Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è ammissibile la revoca del consenso del P.M. per errore determinante sulla qualificazione giuridica del fatto che intervenga dopo il perfezionamento dell'accordo tra le parti, ma prima della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2008, n. 24352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24352 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/03/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 530
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 43153/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AS FLAVIO, n. il 5/9/1974, difeso dall'Avv.to di fid. di uff.;
MOLINO GIANMARCO, n. il 10/11/1969;
avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in esito all'udienza del 29/9/2004;
letti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi i motivi nuovi e la memoria;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal Consigliere Dr. Gaetanino Zecca;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avvocato Bisi Aldo (per Dal Maso) e l'Avvocato De Angelis Roberto (per Molino) i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati.
PREMESSO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29/9/2004 riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato i due imputati alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno per i reati di lesioni colpose gravi aggravate in concorso e per omissione di soccorso aggravata in concorso, tutti unificati nel vincolo della continuazione. Contro così fatto provvedimento proponevano ricorso per Cassazione i due imputati i quali concludevano per l'annullamento del provvedimento impugnato.
All'udienza pubblica del giorno 11/3/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto.
RITENUTO IN DIRITTO
La vicenda assunta ad oggetto del processo, è correlata ai morsi di tre cani pitbull liberi e senza museruola che aggredirono la parte lesa. Secondo due sentenze di merito la parte lesa fu lasciata sanguinante sul marciapiedi dai due proprietari dei cani che fuggirono ma furono successivamente identificati. Ai morsi residuò una incapacità generale del 30% permanente che la Corte di appello non ritenne di utilizzare ai fini della contestazione delle lesioni V gravissime ritenendo che si trattasse di percentuale di danno rilevante ai soli fini risarcitori. I due imputati ammisero al dibattimento i fatti, ma non l'omissione di soccorso. La Corte di appello qualificato il fatto di cui al capo 1 quale lesioni colpose gravi esclusa la continuazione fra i delitti contestati e ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cooperazione colposa (art. 113 c.p.) anziché quella del concorso (art. 110 c.p.), ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 per aver consumato l'omissione di soccorso al fine di occultare il reato di lesioni colpose e conseguirne l'impunità, determinava la pena in mesi 5 di reclusione ciascuno per il delitto di cui al capo 1 e in mesi 4 di reclusione per il delitto di cui al capo 2 così irrogando la (minor) pena complessiva di mesi 9 di reclusione per ciascuno degli imputati e confermando nel resto la sentenza impugnata (salva la correzione di errore materiale del capo di imputazione dal quale era eliminata la continuazione). La Corte riteneva la subvalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, e applicava per la omissione di soccorso il massimo della pena edittale del tempo, a fronte della gravità delle ferite e della assoluta mancanza di solidarietà dimostrata.
Il ricorrente DA AS propone sette motivi di ricorso ma in linea generale critica severamente la sentenza di primo grado con le ordinanze che la hanno preparata e la sentenza di appello che avrebbe conservato una sentenza di condanna scaturita da errori singolari. Il ricorrente denunzia:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
inosservanza di norme processuali per avere il primo giudice (con la convalida sul punto della sentenza di appello) disatteso l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza spogliarsi del processo ex art. 34 c.p.p. e aver ritenuto revocabile il consenso prestato dal PM al patteggiamento. Il ricorrente propone con questo motivo la conclusione di applicazione della pena patteggiata.
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità posto che il giudice del primo grado rifiutando la memoria difensiva che la difesa avrebbe voluto depositare ex art. 121 c.p.p. aveva violato diritti della difesa determinando la nullità della successiva sentenza.
3) Nullità del procedimento per nullità della modifica della imputazione in sede predibattimentale anziché nel corso della istruzione dibattimentale ex art. 516 c.p.p. riproposta in appello e per nullità insanabile prodotta dalla modifica intervenuta dopo la adesione del P.M. al patteggiamento;
4) Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza di appello erroneamente individuato una cooperazione colposa laddove il caso riguardava un concorso di fatti colposi indipendenti.
5) Erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del delitto di omissione di soccorso;
6) Erronea applicazione della legge penale a causa di insussistenza dell'aggravante della colpa cosciente;
7) Erronea applicazione della legge penale per omessa pronunzia su un motivo di gravame con riguardo alla quantificazione della percentuale di danno.
Il ricorso del Molino si arricchisce di motivi nuovi e memoria a migliore illustrazione dei primi 2 motivi:
1. irrevocabilità del consenso prestato dal P.M. (illustrata più ampiamente in memoria);
2. nullità della modifica dei capi di imputazione per essere stata la modifica, consentita dall'art. 516 c.p.p. nel solo caso in cui il fatto contestato risulti diverso all'esito delle emergenze della istruttoria dibattimentale,effettuata in fase anteriore a tale istruttoria (maggiore illustrazione in memoria).
3. nullità del procedimento.
Il primo e il terzo motivo del ricorso Dal Maso sono infondati posto che orientano le censure espresse, su una statuizione di primo grado rispetto alla quale secondo il testo della sentenza medesima "la difesa degli imputati non contestava minimamente le decisioni assunte (con l'ordinanza 29/5/2003, in ordine alla ritualità della revoca del consenso del PM al patteggiamento) ne' eccepiva alcunché semplicemente chiedendo termine in ordine alle nuove contestazioni elevate. Dagli atti non risulta che il primo giudice, confermato dal giudice di appello, abbia disatteso l'istanza di applicazione di pena concordata, ma risulta una vicenda processuale diversa alla quale le censure mosse col ricorso che ne occupa, non si attagliano. Invero in primo grado, e con citazione diretta a giudizio, il P.M., dopo aver prestato consenso ad una ipotesi di accordo per la pena, aveva proceduto a nuove contestazioni e aveva ritirato il consenso. Il Tribunale prima e la Corte di appello poi ritennero quel consenso inficiato da errore, rimediato dalla successiva contestazione e dunque mai formato il patto irretrattabile x art. 444 c.p.p.. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte la revoca del consenso del PM non è consentita, ma ciò è affermato per ogni revoca che produca un effetto abnorme costituito dalla regressione del procedimento. Nel caso di specie il ricorrente non denunzia alcuna regressione. La concreta vicenda del patteggiamento che vide un primo consenso del PM, poi la revoca di quello con una ulteriore contestazione e, infine, lo svolgimento del processo al di fuori della sua conclusione anticipata ex art. 444 c.p.p., impone, nella sintesi necessaria di ogni motivazione, alcune messe a punto. Nel caso concreto non fu contestato alcun fatto nuovo emerso a dibattimento, sicché è un fuor d'opera menzionare la regolazione dell'art. 516 c.p.p.. La vicenda determinò la individuazione ad opera del PM di un suo errore sulla qualificazione giuridica dei fatti e dunque una evidenza della contrarietà del patto a norme imperative e una evidenza dell'errore determinante del consenso prestato. Il patto non ha efficacia finché non è ratificato dalla sentenza del giudice e dunque la revoca del consenso intervenne si dopo l'incontro dei consensi, ma in una fase in cui il negozio, diversamente da quello di diritto civile che si perfeziona con l'incontro di proposta e accettazione, non era ancora concluso e costituiva solo una proposta concordata. Il consenso dato al patteggiamento è ritenuto in genere (e dunque non in via assoluta) irretrattabile, ma tale irretrattabilità deve essere esclusa nel caso di consenso invalido secondo le regole generali che disciplinano il negozio giuridico e in particolare l'art. 1418 c.c. e, per una ipotesi gradata, l'art. 1429 c.c., comma 1, n. 4, fatta salva la non applicabilità nel processo penale dei rimedi civili per i casi di nullità o annullabilità del negozio. Nel caso concreto non fu il giudice a respingere l'ipotesi di accordo perché fondato su qualificazione erronea dei fatti, ma lo stesso PM ritirò il suo consenso una volta presa consapevolezza di questa erroneità. Tanto esclude anche ogni profilo di incompatibilità rispetto al processo del giudice che non ebbe a respingere la proposta di accordo. In ordine alla incompatibilità è da ricordare che è restata senza censura l'affermazione di sentenza di primo grado (da ritenere costitutiva dell'unico compendio motivazionale di condanna concluso con la motivazione di appello) secondo la quale il primo giudice non aveva preso contezza degli atti del PM.
Il secondo motivo è generico e come tale deve essere rigettato. Infatti la sentenza di primo grado afferma che la riconosciuta facoltà di depositare una memoria difensiva non fu mai esercitata e tale duplice affermazione (sul riconoscimento del diritto della difesa e sul mancato esercizio di un tale diritto) di sentenza, avrebbe richiesto puntuale censura della sentenza di appello che la aveva fatta propria, ma tale puntuale censura è mancata e con essa la certezza della violazione di un diritto fondamentale della difesa. Anche il quarto motivo del ricorso Dal Maso deve essere rigettato. La motivazione, riccamente circostanziata in ordine ai comportamenti dei due proprietari di cani durante e dopo il primo fatto reato) in ordine alla mancanza di un progetto comune degli imputati per la violazione delle norme penali contestate (più persone concorrono nel medesimo reato), ha dimostrato compiutamente il convergere consapevole della autonome omissioni dei due imputati nella determinazione delle lesioni non volute (evento cagionato dalla cooperazione di più persone) e, salva una inammissibile prospettazione di una ricostruzione alternativa in punto di fatto, la decisione censurata è anche su tale questione conforme a diritto (si veda Cassazione Penale Sez. 4, sent. n. 40205 del 13 ottobre 2004 secondo la quale la cooperazione nel delitto colposo di cui all'art.113 c.p. si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto).
In particolare, ai fini di una prospettata diversificazione delle responsabilità, la sentenza di appello ha dimostrato l'indissolubile rapporto causale tra aggressione di tutti e tre i cani, attacco che provocò con la caduta della vittima la eliminazione di ogni sua possibilità di fuga o di difesa, aggressione al braccio e gestione complessiva dei tre animali. La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello, ha accertato in fatto che le due femmine pitbull, mordevano la vittima alle gambe mentre il pittbull maschio lo azzannava alla testa e al braccio destro).
La quinta censura è priva di qualsiasi fondamento. La omissione di soccorso e anzi la fuga con comportamenti intesi a raggiungere l'impunità, la confutazione delle tesi difensive circa la ricevuta assicurazione del sopraggiungere di una ambulanza, la misurazione del lungo tempo nel quale la vittima rimase di notte sanguinante senza soccorso, costituiscono adeguato supporto alla statuita condanna per questo titolo di reato. Il sesto motivo è egualmente infondato. Lo snodarsi della vicenda in due episodi di diverso grado di manifestazioni di aggressività dei cani, non adeguatamente considerata dai due imputati è scandagliato dalla prima sentenza che, si ripete, costituisce unico compendio motivazionale con la sentenza di appello. La prima sentenza descrive ancora una distratta presenza dei due giovani proprietari che si decidevano a intervenire solo dopo che la vittima era stata azzannata e urlava. L'aggravante della colpa cosciente asserita dalla sentenza di appello è adeguatamente motivata e riscontrata nelle due motivazioni che mai sono unitariamente considerate nei motivi di censura per le parti che costituiscono unicum motivazionale.
Il settimo motivo deve egualmente essere rigettato posto che la Corte di appello certamente esclude la formazione di giudicato penale su qualsiasi percentuale di danno da verificare in sede civile per espresso rimando di motivazione.
RICORSO MOLINO:
Le stesse ragioni fin qui sviluppate comportano il rigetto per infondatezza dei motivi 1 (ricorso, motivi nuovi), 2 e 3 del ricorso Molino, dovendosi solo aggiungere che il PM non operò contestazione di fatti nuovi ma emendò la qualificazione giuridica dei fatti già contestati.
Tutto ciò premesso i reati addebitati e accertati sono estinti da intervenuta prescrizione che si verificò il 29/8/2007 secondo la norma più favorevole agli imputati. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati addebitati per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008