Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Commentario • 1
- 1. Pedone investito in autostrada: di chi è la colpa?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2005, n. 44651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44651 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 12/10/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1465
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21490/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2004 dalla Corte di Appello di BRESCIA e l'ordinanza, pronunciata in pari data, dalla stessa Corte che ha respinto eccezione di inammissibilità dell'appello;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19 febbraio 2002 il Tribunale di BERGAMO assolveva RI LE perché il fatto non costituisce reato dall'accusa di avere, in CLUSONE il 15 luglio 1998, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché per inosservanza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 148 (Nuovo codice della strada), effettuato il sorpasso di un autobus di linea in sosta alla fermata, investito il pedone ZI GL, che, sceso dall'autobus, stava attraversando la strada "da destra a sinistra passando anteriormente all'autobus" e così cagionato al medesimo lesioni, consistite nelle fratture della rotula destra, della clavicola sinistra e di tre coste dell'emitorace sinistro nonché in escoriazioni multiple, dalle quali era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni.
Affermava, in particolare, il Tribunale che GL, passeggero dell'autobus arrestatosi sul ciglio destro della Strada Statale n. 671 in località CLUSONE, era sceso dal mezzo, era passato davanti all'autobus ed aveva iniziato l'attraversamento della carreggiata quando l'autovettura condotta dall'imputato lo aveva investito, "caricato" sul cofano e proiettato in avanti.
Ad avviso del primo giudice, peraltro, nessuna colpa era ravvisabile nella condotta del LE perché non sussiste divieto alcuno di sorpassare autobus o altri mezzi pubblici fermi sul margine della strada, perché il pedone aveva violato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 190, comma 6 (Nuovo codice della strada) e perché,
come affermato dal perito nel corso del dibattimento, LE viaggiava alla velocità di 75 Km/h in un tratto di strada in cui il limite massimo era di 90.
In altre parole, secondo il Tribunale, LE si era trovato all'improvviso di fronte il pedone e non aveva avuto altra possibilità che quella di frenare e di sterzare verso sinistra;
non era però riuscito ad evitare l'impatto.
2. La sentenza veniva impugnata dal difensore della parte civile. L'appellante osservava:
- che l'investimento era avvenuto quando già GL aveva superato, nell'attraversamento, la prima metà della carreggiata;
- che LE aveva tenuto una velocità comunque eccessiva;
- che l'autovettura dell'imputato, come poteva evincersi dal punto d'urto localizzato in prossimità della linea di mezzeria, aveva oltrepassato detta linea;
- che, come dimostrato dalla localizzazione delle tracce di frenata, l'imputato aveva cominciato a frenare quando già si trovava nell'opposta corsia, anche perché l'autobus ingombrava, seppur fermo, quasi per intero la corsia di marcia;
- che l'imputato era, comunque, tenuto a prevedere e a neutralizzare l'eventuale imprudenza del passeggero che si fosse deciso a passare davanti all'autobus per attraversare.
3. Con sentenza in data 19 febbraio 2004 la Corte di Appello di BRESCIA, in parziale riforma della sentenza impugnata affermava la responsabilità del LE, pur nel concorso di colpa del GL quantificato nella misura del 60%, e lo condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi dal competente giudice civile di primo grado, assegnando alla parte civile, a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva, la somma di quindici mila euro. Rilevava la Corte che, pur essendo indiscutibile che in quel tratto di strada il limite di velocità fosse di 90 Km/h, LE non aveva tenuto una condotta di guida prudente e adeguata alle condizioni della strada.
Si era, invero, trovato a passare in uno spazio ristretto e ad oltrepassare la linea continua di mezzeria per l'ingombro determinato dall'autobus fermo, dal quale stavano scendendo i passeggeri. Avrebbe dovuto, pertanto, "regolare" la velocità sia per la ristrettezza del passaggio sia per l'insufficiente visibilità. Aveva tenuto, invece, la velocità di 75 Km/h, scesa a 70 al momento dell'urto dato l'azionamento dei freni.
Secondo la Corte territoriale, dunque, LE aveva violato il disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 141, che prescrive che il conducente deve essere in grado di compiere tutte le manovre in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ricordava il giudice dell'appello che la giurisprudenza è univoca nel ritenere che "il conducente di un veicolo che incroci o sorpassi un mezzo di trasporto pubblico fermo deve usare una particolare prudenza e mettersi in condizioni di arrestare prontamente la marcia, essendo prevedibile che qualche passeggero, disceso dal mezzo pubblico di trasporto, attraversi la strada passando dietro o davanti al detto mezzo fermo e quindi nascosto alla vista del conducente che sopraggiunge".
4. Contro l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che impugna altresì l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di BRESCIA ha rigettato la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello presentato dalla parte civile.
4.1 Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Sul punto osserva:
che in primo grado la persona offesa aveva conferito mandato di rappresentanza all'avv. Franco PIERONI;
- che nell'atto di impugnazione GL aveva nominato proprio difensore l'avv. Armando CILLARIO di MILANO senza revocare la precedente nomina;
- che la parte civile non può nominare più di un difensore e la nomina di altro difensore in eccedenza non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e di difesa, con conseguente invalidità degli atti "eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa";
- che, dunque, non avendo GL revocato la prima nomina, tutti gli atti compiuti dall'avv. CILLARIO, compreso l'atto di appello, dovevano essere ritenuti invalidi;
- che la Corte di Appello aveva errato nell'affermare, con l'ordinanza impugnata, che la procura conferita all'avv. PIERONI non conteneva la specifica finalità di proporre impugnazione trattandosi di una procura generale;
- che si trattava, infatti, di una procura generale, contenente quindi "anche la difesa nel giudizio di secondo grado";
- che la Corte di merito era incorsa in errore anche là dove aveva affermato che la persona offesa avrebbe potuto "dirimere il contrasto" esplicitando in dibattimento la sua volontà (ciò che GL aveva fatto, affermando che intendeva essere difeso dall'avv. CILLARIO e revocando la precedente nomina);
che detta dichiarazione di revoca era stata, invero, formulata all'udienza del 19 febbraio 2004 quando ormai erano scaduti i termini per proporre appello;
- che rimanevano, pertanto, invalidi tutti gli atti compiuti fino a quel momento, in costanza di una precedente nomina, dall'avv. CILLARIO, compreso l'atto di appello.
4.2 Con il secondo articolato motivo sostiene, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente:
- che nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, articolo 148, invocato dalla Corte di Appello, non vi è alcuna disposizione che vieti agli automobilisti di effettuare il sorpasso di autobus o di altri mezzi pubblici fermi sul ciglio della strada;
- che LE, nel pieno rispetto delle norme, aveva azionato l'indicatore direzionale, verificato che non provenissero autovetture in senso opposto e non vi fossero altri veicoli in sorpasso e, solo dopo, intrapreso la manovra di superamento dell'autobus;
- che la perizia cinematica aveva stabilito che GL aveva cominciato l'attraversamento a passo svelto e guardando verso destra (dunque verso la direzione opposta), per poi rallentare, guardare brevemente a sinistra e riprendere l'attraversamento, sempre con passo svelto, fino al punto d'urto, localizzato in prossimità della linea di mezzeria;
- che tutti i testimoni escussi sul punto avevano confermato che la manovra di attraversamento era stata repentina ed eseguita in un tratto in cui non erano presenti strisce pedonali;
- che LE non aveva superato i limiti di velocità consentiti in quel tratto di strada;
- che, come confermato in dibattimento dal conducente dell'autobus, tutti gli altri passeggeri, una volta scesi, si erano fermati per lasciare ripartire l'autobus;
- che, in sostanza, la condotta del GL era stata imprevedibile e non prevenibile;
- che, di riflesso, l'evento doveva ritenersi conseguenza solo di detta condotta;
- che, in ogni caso, la velocità tenuta dall'imputato doveva essere considerata consona in relazione allo stato dei luoghi dato che stava percorrendo una strada rettilinea ed extraurbana.
4.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'assegnazione della provvisionale, atteso che GL non avrebbe documentato le lesioni subite, ne' sul punto sarebbe stata disposta alcuna perizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente il ricorrente afferma che la Corte di Appello ha errato nel ritenere, con l'ordinanza impugnata, che la procura conferita all'avv. PIERONI non contenesse la specifica finalità di proporre impugnazione.
L'avv. PIERONI era, invero, legittimato a proporre appello perché munito di procura speciale (mandato alle liti) che, pur non facendo espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, poteva essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprendesse anche un siffatto potere.
Questa Corte (cfr. Cass. S.U. 27 ottobre 2004, De Vita) ha escluso che l'articolo 100 c.p.p., comma 3, imponga, per la procura alle liti, una formula contenente la volontà "espressa" di estendere la procura oltre il primo grado del processo.
L'affermazione secondo cui la procura "si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo", contenuta nell'articolo 100 c.p.p., la previsione, in altre parole, di una presunzione, può
giustificarsi - ad avviso della Corte - solo muovendo dal presupposto che per il rilascio della procura non è prevista l'adozione di formule sacramentali.
Ne deriva che è compito dell'interprete stabilire se la formula in concreto utilizzata sia idonea a superare l'anzidetta presunzione. E nella procura in esame è contenuta una formula "in ogni fase e grado del procedimento" che vince la presunzione.
Non manca in formule siffatte l'espressa volontà di estendere la procura all'appello; manca semmai, ma il rilievo è meramente formale, la menzione della parola appello, ma non può certo dirsi che non sia chiara la manifestazione di volontà di estendere l'efficacia della procura anche al secondo grado, atteso che il processo si articola in più gradi.
Erra, però, il ricorrente nel trarre le conseguenze di questa affermazione.
Ritiene, in proposito, il ricorrente che, atteso che la parte civile non può nominare più di un difensore, la nomina di altro difensore in eccedenza non abilita il difensore medesimo al compimento di alcuna attività di rappresentanza e di difesa.
Ne conseguirebbe l'invalidità degli atti eventualmente compiuti nel periodo per il quale la procura non era operativa.
Sicché, nella specie, non avendo GL revocato la nomina dell'avv. PIERONI, tutti gli atti compiuti dal secondo difensore, avv. CILLARIO, compreso l'atto di appello, dovrebbero essere ritenuti invalidi.
L'affermazione non è condivisibile.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, non solo non sussiste nullità alcuna qualora la parte civile sia assistita da due difensori, non prevedendo l'articolo 100 c.p.p. alcuna sanzione processuale (cfr. Cass. 3^ 26 febbraio 1998, Querin, RV 210864), ma soprattutto, in tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente" (cfr. Cass. 5^, 9 febbraio 1999, P.M. in c. Pucciarelli, RV 212763; Cass. 6^, 31 maggio 1994, Avventurato, RV 199436). Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato. Ed è ciò che si è verificato nel caso in esame in cui GL ha espressamente nominato l'avv. CILLARIO (conferendogli, tra l'altro, esplicito mandato ad impugnare la sentenza) e, da quel momento, si è avvalso esclusivamente dell'opera del medesimo.
Correttamente, pertanto, da tale espressa dichiarazione si è desunta la presenza di altra dichiarazione non espressa, quella di revoca della nomina dell'avv. PIERONI.
Deve escludersi, pertanto, l'invalidità degli atti compiuti dall'avv. CILLARIO.
Va solo aggiunto, per completezza, in relazione al "contrasto" che GL era stato invitato a "dirimere" nel dibattimento (ciò che GL aveva fatto, affermando che intendeva essere difeso dall'avv. CILLARIO e revocare la precedente nomina), che, a ben vedere, non vi era alcun contrasto da dirimere, in quanto la persona offesa aveva già effettuato la propria scelta sia con l'espressa dichiarazione di nomina dell'avv. CILLARIO, sia con il conferimento al medesimo della procura ad impugnare la sentenza, sia infine con la propria inequivocabile condotta, dichiarazioni e comportamenti dai quali doveva desumersi l'intervenuta revoca della nomina dell'avv. PIERONI, senza che fosse necessaria un'esplicita "conferma" in dibattimento della persona offesa.
6. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
I giudici, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, hanno ritenuto di attribuire rilievo nel determinismo causale dell'evento alla velocità tenuta dall'imputato al momento dell'incidente.
Il giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida del ricorrente, ai profili di colpa in essa ravvisati ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione.
Non ha, invero, la Corte trascurato di considerare l'anomalia e la repentinità del comportamento del pedone, tant'è che ne ha affermato il concorso di colpa al 60%.
Ha, invece, ritenuto, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che la velocità tenuta dal LE nella circostanza era eccessiva se rapportata alla situazione concreta;
ad una situazione, cioè, caratterizzata dalla necessità di superare l'autobus in uno spazio ristretto oltrepassando la linea continua di mezzeria, dalla circostanza, che il LE aveva pienamente percepito, che in quel momento dall'autobus stavano scendendo i passeggeri e, comunque, dall'insufficiente visibilità determinata dall'ingombro del mezzo. Si trattava, a tutta evidenza, di una situazione che esigeva una particolare prudenza, una condotta che potesse assicurare al conducente la possibilità di arrestare prontamente la marcia del veicolo. Ha, dunque, la Corte territoriale applicato principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Basti ricordare, anzi tutto, che il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone.
L'avvistamento del pedone, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Quanto ai doveri di attenzione del conducente tesi ad avvistare il pedone, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il conducente deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Cass. 4^, 30 gennaio 1991, Del Frate, RV 187055). Detta affermazione va posta in correlazione con altre, non meno significative, come quella secondo cui "ad escludere il carattere repentino ed improvviso dell'attraversamento della carreggiata da parte di pedoni rileva la loro avvistabilità da parte del conducente del veicolo che li ha investiti" (Cass. 4^, 17 gennaio 1992, Arata) o quella secondo la quale "nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente" (Cass. 4^, 9 novembre 1990, Pascali, RV 186076).
7. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
La pronuncia relativa all'assegnazione della provvisionale in sede penale non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto (anche se - è opportuno sottolinearlo - una seppur succinta motivazione è stata, nel caso di specie, fornita).
Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura in suscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (v. ex plurimis Cass. 5^, 18 marzo 2004, n. 4010, Farina, rv 230105).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005