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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 11 aprile 2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 52/2025 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Calogero per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
oggetto: assegno di invalidità civile o pensione di inabilità – fase di opposizione
ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 o, in subordine, della pensione di inabilità civile (proc. n.
1763/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva in capo all'istante un'invalidità pari al 74%.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 8 gennaio 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni richieste.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che risulta ormai principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (v. Cass. n. 2587/2020 e n.
9876/2019).
Nel dettaglio, è stato chiarito “agli effetti dell'ammissibilità dell' CP_2
che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti
l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe
"difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico” (v. Cass. n. 9874/2019).
Nella fattispecie l' ha eccepito il superamento del limite di reddito CP_3 da parte dell'opponente, presupposto indispensabile ai fini dell'assegno di invalidità civile, e tale circostanza può ritenersi pacifica, non essendo stata contestata dall'istante.
La domanda va quindi ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_3
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos