Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2012, n. 1258
CASS
Sentenza 19 settembre 2012

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Massime1

Il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (Fattispecie nella quale è stata confermata la gravità del quadro indiziario, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti, basato su investigazioni che avevano tratto lo spunto da informazioni confidenziali e corroborate dai risultati delle operazioni di polizia giudiziaria susseguenti).

Commentario1

  • 1L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la
    Beatrice Fragasso · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Obiettivo dichiarato della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. legge Spazza-corrotti) è di «potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione»[1]. Tra gli interventi di maggior rilievo, sul versante degli strumenti investigativi, vi è l'estensione ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura prevista dall'art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146. Con la novella legislativa, uno strumento d'indagine prima circoscritto all'accertamento di reati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2012, n. 1258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1258
Data del deposito : 19 settembre 2012

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