Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 417/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Fulvio Mancuso e dall'avv. Paola Rosignoli) a mezzo ricorso depositato il 14/6/2022
contro
Controparte_1
(che sarà difesa dall'avv. Alessandro Berti)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 4-5, letterali):
“contrariis reiectis, accertato e dichiarato che il ricorrente ha prestato il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta, dal 05/09/2016 al 05/08/2018 come operaio agricolo e forestale, addetto al taglio del bosco, inquadrato nel livello 4 del Contratto provinciale per operai agricoli con diversi contratti a tempo determinato e in particolare dal 05/09/2016 al 31/12/2016, dal 16/01/2017 al 31/12/2017 e dal 02/01/2018 al 05/08/2018, eseguendo le mansioni di cui in narrativa secondo l'orario di lavoro giornaliero e settimanale altrettanto specificato in narrativa, Voglia condannare Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
al pa avore di , della somma di € Parte_1
27.371,04, al lordo degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali a suo carico, di cui euro 22.793,53 per differenze retributive da lavoro agricolo ordinario (cioè eccedente l'orario di cui ai cedolini paga) nonché straordinario ed euro 4.577,51 per incidenza e differenza sul trattamento di fine rapporto, ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
condannare (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla P.IVA_1 conseguente regolarizzazione contributiva del rapporto lavorativo. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo su tutte le somme liquidate. Con vittoria di spese e competenze di causa e sentenza esecutiva come per legge”.
1
“Respingere in quanto le richieste avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e in quanto privi di riscontri probatori Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre il 15 % a titolo di rimborso spese forfetario, oltre IVA e CPA come per legge”.
*
All'udienza 16/12/2022, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Fulvio Mancuso;
Parte_1 per l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Concordemente le parti chiedono rinvio ai fini conciliativi, impregiudicati facoltà e poteri di prima udienza.
Al fine predetto la causa è aggiornata al 18/1/2023 ore 10:00.
All'udienza 18/1/2023, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Fulvio Mancuso;
Parte_1 per difesa dall'avv. Alessandro Berti, SC AL, CP_2 legale rap Presente ai fini della pratica il dott. della Testimone_1 CP_3
Ai fini della pratica forense present . Persona_1
Il giudice riprende il tentativo di conciliazione. La Società non si dichiara disponibile, anche ai soli fini conciliativi, al riconoscimento di credito alcuno del lavoratore. Il giudice dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione, indicando in ogni caso ai soli fini esplorativi la dazione di € 11.000,00 omnicomprensivi.
Discussi i profili istruttori, il giudice ammette la prova testimoniale chiesta dalle parti.
Fissa per l'assunzione l'udienza del 15/1/2024, ore 15:30, programmando la discussione al 22/3/2024 ore 11:00, autorizzando note difensive al 12/3.
All'udienza 15/1/2024, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Fulvio Mancuso;
Parte_1 per l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
2 L'avv. Mancuso esibisce intimazioni testimoniali e certificazione sanitaria del testimone . Tes_2
Introdotto il primo testimone, alle ore 16:00, presta dichiarazione di impegno e si qualifica, (...) indicato dal ricorrente: Controparte_4
“dipendente della stessa ditta AL, dal 2008, con una serie di contratti a termine, salvo un periodo di assenza per malattia, fino al 2016, di preciso non ricordo fino quando, d'estate non ci lavoravo già più. Adr abitavamo nella stessa casa;
adr io facevo il meccanico saldatore e lui lavorava nel bosco;
1) “D.C.V. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
[...]
, dal 05/09/2016 al 05/08/2018, e p Controparte_1 durata del rapporto lavorativo (con contratti a termine dal 05/09/2016 al 31/12/2016, dal 16/01/2017 al 31/12/2017 e dal 02/01/2018 al 05/08/2018, fatta eccezione per il periodo di malattia dal 18.12.2017 fino alla cessazione del rapporto) ha svolto le seguenti mansioni: operaio addetto al taglio del bosco. Più nel dettaglio, il ricorrente si presentava al lavoro (punto di ritrovo: Castellina in Chianti, Via IV Novembre, 68) ogni mattina intorno alle alle 6-6,30, lì si incontrava con un gruppo di altri dipendenti il cui numero variava dalle 6 alle 15 persone e a seguire, insieme ad una delle squadre (composta da 4/5 persone) si recava con mezzi aziendali nel bosco da tagliare, che in genere si trovava in un raggio di 10-30 km dalla sede. Per lo svolgimento delle mansioni, il ricorrente utilizzava motosega e trattore: di norma tutti i lavoratori svolgevano tutte le attività richieste;
principalmente il taglio avveniva con la motosega (quindi senza corda ma utilizzando i cunei e spingendo la pianta a mano) e il trasporto dei tronchi tagliati avveniva con il trattore. Il taglio dei tronchi per la legna da ardere veniva tagliata sempre sul posto in un piazzale adiacente al bosco e sempre con la motosega. Talvolta il taglio a un metro veniva effettuato direttamente nel bosco con il trattore”. 2) “D.C.V. che il ricorrente lavorava 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e con un orario che andava dalle 7,30 (effettivo inizio delle mansioni di taglio ma arrivo nella sede di lavoro alle 6-6,30, come detto) fino alle 16,30 con una pausa dalle 12 alle 13” nel periodo indicato io non ero più presente in ditta, le cose che ho detto si riferiscono a un periodo precedente, in cui abbiamo abitato insieme e lavorato per ”. CP_2
Si concorda di interrompere la deposizione in relazione al diverso periodo di riferimento.
Introdotta la seconda testimone, alle ore 16:11, presta dichiarazione di impegno e si qualifica, (...)indicata dalla Società convenuta: Testimone_3
“dipendente della , da 8/2016 ad Controparte_1 oggi, impiegata ammini 0, 15-18. adr dal 2010, 2011, sono stata dipendente di compagini sociali diverse, riferibili a familiari;
CP_2
3 1) D.C.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 i giorni e le ore lavorate da parte del sig. sono quelle riportate Parte_1 nelle buste paga (all. 1 di controparte).
è arrivato mi sembra a 9/2016 ed è rimasto fino alla Parte_1 fine d nel 2017, all'inizio dell'anno, quindi nel 2018, quando ha lavorato solo due, tre giorni, ha subito un trapianto di fegato e non è più tornato al lavoro. Gli operai in genere venivano assunti ad inizio anno passate le Festività, d'estate si assentavano e al ritorno in Italia venivano riassunti fino alla fine dell'anno. A me come referente aziendale venivano passate le giornate e le ore lavorate, e non necessariamente erano le 39 ore settimanali, a seconda delle variabili in agricoltura, mi venivano passate dal referente del cantiere, ME AL nel caso del lavoratore ricorrente, io come tutt'oggi le riscontravo con i singoli dipendenti, alla sera a fine mese, ci potevano essere infatti degli errori, giornate non segnate, e anche con lui, e a me non ha mai detto niente, quindi io le passavo al consulente per l'elaborazione delle buste paga, che venivano poi consegnate, pagate e firmate;
adr (spontaneamente dichiara la testimone) è capitato più di una volta, ma non saprei dirle quante, che è arrivato in ufficio con un forte odore di alcol e una volta non si resse in piedi e cadde in ginocchio;
adr io avevo un po' di paura, per questo lo ricordo, ero in ufficio da sola, ma preciso che non era il solo caso tra i dipendenti;
2) D.V.V che che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 il sig. non lavorava mai di sabato. Controparte_5 conta quant e paga elaborate come sopra illustrato;
adr io lavoravo in ufficio, non lavoravo il sabato, e non mi recavo in cantiere”. lcs
Introdotto il terzo testimone, alle ore 16:43, presta dichiarazione di impegno e si qualifica, ME AL (...) indicato dalla Società convenuta:
“dipendente della , dal 2016 se Controparte_1 non ricordo male. Il legale rappresentante è SC, mio nipote. Adr non sono titolare di cariche sociali, né detengo quote;
1) D.C.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 i giorni e le ore lavorate da parte del sig. sono quelle riportate Parte_1 nelle buste paga (all. 1 di controparte). io, come responsabile di cantiere, segnavo le ore e anche i lavoratori per conto loro e a fine mese si confrontavano e si portavano in ufficio;
adr ma non c'erano differenze e mai ci sono state contestazioni;
adr quanto contenuto nelle buste paga corrisponde ai dati inviati al consulente;
4 2) D.V.V che che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 il sig. non lavorava mai di sabato. Parte_1 mai lavorato il sabato, forse qualcuno, ma la maggior parte degli operai non lavorava il sabato;
adr personalmente non lavoravo il sabato, di sabato non si lavorava;
adr io non ricordo di avere lavorato il sabato ma se qualcuno ha lavorato ci sono stato anche io, non c'erano altri responsabili di cantiere”. lcs
Il giudice chiede alle parti di valutare la possibilità di testimonianza scritta. L'avv. Berti si oppone.
Il giudice invita il ricorrente a valutare la sostituzione del testimone ma il lavoratore dichiara che alcuni testimoni sono tuttora dipendenti e non intende porli in difficoltà, e altro possibile testimone sarebbe suo fratello.
Il giudice, alle ore 17:15, si riserva la fissazione di udienza per l'audizione del testimone , stabilmente residente in [...], in base ad Tes_2 eventuale manifestazione di disponibilità da acquisire dalla parte personalmente.
All'udienza 3/4/2024, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi:
, difeso dall'avv. Laura Passero in sostituzione dell'avv. Parte_1
Fulvio per l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
Introdotto il quarto testimone, presta dichiarazione di impegno e si qualifica, (...) indicato dal ricorrente: Tes_4
“dipendente della stessa ditta AL, per 7 anni, continuativamente, ho cessato nel 2017, a 7/2017, ho cominciato nel 2010 o 2011. Operaio boschivo, addetto al taglio con la motosega, non caposquadra. Ho lavorato insieme con lui ), al mio arrivo era già presente, Pt_1 boscaiolo, tagliatore come me. Alla mia cessazione lui era sempre lì presente al lavoro.
1“D.C.V. che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
[...]
, dal 05/09/2016 al 05/08/2018, e pe Controparte_1 del rapporto lavorativo (con contratti a termine dal 05/09/2016 al 31/12/2016, dal 16/01/2017 al 31/12/2017 e dal 02/01/2018 al 05/08/2018, fatta eccezione per il periodo di malattia dal 18.12.2017 fino alla cessazione del rapporto) ha svolto le seguenti mansioni: operaio addetto al taglio del bosco. Più nel dettaglio, il ricorrente si presentava al lavoro (punto di ritrovo: Castellina in Chianti, Via IV Novembre, 68) ogni mattina intorno alle alle 6-6,30, lì si incontrava con un gruppo di altri dipendenti il cui numero variava dalle 6 alle 15 persone e a seguire, insieme ad una delle squadre (composta da 4/5 persone) si recava con mezzi aziendali nel bosco da tagliare, che in genere si trovava in
5 un raggio di 10-30 km dalla sede. Per lo svolgimento delle mansioni, il ricorrente utilizzava motosega e trattore: di norma tutti i lavoratori svolgevano tutte le attività richieste;
principalmente il taglio avveniva con la motosega (quindi senza corda ma utilizzando i cunei e spingendo la pianta a mano) e il trasporto dei tronchi tagliati avveniva con il trattore. Il taglio dei tronchi per la legna da ardere veniva tagliata sempre sul posto in un piazzale adiacente al bosco e sempre con la motosega. Talvolta il taglio a un metro veniva effettuato direttamente nel bosco con il trattore”. 2 “D.C.V. che il ricorrente lavorava 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e con un orario che andava dalle 7,30 (effettivo inizio delle mansioni di taglio ma arrivo nella sede di lavoro alle 6-6,30, come detto) fino alle 16,30 con una pausa dalle 12 alle 13”
Cominciavamo la mattina, non lavoravamo sempre nella stessa squadra, il punto di ritrovo era a Castellina in Chianti, al capannone, abitavo a Pietrafitta e avevo a disposizione una macchina, un furgone datomi dall'azienda per potermi muovere, così anche , lo stesso furgone, abitavamo vicino. Pt_1
Partivamo alle 7:00, da Castellina, anche alle 5:30, 6.00 quando lavoravamo lontano, verso Firenze, Arezzo, con macchina loro, il lavoro nel bosco cominciava alle 7:30-8:00. Alle 12:00 pausa per mangiare. Alle 13:00 si ricominciava, fino alle 16:30. Quando c'era il camion, il bilico da caricare con la legna, non sempre, si faceva un'oretta in più. Il camion non veniva tutte le settimane. Adr tutte le sere a ufficio, nel capannone, comunicavamo le ore fatte, su un foglio firmato.
come me svolgeva tutte le mansioni dell'operaio del bosco, taglio Pt_1 con motosega, sistemazione della legna, carico, io no, ma lui guidava anche il trattore nel bosco. Adr solo la domenica non si lavorava;
adr lavoravamo anche tutti i sabati, stesso orario;
adr le ore del sabato le lasciavamo il lunedì o anche il sabato se in ufficio, nel capannone c'era qualcuno;
adr solo quando pioveva, brutto tempo non si lavorava, lavoravamo nel capannone un'oretta o due, ma anche tutto il giorno, dipende, a spaccare legna, preparare i pali;
adr le giornate ed ore di lavoro fatte mi sono state pagate;
adr ho subito un infortunio per il quale ho promosso una controversia davanti al Tribunale di Siena, che è stata definita”. lcs
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 21/6/2024, ore 12:00, autorizzando note al 11/6, anche in ordine ai profili di quantificazione delle eventuali differenze retributive.
All'udienza 9/9/2024, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Fulvio Mancuso;
Parte_1 per avv. Alessandro Berti. CP_2
6 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio, sulla base della seguente ipotesi di quesito: verifichi la consulente la correttezza della ipotesi ricostruttiva contabile offerta dal lavoratore ricorrente, confrontandola anche con le risultanze oggettive dimensionali orarie della deposizione . Tes_2
Verifichi, in ogni caso, la correttezza del trattamento retributivo percepito dal lavoratore sulla base delle risultanze in possesso dell' convenuta. CP_6
(1) al fine ausiliaria tecnica onsulente del Per_3 Testimone_5 lavoro, fissandone la comparizione per l'udienza del 8/11/2024 ore 10:00.
Invita nuovamente le parti a valutare una ipotesi conciliativa, sulla base indicativa del riconoscimento aziendale di 1/3 della pretesa del lavoratore, oltre contributo spese processuali, con preghiera di tempestiva comunicazione, antecedente la data di rinvio, al fine predetto procrastinata.
All'udienza 8/11/2024, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Laura Passero in sostituzione del procuratore Parte_1
e della procuratrice in mandato;
per la l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Preso atto della indisponibilità manifestata dalla consulente originariamente nominata d'ufficio, in sostituzione nomina l'ausiliaria tecnica consulente del lavoro, fissandone la comparizione per l'udienza del Persona_4
29/11/2024 ore 11:25.
All'udienza 29/11/2024, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Paola Rosigmoli anche in sostituzione Parte_1 dell'avv. F i fini della pratica forense la dott.ssa Per_5
;
[...] per la l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Presente la consulente tecnica nominata d'ufficio, Persona_4 consulente del lavoro, che si richiama alle dichiarazioni impegnative già rese telematicamente. Alla consulente viene posto il quesito che segue: “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute
7 indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione consensuale o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, verifichi la consulente la correttezza della ipotesi ricostruttiva contabile offerta dal lavoratore ricorrente, confrontandola anche con le risultanze oggettive dimensionali orarie della deposizione . Tes_2
Verifichi, in ogni caso, la correttezza del trattamento retributivo percepito dal lavoratore sulla base delle risultanze in possesso dell' convenuta. CP_6
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 19/12/2024, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà di collegamento da remoto da concordare con i consulenti di parti ovvero i procuratori. Nomina di consulenti di parte:
riserva di nomina ccttp fino ad inizio operazioni, anzi fino al 16/12 al fine di concordare eventuale avvio delle indagini da remoto.
La consulente, nel termine del 31/1/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 28/2/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, al/la consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 31/3/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il/la consulente tecnico/a d'ufficio depositerà in cancelleria (PCT) la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 350,00
Fissa nuovamente per la discussione l'udienza del 13/6/2025 ore 11:00 con termine per note al 3/6.
All'udienza 13/6/2025, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Laura Passero in sostituzione del procuratore Parte_1
e della procuratrice in mandato per la l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
8 L'avv. Berti, per la Società convenuta, condividendo sul punto la consulenza d'ufficio e richiamandosi anche alla propria consulenza di parte, argomenta la necessaria qualificazione al lordo delle somme erogate al lavoratore irregolarmente, anche sulla base, ad es. di Cass. 2018/13164, 2019/8017 e di parere della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell' Reg. Uff. 0002002 del 22/12/2021. CP_7
v. Passero, per il ricorrente, contesta anche l'argomentazione che precede infine richiamandosi alle note depositate, non condividendo la ricostruzione sul punto della consulenza, in ipotesi chiedendone rinnovazione. L'avv. Berti si oppone all'istanza.
Discussa oralmente la causa, il giudice per approfondimento aggiorna la discussione al 16/6/2025, ore 10:00.
All'udienza 16/6/2025, nella causa n. 417/2022 rgl sono comparsi: per , l'avv. Laura Passero in sostituzione del procuratore Parte_1
e della pr ato per la l'avv. Alessandro Berti. CP_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il diritto affermato dal lavoratore, . Parte_1
Il lavoratore ricorrente ha chiesto accertarsi i confini dimensionali orari della propria prestazione alle dipendenze della Società convenuta, dal 05/09/2016 al 05/08/2018 come operaio agricolo e forestale, addetto al taglio del bosco, inquadrato nel livello 4 del Contratto provinciale per operai agricoli con diversi contratti a tempo determinato e in particolare dal 05/09/2016 al 31/12/2016, dal 16/01/2017 al 31/12/2017 e dal 02/01/2018 al 05/08/2018, eseguendo le mansioni agricolo-boschive di cui in narrativa dell'atto introduttivo secondo l'orario di lavoro giornaliero e settimanale altrettanto specificato in narrativa.
Più in dettaglio, il ricorrente afferma di essersi presentato al lavoro (punto di ritrovo: Castellina in Chianti, Via IV Novembre, n. 68) ogni mattina intorno alle 6-6:30, lì si sarebbe incontrato con un gruppo di altri dipendenti il cui numero variava dalle 6 alle 15 persone e a seguire, insieme ad una delle squadre (ciascuna composta da 4/5 persone) si recava con mezzi aziendali nel bosco da tagliare, che in genere si trovava in un raggio di 10-30 km dalla sede.
9 Il ricorrente afferma di avere lavorato 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, e con un orario che andava dalle 7,30 (effettivo inizio delle mansioni di taglio ma arrivo nella sede di lavoro alle 6-6,30, come detto) fino alle 16,30 con una pausa dalle 12 alle 13. Quale retribuzione per il lavoro svolto, il ricorrente afferma di avere ricevuto soltanto la somma in contanti di € 65,00 al giorno (il conteggio differenziale prodotto è stato eseguito sulla base della retribuzione che dichiara effettivamente percepita).
Alla cessazione del rapporto, dunque, il lavoratore afferma di essere rimasto creditore delle differenze retributive dovutegli in ragione delle effettive prestazioni lavorative svolte, vale a dire per lavoro agricolo ordinario (cioè eccedente l'orario di cui ai cedolini paga) nonché straordinario, con conseguente incidenza anche sulla differenza a titolo di trattamento di fine rapporto. Nel dettaglio, come da conteggio allegato, il credito del lavoratore ammonterebbe a complessivi € 27.371,04 al lordo degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali a suo carico, di cui 22.793,53 per differenze retributive da lavoro straordinario e 4.577,51 per differenze sul trattamento di fine rapporto. Oltre ad essere condannata al pagamento delle suddette somme, o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, la società ex datrice di lavoro avrebbe dovuto altresì provvedere alla conseguente regolarizzazione contributiva.
*
§ 2. Generalità sui profili probatori in materia di lavoro straordinario.
In ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, l'effettuazione di ore lavorative in numero superiore rispetto alla previsione contrattuale deve secondo i principi (art. 2697 c.c.) essere provata dal lavoratore. Ad es. Cass. SL, sent. 2009/n. 3714: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (nella specie, ai ricorrenti, dipendenti dell'Autorità portuale di Savona, era convenzionalmente riconosciuto in busta paga un monte ore di straordinario a prescindere dall'effettivo svolgimento della maggiore prestazione, mentre in base alla disciplina recata dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, sebbene detta disciplina imponesse di considerare ore straordinarie solo quelle realmente compiute;
la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva disatteso la domanda per il maggior compenso derivante dall'applicazione della disciplina di fonte legale, a motivo della assenza di ogni prova sull'effettivo svolgimento della prestazione)”. Cass. SL, sent. 2009/n. 6023: “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio
10 di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale)
o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per la determinazione della prestazione di lavoro straordinaria, restando onere del lavoratore dimostrarne l'effettivo svolgimento)”. Co V. poi ad es. l'inciso di Cass. 2015/n. 13943: “in base all'indirizzo consolidato, "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (v. Cass. 25- 5-2006 n. 12434, Cass. 29-1-2003 n. 1389, Cass. 14-8-1998 n. 8006)”. n. 1781 ribadisce essere “giuridicamente corretto Controparte_9 sostenere che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione deducendone l'insufficienza, di provare il numero di ore effettivamente lavorate oltre l'orario normale, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714). Tuttavia, ove non venga violata la indicata regola di giudizio, la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (cfr. 29.1.2003 n. 1389), essendo la sindacabilità consentita solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione, con riguardo all'ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 11.2.2011 n. 3394)”.
Il necessario rigore probatorio riteniamo non possa giungere alla imposizione al lavoratore di un onere il cui assolvimento è pressoché impossibile, in pregiudizio dello stesso diritto di azione ex art. 24 Cost. Esigere la prova della singola ora di lavoro ultracontrattuale, nell'ambito di un rapporto di durata rischia di condurre ad una operazione interpretativa profondamente iniqua, oltre che antigiuridica, che deve essere corretta, certamente sulla base degli elementi probatori concretamente acquisiti, dal ricorso all'argomentazione presuntiva e da una prudente valutazione equitativa (cfr. art. 1226 c.c. e 432 cpc).
11 Cass. SL 2018/n. 16150, richiama al rigore probatorio anche in materia:
“
2.1. E' noto come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003,n. 1389) e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
2.2. Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal secondo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario", né dalla richiesta di liquidazione anche di "somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione". E' dunque evidente che il principio riaffermato dalla Cassazione, in ordine al rigore della allegazione, quindi della prova, è occasionato in questo caso da una fattispecie del tutto carente già a monte sul piano della allegazione.
*
§ 3. Soluzione decisoria.
Il 23/10/2020, a distanza di un paio di anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (il lavoratore allega diversi contratti a tempo determinato e in particolare dal 05/09/2016 al 31/12/2016, dal 16/01/2017 al 31/12/2017 e dal 02/01/2018 al 05/08/2018) l' formula alla Controparte_10 CP_11
una “richiesta spettanze”. CP_2
Una botta di pagamento di € 39.887,41 lorde (di cui € 5.065,70 a titolo di TFR), come differenza di ore ordinarie e straordinarie non liquidate al ricorrente per i periodi di lavoro sopra indicati. Agli atti non è prodotto un conteggio che renda esplicito il criterio differenziale.
Un paio di anni dopo, a mezzo dell'attuale ricorso giudiziale, depositato il 14/6/2022, come da conteggio allegato, il credito del lavoratore ammonta in sensibile riduzione a complessivi € 27.371,04 al lordo degli oneri contributivi e delle ritenute fiscali a suo carico, di cui € 22.793,53 per differenze retributive da lavoro straordinario ed € 4.577 ,51 per differenze sul trattamento di fine rapporto.
12 In corso di causa, nel 2025, la consulente tecnica nominata d'ufficio, ha notato che il conteggio contiene inesattezze di ore mensili e annuali. Pertanto, dopo richiesta di delucidazioni alla consulente di parte ricorrente, la stessa inviava una mail sottolineando l'inesattezza, un “refuso”, nel calcolo elaborato e reinviando alla ausiliaria tecnica nominata d'ufficio, quello ritenuto corretto: in nuova sensibile riduzione la richiesta del lavoratore discende ad € 20.213,17 al lordo di cui € 16.875,66 per differenze retributive ed € 3.337,51 per differenze sul trattamento di fine rapporto.
L'allegazione del lavoratore si presta non è dubbio a considerazioni fin troppo ovvie, sul piano della attendibilità della stessa e tali da indurre a soppesare un necessario rigore probatorio.
*
Cominciando dai due testimoni di maggior prossimità aziendale,
[...]
indicata dalla Società convenuta, “dal 2010, 2011, sono Tes_3 dipendente di compagini sociali diverse, riferibili a familiari ”, quindi CP_2
“dipendente della , da 8/2016 ad oggi, Controparte_1 impiegata ammin 13:30, 15-18”, alla classica domanda datoriale “1) D.C.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 i giorni e le ore lavorate da parte del sig. Pt_1 sono quelle riportate nelle buste paga (all. 1 di controparte)” ha
[...] he nella qualità di “referente aziendale (le) venivano passate le giornate e le ore lavorate, e non necessariamente erano le 39 ore settimanali, a seconda delle variabili in agricoltura, mi venivano passate dal referente del cantiere, ME AL nel caso del lavoratore ricorrente, io come tutt'oggi le riscontravo con i singoli dipendenti, alla sera a fine mese, ci potevano essere infatti degli errori, giornate non segnate, e anche con lui, e a me non ha mai detto niente, quindi io le passavo al consulente per l'elaborazione delle buste paga, che venivano poi consegnate, pagate e firmate”, confermando pertanto il capitolo formulato. Se questa conferma possa apparire un po' scontata, attesa la qualità personale lavorativa della testimone, tuttavia la stessa pone in risalto un dettaglio (“le riscontravo con i singoli dipendenti, alla sera a fine mese, ci potevano essere infatti degli errori, giornate non segnate, e anche con lui, e a me non ha mai detto niente”) che il lavoratore non sembra avere smentito. E questo vale anche per la giornata di sabato. Se alla domanda ”2)
D.V.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 il sig. non lavorava mai di sabato”, la testimone ha risposto Parte_1
“conta quanto risulta dalle buste paga elaborate come sopra illustrato” e onestamente ha dichiarato “io lavoravo in ufficio, non lavoravo il sabato, e non mi recavo in cantiere”, anche per la giornata di sabato può valere il rilievo (“riscontravo (le ore) con i singoli dipendenti, alla sera a fine mese, ci potevano essere infatti degli errori, giornate non segnate, e anche con lui, e a me non ha mai detto niente”) che il lavoratore non sembra avere smentito.
13 ME AL, indicato dalla Società convenuta, zio del legale rappresentante, SC, “dipendente della Controparte_1
, dal 2016 se non ricordo male”, “non titolare di cariche sociali, né
[...] detentore di quote”, alla stessa domanda “1) D.C.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 i giorni e le ore lavorate da parte del sig. sono quelle riportate nelle buste paga (all. 1 di Parte_1 contr ermato che “quanto contenuto nelle buste paga corrisponde ai dati inviati al consulente”, precisando che nella qualità di
“responsabile di cantiere”, “segnavo le ore e anche i lavoratori per conto loro e a fine mese si confrontavano e si portavano in ufficio;
adr ma non c'erano differenze e mai ci sono state contestazioni”, anch'egli sottolineando quella assenza di contestazione che il lavoratore non sembra avere smentito. Per la giornata di sabato (“2) D.V.V che dal 5.09.2016 al 31.12.2016 e dal 16.1.2017 al 31.12.2017 il sig. non lavorava mai di sabato”, Parte_1 il testimone è apparso meno chiaro. Se dapprima ha affermato, “adr personalmente non lavoravo il sabato, di sabato non si lavorava;
adr io non ricordo di avere lavorato il sabato ma se qualcuno ha lavorato ci sono stato anche io, non c'erano altri responsabili di cantiere”, quindi in modo più incerto, “mai lavorato il sabato, forse qualcuno, ma la maggior parte degli operai non lavorava il sabato”, ipotizzando almeno, talora, per taluno, la prestazione in questa giornata.
A fronte di queste dichiarazioni “datoriali”, il lavoratore onerato della prova ha scelto un primo testimone, rivelatosi piuttosto privo di specifica conoscenza, . “Dipendente della stessa ditta AL, Controparte_4 dal 2008, co a termine, salvo un periodo di assenza per malattia, fino al 2016, di preciso non ricordo fino quando, d'estate non ci lavoravo già più”, ma nel periodo indicato nel capitolo di prova e interessato dalla controversia “non ero più presente in ditta, le cose che ho detto si riferiscono a un periodo precedente, in cui abbiamo abitato insieme e lavorato per ”, concordandosi addirittura di interrompere la deposizione in CP_2 rela erso periodo di riferimento.
L'onere della prova è rimasto affidato, dunque, ad un unico testimone,
, indicato dal ricorrente, collega di lavoro, connazionale del Tes_4 ricorrente (rumeno).
Son questi gli strumenti di conoscenza di cui dispone la Giustizia per l'accertamento dei fatti, spesso tra opposti schieramenti testimoniali, tutti velati dal dubbio della inattendibilità.
Il teste , “dipendente della stessa ditta AL, per 7 anni, Tes_2 continuativam cessato nel 2017, a 7/2017, ho cominciato nel 2010 o 2011. Operaio boschivo, addetto al taglio con la motosega, non caposquadra. Ho lavorato insieme con lui ), al mio arrivo era già presente, boscaiolo, Pt_1 tagliatore come me. Alla mia cessazione lui era sempre lì presente al lavoro”.
Certamente, quindi, un testimone ben informato dei fatti.
14 “Cominciavamo la mattina, non lavoravamo sempre nella stessa squadra, il punto di ritrovo era a Castellina in Chianti, al capannone, abitavo a Pietrafitta e avevo a disposizione una macchina, un furgone datomi dall'azienda per potermi muovere, così anche , lo stesso furgone, abitavamo vicino. Pt_1
Partivamo alle 7:00, tellina, anche alle 5:30, 6.00 quando lavoravamo lontano, verso Firenze, Arezzo, con macchina loro, il lavoro nel bosco cominciava alle 7:30-8:00. Alle 12:00 pausa per mangiare. Alle 13:00 si ricominciava, fino alle 16:30. Quando c'era il camion, il bilico da caricare con la legna, non sempre, si faceva un'oretta in più. Il camion non veniva tutte le settimane. Adr tutte le sere a ufficio, nel capannone, comunicavamo le ore fatte, su un foglio firmato.
come me svolgeva tutte le mansioni dell'operaio del bosco, taglio Pt_1 con motosega, sistemazione della legna, carico, io no, ma lui guidava anche il trattore nel bosco. Adr solo la domenica non si lavorava;
adr lavoravamo anche tutti i sabati, stesso orario;
adr le ore del sabato le lasciavamo il lunedì o anche il sabato se in ufficio, nel capannone c'era qualcuno;
adr solo quando pioveva, brutto tempo non si lavorava, lavoravamo nel capannone un'oretta o due, ma anche tutto il giorno, dipende, a spaccare legna, preparare i pali;
adr le giornate ed ore di lavoro fatte mi sono state pagate;
adr ho subito un infortunio per il quale ho promosso una controversia davanti al Tribunale di Siena, che è stata definita”. lcs
Il testimone ci dice, dunque, di una giornata lavorativa tipo, che Tes_2 poteva presentare una variabilità iniziale, a seconda della lontananza del cantiere boschivo, come una variabiltà finale, a seconda delle operazioni di carico del bilico.
Il testimone (in contrasto parziale con il teste datoriale ) è certo CP_2 del sabato lavorativo, ma ha anche aggiunto che “quando pioveva, brutto tempo non si lavorava, lavoravamo nel capannone un'oretta o due, ma anche tutto il giorno, dipende, a spaccare legna, preparare i pali”, introducendo un fattore di notevole incertezza quantificatoria.
Il testimone ha poi confermato, quanto dichiarato anche dalla impiegata amministrativa, che “tutte le sere a ufficio, nel capannone, comunicavamo le ore fatte, su un foglio firmato” e anch'egli non ha fatto cenno a contestazioni, anzi affermando, “adr le giornate ed ore di lavoro fatte mi sono state pagate”, esponendo una esattezza, dunque, dell'adempimento della principale obbligazione datoriale, quella retributiva.
*
15 L'indagine contabile della consulente tecnica d'ufficio ha sollevato, invero, una serie di questioni interpretative. In ordine alla correttezza del trattamento retributivo del lavoratore sulla base delle risultanze in possesso dell'azienda convenuta, la consulente ha ritenuto il medesimo corretto, dopo aver compiuto una disamina analitica per ogni singolo cedolino (tra altro evidenziando periodi di assenza per malattia documentati). Nel caso in cui la testimonianza , dovesse essere ritenuta Tes_2 attendibile, la consulente ha allegato il con elle ore di straordinario per come dalla stessa ricostruite (1 ora il venerdì e 8 ore il sabato, a completamento della settimana full time). In tale caso risulterebbe una differenza lorda di € 5.069.61 (di cui € 195,03 per TFR 2016, ed € 209,52 per TFR 2017)(netta pari ad € 3.546.81) (all. 3 relazione CTU) Il giudice ritiene, in effetti, che la deposizione consenta di ritenere Tes_2 attendibilmente, nella parte delimitata dalla consulenza sulla base delle risultanze del LUL, una dimensione della prestazione almeno parzialmente superiore, nella misura indicata.
Le somme che il lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto irregolarmente non possono che essere considerate quali somme nette sulle quali gravano a carico del datore di lavoro, e in minor parte sul lavoratore, gli oneri non versati all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali.
*
Al limitato accoglimento della domanda giudiziale si accompagna pertanto la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di di € 5.069.61 al
[...] Parte_1 lordo (di cui € 195,03 TFR 20126, e 209,52 TFR 2017) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Compensa per 2/3 tra le parti le spese processuali e condanna la Società convenuta resistente al pagamento del residuo 1/3, 1/3 liquidato in € 1.796,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, nella stessa proporzione ripartendo tra le parti il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio liquidato con separato decreto in pari data.
Siena, 16/6/2025
il giudice Delio Cammarosano
16