Sentenza 16 febbraio 2015
Massime • 1
Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico con riguardo all'infortunio subìto da una minore dopo l'uscita di scuola, allorché, mentre era seduta sul parapetto della scala dell'edificio scolastico, era caduta all'indietro, in seguito alla spinta di un compagno).
Commentari • 11
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Responsabilità della scuola Le fonti normative della responsabilità scolastica sono principalmente l'art. 1218 c.c. per i danni riportati dall'alunno a scuola e l'art. 2048 c.c. per i danni cagionati dagli alunni a soggetti terzi Responsabilità contrattuale della scuola Onere probatorio nella responsabilità contrattuale La causa non imputabile art. 1218 c.c. Obbligo di vigilanza sull'alunno e lesioni La responsabilità extracontrattuale Il danno cagionato dall'incapace La responsabilità dei precettori art. 2048 c.c. Presupposti della responsabilità dell'insegnante Responsabilità contrattuale della scuola L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 16/02/2015, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2015 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco IA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11176-2013 proposto da:
ZA RI ES PTNMTR86D600, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 8, presso lo studio dell'avvocato BOVA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORANI MIRCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPI MAURA, BRIDI ETTORE, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA nella persona di uno dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. BECCARA GABRIELE, giusta mandato speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO del 9.10.2012, depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Giampiero Bova che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente (Associazione Padagogica Steineriana) l'Avvocato Carlo Srubek Tomassy che si riporta agli scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN IA ER ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento del 29.9.2012 con la quale - in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della Carige Assicurazioni spa e della Provincia Autonoma di Trento per l'infortunio alla stessa occorso nel 1999 in ambito scolastico allorché, "all'uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all'indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni" - è stato rigettato l'appello dalla stessa proposta, con la conferma della sentenza di rigetto della domanda da parte del primo giudice.
Resistono con separati controricorsi l'Associazione Pedagogica Steineriana e la Carige Assicurazioni spa. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia art. 360 c.p.c., n. 3:
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 1218 c.c., e D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 291, art. 10, lett. A), nonché R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 39, anche i relazione alla giurisprudenza costante della Suprema Corte.
Con il secondo motivo si denuncia art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
I due motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.
Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato.
Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento,quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (fra le varie Cass.
4.2.2005 n. 2272). Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode (in questo senso anche Cass.
6.11.2012 n. 19160). Peraltro, la correttezza argomentativa che ha condotto i giudici del merito a motivare il loro convincimento di assenza di responsabilità da parte dell'istituto scolastico esclude la fondatezza dei rilievi denunciati che, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono, piuttosto, ad introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Carige Assicurazioni spa in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, ed in favore della Associazione Pedagogica Steineriana in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 3.900,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015