Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/1993, n. 8825
CASS
Sentenza 27 maggio 1993

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Massime4

Il giudicato si forma sui capi e sui punti della decisione come espressa in dispositivo e non sugli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto. Tali elementi possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio, senza che l'opinamento di un giudice possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dalle deduzioni della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto.

La massime esperienza sono "regulae juris" e, come tali, preesistono al giudizio. (Nella specie la S.C. ha escluso la colpa degli imputati, ritenuta dalla Corte di merito, in quanto il giudizio di fatto espresso dalla sentenza impugnata era stato fondato su una regola formulata per il caso di specie dopo l'accadimento).

Non sussiste una situazione di conflitto nel caso in cui il giudice, pronunciando la decisione di merito, espressa dal dispositivo, abbia ritenuto pacificamente la propria competenza e solo in motivazione, in evidente "obiter" ed in contrasto con la volontà espressa dal dispositivo, l'estensore abbia sviluppato una serie di considerazioni. Queste, infatti, non impegnano il "decisum", poiché la motivazione della sentenza penale spiega il dispositivo, ma non lo modifica.

Lo strumento logico di individuazione del nesso di causalità tra comportamento ed evento è rappresentato dalla valutazione, applicandosi regole di esperienza, sul fatto che l'evento si sarebbe verificato, o no, se fosse intervenuta o meno una condotta umana. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza del rapporto di causalità tra evento di disastro aereo e condotta di ingegnere, imputato di avere previsto imprudentemente e contro la consuetudine, due velocità in condizioni di ghiacciazione idonee a confondere la mente dei piloti, in quanto l'equipaggio di condotta dell'aereo non si pone proprio il problema dell'adeguamento della velocità alle condizioni di ghiacciazione).

Commentario1

  • 1Migranti morti nella traversata: giurisdizione italiana? (Cass. 31652/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 agosto 2021

    Costituisce valido criterio di collegamento per l'operare incondizionato della giurisdizione penale italiana (rectius: per l'applicazione universale della legge penale italiana) il traffico organizzato di migranti commesso fuori dal territorio nazionale, ma che fin dalla sua programmazione è destinato ad avere effetti sul territorio nazionale per mezzo dell'approdo sulle coste italiane, eventualmente conseguito tramite il salvataggio da parte delle autorità preposte. Va applicata della legge penale italiana al delitto di omicidio doloso plurimo commesso in "alto mare" per il principio di tendenziale universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3 c.p., comma 2, secondo il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/1993, n. 8825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8825
Data del deposito : 27 maggio 1993

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