Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 86. Richiesta di esclusione del responsabile civile 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile puo' essere proposta dall'imputato nonche' dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta puo' essere proposta altresi' dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
2. La richiesta puo' essere proposta altresi' dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Commentari • 38
- 1. Vendita dei beni confiscati: i chiarimenti del Ministero della GiustiziaAccesso limitatoSara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2024 · 144.56352
Giurisprudenza • 99
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2024, n. 17549Provvedimento: […] CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato l'unico motivo, che lamenta l'omessa esclusione del responsabile civile ai sensi dell'art. 86 c.p.p., comma 2. f___ 3 2. […] Ne discende che, trattandosi di responsabile civile citato in giudizio dalle parti private a fini risarcitori, stante la configurabilità dei richiamati presupposti di legge che ne imponevano, a sua richiesta la sua esclusione dal processo, i 4 giudici di merito hanno erroneamente applicato la disciplina di cui all'art. 86 cod. proc. pen., comma 2, rigettando la relativa richiesta. 4. […]Leggi di più...
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