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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 1071 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato in [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Elisa Gianchino
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha documentalmente provato come l'indebito sia scaturito dalla CP_1
cancellazione delle giornate agricole in favore del ricorrente per gli anni 2011 e 2012.
Tale disconoscimento è divenuto definitivo per intervenuta decadenza da ogni impugnazione, in applicazione dell'art 22 DL 7 / 1970.
Il ricorrente ha avuto legale conoscenza dell'avvenuta cancellazione delle giornate per gli anni 2011 e 2012, mediante pubblicazione, come per legge, negli elenchi nominativi trimestrali di variazione del comune di Vittoria
CP_ Ne deriva che legittimamente sulla base di un provvedimento ormai definitivo ha provveduto al recupero delle somme ad esso istituto dovute.
Nel caso di specie inoltre non può essere applicata la norma richiamata dal ricorrente di cui all'art 52 L 88/89, in quanto essa verte in materia di pensioni, e pertanto non attinente al caso di specie.
CP_ Peraltro, parte ricorrente non ha contestato quanto eccepito da in seno alla memoria di costituzione, non essendo comparsa in udienza né avendo depositato note scritte in sostituzione della stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 1071 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato in [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Elisa Gianchino
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano P.IVA_1
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha documentalmente provato come l'indebito sia scaturito dalla CP_1
cancellazione delle giornate agricole in favore del ricorrente per gli anni 2011 e 2012.
Tale disconoscimento è divenuto definitivo per intervenuta decadenza da ogni impugnazione, in applicazione dell'art 22 DL 7 / 1970.
Il ricorrente ha avuto legale conoscenza dell'avvenuta cancellazione delle giornate per gli anni 2011 e 2012, mediante pubblicazione, come per legge, negli elenchi nominativi trimestrali di variazione del comune di Vittoria
CP_ Ne deriva che legittimamente sulla base di un provvedimento ormai definitivo ha provveduto al recupero delle somme ad esso istituto dovute.
Nel caso di specie inoltre non può essere applicata la norma richiamata dal ricorrente di cui all'art 52 L 88/89, in quanto essa verte in materia di pensioni, e pertanto non attinente al caso di specie.
CP_ Peraltro, parte ricorrente non ha contestato quanto eccepito da in seno alla memoria di costituzione, non essendo comparsa in udienza né avendo depositato note scritte in sostituzione della stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 2