Articolo 369 del Codice civile
Articolo 334Articolo 336
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19 aprile 1942
Art. 369.

(Deposito di titoli e valori).

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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