Articolo 86 del Codice di procedura penale
Articolo 71Articolo 72 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 86. Richiesta di esclusione del responsabile civile 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile puo' essere proposta dall'imputato nonche' dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta puo' essere proposta altresi' dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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