Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la Semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità per il voto di cui all'art. 570 cod. pen., allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 25.6.1999
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno OLIVA - Consigliere N. 1245
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola MILO - Consigliere N. 13394-99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da FE RA, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 2.12.1998. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe VENEZIANO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La CORTE osserva:
Con sentenza del 2.12.1998 la Corte d'Appello di Catania confermava integralmente la sentenza del Pretore di Giarre del 5.6.1993, recante condanna del FE RA alla pena di mesi due di reclusione e lire duecentomila di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 570 cpv. cod. pen., per aver abbandonato il domicilio domestico e per essersi sottratto all'obbligo di prestare alla moglie e ai figli minori FE RI e LV i mezzi di sussistenza. Ricorre per cassazione il FE e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità, dovendosi valutare l'impedimento dell'imputato all'osservanza dei suoi doveri in relazione allo stato di malattia e alla condizione di disoccupato, per la dimostrazione della quale era stata richiesta la rinnovazione del dibattimento, immotivatamente negata.
Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte d'Appello ha ritenuto provato:
- l'impossibilità da parte della moglie dell'imputato, ES IA, di far fronte, con le minime retribuzioni per lavori saltuari ed occasionali svolti, ai bisogni sia personali che del nucleo familiare, fino a dover ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari per l'assoluto disimpegno del coniuge, da cui viveva separata, a fornire in qualsivoglia misura il contributo di mantenimento per la prole, fissato dal Presidente del Tribunale di Catania, in data 23.10.1989, in lire seicentomila mensili;
- l'assenza dei caratteri di gravità e serietà della malattia, di cui era affetto il FE RA, tale da impedire lo svolgimento di attività lavorative, dovendosi escludere che la dedotta patologia di ulcera duodenale fosse idonea a far ritenere quantomeno grandemente diminuite le capacità lavorative dell'obbligato;
- l'irrilevanza dell'allegazione dello stato di disoccupazione, non incidendo sull'obbligo di attivarsi a mettere a frutto le proprie capacità lavorative e di guadagno e non dimostrandosi compiutamente che l'imputato non aveva alcuna capacità di reddito e contributiva al fine di soddisfare i bisogni della propria famiglia. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione, con le pronunce che di seguito si riportano, hanno fissato il principio per il quale "in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensi di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre", (Cass., SS. UU., n. 930, 29.1.1996, ric. Clarke, rv. 203428) e hanno stabilito anche che "ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica", (Cass., SS. UU., n. 16, 22.10.1996, ric. Di Francesco, rv. 205621). La Corte d'Appello, per quel che risulta dal testo del provvedimento impugnato ha esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, ha fornito una risposta esaustiva alle obiezioni mosse dalle parti, escludendo di dover integrare la prova dibattimentale acquisita, ed ha ritenuto sulla base della corretta interpretazione degli elementi probatori e della corretta applicazione delle regole della logica di scegliere le conclusioni esposte anziché altre. Infatti, il giudizio di merito risulta agganciato ad obiettive risultanze probatorie e ad argomentazioni (certezza dello stato di bisogno della moglie, impossibilitata a provvedere con gli occasionali redditi da lavoro saltuario ai bisogni propri e della famiglia;
necessità da parte della stessa di far ricorso all'aiuto economico dei propri familiari per provvedere al necessario sostentamento della prole minorenne, insussistenza nell'imputato di uno stato di malattia impeditivo dello svolgimento di attività lavorativa, mancanza di prova di una incapacità contributiva del medesimo) che giustificano la validità della motivazione, che risulta essere espressione di concrete ragioni rapportate allo specifico caso in esame.
Del resto, la Corte d'Appello ha correttamente applicato i principi interpretativi, reiteratamente affermati da questa Corte Suprema di Cassazione, in ordine ai limiti temporali e fattuali dell'influenza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell'obbligato. La quale "vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto", (rv. 211258, ric. Giannetti), e, pertanto, "la responsabilità per omessa pre8tazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente",(rv. 204493, ric. Cangelli).
Invero, reiteratamente questa Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio interpretativo per il quale "l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione", (rv. 187313, ric. Patruno). Pertanto, la indicazione della condizione di disoccupato non è di per sè solo sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dello imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, e non esime da responsabilità, incombendo pur sempre all'imputato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.
In ragione di tanto non è consentito al ricorrente opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, seppure in via di probabilità altrettanto logica.
In conclusione, circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato", il sindacato di legittimità porta a ritenere, nel caso di specie, che a base della pronuncia esiste un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non è puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici.
Nè, restando escluse dal controllo di legittimità le deduzioni che riguardano l'interpretazione, la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, può dubitarsi che la verifica debba ritenersi conclusa in punto di sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione anche in ordine alla completezza della prova acquisita al dibattimento. Invero, deve applicarsi in proposito il principio interpretativo reiteratamente affermato da questa Corte Suprema di Cassazione, per il quale, come di recente si è espressa questa stessa Sezione Sesta, "la disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come 'assolutà per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata", (rv. 210917).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2000