Articolo 217 del Codice penale
Articolo 206Articolo 218
Versione
1 luglio 1931
Art. 217.

(Durata minima)

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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