitata ed ancora che la conduttrice del bene, dovrebbe rispondere ai sensi dell'art. 1588 c.c. del deterioramento del bene locato, anche se derivante da incendio, per non averlo custodito con diligenza in violazione dell'art. 1590 c.c. (implicitamente richiamato) e per non averlo restituito nello stato medesimo in cui lo aveva ricevuto e conseguentemente la stessa dovrebbe essere condannata al risarcimento dei danni asseritamente prodottisi.Leggi di più...
- presunzione di colpa·
- art. 1588 c.c.·
- cauzione·
- decadenza chiamata in causa·
- danno da incendio·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 281 decies c.p.c.·
- nullità citazione·
- responsabilità del conduttore·
- onere della prova