Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2005, n. 44651
CASS
Sentenza 12 ottobre 2005

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Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il conducente ha peraltro l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.

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  • 1Pedone investito in autostrada: di chi è la colpa?
    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2005, n. 44651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44651
Data del deposito : 12 ottobre 2005

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