Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 463 del 1959 - che ha esteso agli artigiani l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti - la riscossione dei contributi avviene mediante ruoli esattoriali, che l'art. 3 della legge n. 1533 del 1956 assimila a quelli per la riscossione delle imposte dirette, richiamando anche l'obbligo del cosiddetto "non riscosso per riscosso"; pertanto, essendo l'esattore tenuto a versare all'INPS tutte le somme iscritte nei ruoli, eccettuate quelle di cui dimostri l'inesigibilità, il mancato versamento dei contributi per determinati anni (rilevanti ai fini della verifica del requisito contributivo per conseguire il diritto a pensione) può ipotizzarsi soltanto nel caso di mancata iscrizione dell'artigiano nei ruoli di tali anni oppure nel caso di discarico dei contributi stessi ottenuto dall'esattore per impossibilità di conseguire il pagamento nonostante il tempestivo esercizio delle azioni esecutive contro l'assicurato.
Commentario • 1
- 1. Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblicohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di falso in atti pubblici commesso da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio, in quanto basato sul presupposto che trattisi di atti redatti nell'esercizio delle attribuzioni proprie dei soggetti responsabili, non può essere configurato con riguardo alle firme apposte sui fogli di presenza da dipendenti di un'azienda municipalizzata in quanto costoro – a prescindere dalla mancanza, in essi, della necessaria qualificazione soggettiva – con l'apposizione di dette firme non redigono comunque atti connessi alle loro mansioni, ma assolvono soltanto all'onere loro imposto di provare l'adempimento del sinallagma contrattuale (Sez. 5, 3901/2001). In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Paolo Marchini, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso l'avv. Giorgio Pirani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 9 ottobre 1997-11 marzo 1998, n. 213 del 1998, RGAC n. 38 del 1996, cron. 1022;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Antonietta Coretti per, delega avv. Ponturo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 gennaio 1996, l'INPS proponeva appello avverso la decisione del locale Pretore del 17 novembre - 1 dicembre 1995 che aveva dichiarato il diritto di HI IS al riconoscimento della copertura assicurativa INPS (IVS artigiani) per il periodo 1959-1960, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a conteggiare anche tali periodi ai fini della posizione assicurativa. L'INPS, nel ricorso in appello, deduceva l'illegittimità della decisione pretorile, precisando che la stessa aveva disposto la copertura assicurativa di periodi non coperti da alcuna contribuzione (nè effettiva ne' volontaria).
Dopo aver sottolineato che, in ogni caso, i contributi dovevano considerarsi prescritti, l'Istituto aggiungeva che non era stata raccolta prova alcuna in ordine ad una eventuale responsabilità della Cassa Mutua Artigiani o dello stesso Istituto, in ordine alla mancata copertura dei due anni di contribuzione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione artigiani).
Con sentenza 9 ottobre 1997, depositata il 16 marzo 1998, il Tribunale di Grosseto rigettava l'appello dell'Istituto, confermando la decisione di primo grado, richiamando le risultanze della consulenza tecnica di ufficio disposta in grado d'appello. Il Tribunale ravvisava nella vicenda assicurativa del HI un errore o comunque una omissione della Cassa Mutua Artigiani, ente che operava con l'Istituto in forza di un rapporto di mandato. Da tale premessa, i giudici di appello traevano la conseguenza della responsabilità dell'INPS - nella sua qualità di mandante - superando anche l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'Istituto.
Avverso tale decisione propone ricorso l'INPS con due motivi. Resiste il HI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 4, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959 n. 463 e 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (art. 360 n. 3 codice di procedura civile).
I contributi del HI erano in ogni caso prescritti, sicché il Tribunale aveva errato stabilendo che gli stessi fossero comunque accreditati all'interessato.
Tra l'altro, nel caso degli artigiani non è neppure applicabile il congegno previsto dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento di una riserva matematica da parte dell'assicurato per i contributi versati e prescritti).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2058 codice civile, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe violato l'art. 2058 codice civile condannandolo al risarcimento del danno in forma specifica quando ciò non era possibile.
Non vi era la prova che il HI avesse presentato la domanda di pensione, con la conseguenza che anche il danno pensionistico appariva futuro ed incerto.
Quanto alla colpa dell'INPS, secondo il ricorrente, non era stato affatto dimostrato che i contributi non fossero stati nuovamente iscritti a ruolo e che comunque gli stessi non fossero stati pagati dall'assicurato HI.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono infondati.
I giudici di appello hanno dato atto che il HI è sempre stato regolarmente iscritto nell'albo delle imprese artigiane sin dal 7 aprile 1957 senza alcuna interruzione fino al 1997, ed hanno spiegato il mancato accredito dei contributi per i due anni (1959-1960) con uno sgravio contributivo disposto per errore dalla Cassa Mutua Artigiani (spiegabile forse con la circostanza che il HI aveva operato come ditta individuale dal 1957 all'ottobre 1959, quindi come socio di una società di fatto dal 1959 fino al 1978 e, infine, nuovamente come ditta individuale dal 1979 al 1997). Come esattamente ha rilevato anche il primo giudice, a seguito dell'estensione della assicurazione obbligatoria Invalidità, vecchiaia e superstiti (I.V.S.) agli artigiani (legge 4 luglio 1959 n. 463), l'INPS delegò la Federazione nazionale della Cassa Mutua di
Malattia degli Artigiani a riscuotere i contributi stessi. La Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Grosseto continuò a servirsi delle esattorie comunali per la riscossione sia dei contributi malattia che dei contributi IVS.
Dalle risultanze della consulenza tecnica disposta in grado di appello è emerso che la Cassa Mutua procedette in modo errato alle operazioni di sgravio per il HI, per evitare una duplicazione di contributi (come ditta individuale e come società di fatto). Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che dall'errore del rappresentante-mandatario derivasse la responsabilità del rappresentante mandante, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto del HI a vedersi riconoscere la copertura assicurativa I.V.S. per gli artigiani per gli anni 1959 e 1960.
Questa Corte, in una precedente decisione, ha affermato il principio secondo il quale, per effetto del disposto dell'art. 4 della legge 11 giugno 1959 n. 463 - la quale ha esteso agli artigiani l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti - la riscossione dei contributi dovuti dagli assicurati avviene mediante ruoli esattoriali, ruoli che l'art. 3 della legge n. 1533 del 1956, cui l'articolo citato rinvia, assimila a quelli per la riscossione delle imposte dirette, richiamando anche l'obbligo del cosiddetto "non riscosso per riscosso".
Consegue che - essendo l'esattore tenuto a versare all'INPS tutte le somme iscritte nei ruoli, eccettuate quelle di cui dimostri l'inesigibilità - il mancato versamento dei contributi assicurativi per determinati anni - rilevante ai fini della verifica del requisito contributivo dell'assistito al fine del conseguimento del diritto a pensione - può ipotizzarsi soltanto nel caso di mancata iscrizione dell'artigiano nei ruoli di tali anni oppure nel caso di discarico dei contributi stessi ottenuto dall'esattore per impossibilità di conseguirne il pagamento nonostante il tempestivo esercizio delle azioni esecutive contro l'assicurato (Cass. 30 novembre 1985 n. 6002). Tale principio deve essere riaffermato nel caso di specie, nel quale è da escludere - perché neppure ipotizzato dall'INPS - che il HI si sia reso moroso nei versamenti richiesti nel periodo 1959-1960 risultando, per contro, che egli fu regolarmente iscritto nell'albo degli artigiani senza alcuna interruzione dal 1957 al 24 marzo 1997.
In ordine alla denunciata violazione dell'art. 2058 codice civile, è infine da dire che solo la corretta ricostruzione della posizione assicurativa poteva garantire all'assicurato di poter godere pienamente del proprio diritto e che essa era sicuramente possibile in considerazione della qualità del mandante (Istituto previdenziale), responsabile dell'errore della Cassa Mutua Artigiani. Il HI ha precisato che il mancato riconoscimento della contribuzione per gli anni 1959 e 1960 ebbe a impedirgli di conseguire la pensione di anzianità sin dal 31 dicembre 1993, sicché il danno pensionistico non può neppure definirsi, secondo l'assunto dell'INPS, futuro ed incerto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, considerato che il controricorso del HI è tardivo e che il suo difensore non ha partecipato all'udienza odierna.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001