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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1376 ./2024 , rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
OPPES GIANFRANCO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso CP_1 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura in margine alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento CP_1 del matrimonio contratto il 03/09/1997 in SI , allegando di essere separati legalmente in virtù di Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data
30.12.2018; che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che la convivenza non era più ripresa.
Fissata udienza con trattazione scritta le parti facevano pervenite note telematiche di udienza con le quale confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le conclusioni assunte in ricorso, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 30.12.2018;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015 , il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SI in data
03/09/1997 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SI in data
03/09/1997
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 parte 1 , n. 10 Uff.1 CONDIZIONI : come da conclusioni assunte congiuntamente in ricorso.
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 14/05/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SASSARI
- Sezione Civile - così composto:
- dott.ssa Giuseppina Sanna Presidente
-dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
- dott.ssa Elisa Remonti Giudice
. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1376 ./2024 , rimessa al collegio all'udienza del vertente
TRA
- elettivamente domiciliato in Sassari presso l'avv.to Parte_1
OPPES GIANFRANCO che lo rappresenta per procura apposta in margine al ricorso introduttivo;
- ricorrente-;
E
- elettivamente domiciliato in Sassari, presso CP_1 [...]
, che lo rappresenta e difende per procura in margine alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta;
-resistente- nonché
- IL PUBBLICO MINISTERO,
- intervenuto -
OGGETTO: domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento CP_1 del matrimonio contratto il 03/09/1997 in SI , allegando di essere separati legalmente in virtù di Decreto di Omologa del Tribunale di Sassari in data
30.12.2018; che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che la convivenza non era più ripresa.
Fissata udienza con trattazione scritta le parti facevano pervenite note telematiche di udienza con le quale confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le conclusioni assunte in ricorso, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dall'istruttoria svolta è emerso che i coniugi vivono Parte_2
ininterrottamente separati, legalmente, in virtù di separazione divenuta definitiva con il decreto di omologa in data 30.12.2018;
2. così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificate dalla legge n.55/2015 , il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti denunciano un definitivo esaurimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SI in data
03/09/1997 , ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. La natura del giudizio legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con l'intervento del P.M., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SI in data
03/09/1997
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SI di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 parte 1 , n. 10 Uff.1 CONDIZIONI : come da conclusioni assunte congiuntamente in ricorso.
3) compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Sassari 14/05/2024
IL PRESIDENTE rel.
G.Sanna