Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2021, n. 21905
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Sentenza 30 luglio 2021

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione II, emessa il 10 novembre 2020, con numero di ricorso 29492/2016. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'usucapione di un terreno e ha contestato la validità di alcuni rogiti di compravendita, mentre i controricorrenti hanno sostenuto la legittimità degli atti e chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la lite temeraria della ricorrente. Il giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della documentazione comprovante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che la revoca di tale ammissione avesse effetto retroattivo e fosse definitiva, in quanto non impugnata. La Corte ha argomentato che l'assenza di un provvedimento di ammissione al patrocinio rendeva inapplicabile il principio di continuità dell'efficacia del patrocinio, condannando la ricorrente alle spese del giudizio.

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Massime1

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2021, n. 21905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21905
    Data del deposito : 30 luglio 2021

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