Sentenza 22 marzo 2011
Massime • 1
La testimonianza indiretta che faccia riferimento, per la conoscenza dei fatti, ad un imputato è utilizzabile al di fuori della regola che impone, a richiesta di parte, la deposizione del soggetto di riferimento, dovendosi comunque dare adeguatamente conto delle eventuali ragioni a sostegno della credibilità e veridicità del dichiarato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2011, n. 17107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17107 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 22/03/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 898
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 38203/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC AR N. IL 14/04/1960;
avverso la sentenza n. 8620/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Ariano Irpino giudicava con il rito ordinario CC AR Imputato del reato di ricettazione di alcuni computer, con la recidiva reiterata e specifica, fatti avvenuti in Ariano Irpino in data 15.11.1998;
al termine del giudizio l'imputato veniva condannato con sentenza del 07.10.2005 alla pena ritenuta di giustizia, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2;
La corte di appello di Napoli investita del gravame, confermava la decisione impugnata con sentenza del 25.03.2010;
L'imputato ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c). 1)-il ricorrente censura la decisione impugnata perché l'intero processo sarebbe stato viziato dalla circostanza che la prima udienza del 09.02.2010 era stata rinviata a quella del 25.03.2010 in quanto la citazione non aveva rispettato il termine di gg. 20 liberi;
-il mancato rispetto del termine a comparire non aveva consentito al giudicante di dichiarare la contumacia dell'imputato sicché quest'ultimo non poteva considerarsi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater c.p.p., comma 2; ne derivava che non era sufficiente l'avviso dato al difensore del disposto rinvio ma occorreva, a pena di nullità assoluta, una nuova notifica all'imputato non comparso in giudizio;
2)-la sentenza era da censurare per avere respinto le eccezioni con le quali si eccepiva: -l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali di IA IM (che aveva affermato di avere appreso dal coimputato LZ LE che quei computers gli erano stati consegnati dall'odierno ricorrente CC) e - l'inammissibilità di acquisizione del verbale di interrogatorio del LZ LE (che aveva confermato la circostanza in sede di indagini preliminari);
-la corte di appello aveva omesso di considerare che, poiché il coimputato SA non era stato sentito in dibattimento a conferma di quanto da lui confidato al IA, la testimonianza di quest'ultimo, essendo "de relato", non era utilizzabile ex art. 195 c.p.p.;
-per altro, l'interrogatorio del LZ non poteva essere acquisito in atti ex art. 513 c.p.p. e non poteva essere utilizzato per il divieto dell'art. 526 c.p.p., comma 2, atteso che egli, per sua libera scelta, si era sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore;
3)-la decisione era da censurare anche per avere utilizzato le dichiarazioni del maresciallo NE che, in violazione dell'art. 62 c.p.p., aveva riferito sul contenuto dell'interrogatorio del coimputato LZ;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato atteso che la violazione del termine a comparire di venti giorni, stabilito dall'art. 601 c.p.p., comma 3, comporta una nullità relativa, che resta sanata se non eccepita entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. (Cassazione penale, sez. 6, 10/03/2009, n. 24253) e non risulta che all'udienza del 09.02.2010 ovvero a quella successiva del 25.03.2010, prima della conclusione delle questioni preliminari, sia stata formulata tale eccezione. Il secondo, invece, è fondato.
Riguardo alla testimonianza "de relato" non è prevista l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, ma è soltanto stabilito che il giudice disponga, a richiesta dell'imputato, l'audizione di coloro che direttamente sono a conoscenza dei fatti stessi;
(Cass. Pen. Sez. 1, 25.02.1991). Risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito della richiesta avanzata ex art. 195 c.p.p., il Tribunale aveva disposto l'esame del SA che, però, non era comparso;
tale circostanza comporta due distinte valutazioni:
a)-le dichiarazioni "de relato" del IA erano comunque utilizzabili atteso che la "fonte" era costituita da un coimputato (SA) nello stesso reato;
b)-le dichiarazioni del SA, invece, non erano utilizzabili stante il divieto di lettura di cui all'art. 513 c.p.p. ed il mancato consenso della difesa dell'imputato.
Deve ritenersi infondato il motivo proposto dal ricorrente allorché sostiene che il mancato esame dell'imputato SA rendeva inutilizzabile la testimonianza "de relato" di quest'ultimo ex art.195 c.p.p.;
infatti, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia (come nella fattispecie) persona che rivesta la qualità di imputato, tale norma non può trovare applicazione. (Cass. pen. sez. 6 11.05.2005 n. 33750). Si è osservato nella citata decisione che: "alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di testimoni della locuzione "chiamate a deporre" di cui al comma 1 della norma in esame, espresso riferimento al - testimone "che abbia una diretta conoscenza dei fatti" contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice, mancata previsione dell'esame dell'imputato nei casi di cui all'art. 195 c.p.p., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall'art. 210 c.p.p., comma 1) si sommano quelle di natura sistematico - interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell'art. 494 c.p.p., "ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, ed, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime (v. Sez. 1, 22 settembre 1998, Trovato). Un principio che conserva validità anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo, in quanto, in tal caso, la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione;
con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale (Sez. 5, 25, marzo 2004, Sappracone)". La Corte di appello ha fatto buon uso solo in parte di tali principi laddove ha affermato, correttamente, che la disciplina dell'art. 195 c.p.p. non era applicabile perché il SA era coimputato nello stesso processo, ma ha errato laddove ne ha tratto la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni di quest'ultimo, in violazione dell'art. 513 c.p.p. stante il mancato consenso dell'altro coimputato CC. Nella specie, dunque, la testimonianza del IA, non colpita dal divieto di inutilizzabilità dell'art. 195 c.p.p., poteva essere valutata ma il giudice aveva l'onere di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducevano a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone, atteso che si trattava di fatti dei quali il medesimo aveva avuto conoscenza da persona per la quale non vi era obbligo di testimoniare, applicandosi in questo caso i principi già affermati per il caso in cui l'esame della "fonte" sia impossibile. (Sez. 2, 17, gennaio 1997, Accardo). Deve ritenersi, infatti, che le due ipotesi: - di fonte la cui escussione sia divenuta impossibile ovvero: - di fonte per la quale non vi sia obbligo di testimoniare, siano assimilabili anche considerando la linea interpretativa espressa da questa Corte, secondo cui, pur individuando l'art. 195 c.p.p. solo tre casi di impossibilità di audizione della fonte cui non consegue la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati nella pratica (e - si aggiunge ora - in forza dell'operatività di divieti legislativi, quale, appunto, l'incompatibilità a testimoniare della fonte) altri casi di impossibilità oggettive, analoghi a quelli elencati dal legislatore (v., Sez. 4, 12 giugno 2003, Postiglione). La Corte di appello avrebbe dovuto procedere, con le cautele sopra ricordate, alla valutazione delle dichiarazioni del solo teste IA, con esclusione di quelle del coimputato SA, onde verificare l'eventuale responsabilità penale dell'imputato CC alla luce di tale limitato quadro probatorio salva, ovviamente, la possibilità di esercitare i poteri di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. disponendo l'esame - ove ritenuto necessario - del coimputato SA.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Consegue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011