Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le "leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di "disancoramento" del feto meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).
Commentario • 1
- 1. Il nesso di causalità e la colpaAccesso limitatoEmanuele Zanalda · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2003, n. 37473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37473 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
1. Dott. OLIVIERI RENATO Presidente
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere
3. Dott. VISCONTI SERGIO Consigliere rel.
4. Dott. ROMIS VINCENZO Consigliere
5. Dott. PALMIERI ETTORE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU CO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8.11.2002 della Corte di Appello di BA;
udita la relazione del consigliere dotto. SERGIO VISCONTI;
sentito il P.G. in persona del dott. ANTONIO GIALANELLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito, per le parti civili CC GI e IC IA, l'avv. EFISIO FIGUS DIAZ, in sostituzione dell' avv. FRANCESCO PAOLO SISTO, che ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza e per il rimborso delle spese del giudizio di cassazione;
sentito, per la responsabile civile Azienda sanitaria locale BA/1, l'avv. FRANCO PIGOLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.11.2002 la Corte di Appello di BA, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa il 31.10.2001 dal Tribunale di Trani - sezione distaccata di Andria - dichiarò RU ME colpevole del delitto di cui all'art. 590, comma 2, c.p. per avere, nella qualità di sanitario che assistette la paziente IC IA durante il parto, causato, per imperizia, negligenza, e, comunque, per inosservanza delle regole della scienza medica consistita nel non avere correttamente effettuato le manovre di disimpegno del nascituro, lesioni gravi al figlio della IC, CC Lamberto, consistite nella sezione totale delle radici C5 e C6 del plesso branchiale di sinistra (fatto commesso in Andria il 3.9.1995), e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannò alla pena di mesi uno di reclusione, con i benefici di legge, nonché, unitamente al responsabile civile A.S.L. BA 1, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento in loro favore di una provvisionale di euro 103.000,00.
La Corte ritenne la colpa commissiva dell'imputato per avere effettuato l'unica manovra che non va assolutamente compiuta per il c.d. "disancoramento" del feto, rimasto con la testa fuori dal grembo e le spalle all'interno, e cioè quella di tirare il capo del bambino che fuoriesce dalla vulva.
Il giudice di secondo grado ritenne che il dott. RU eseguì tale manovra, erronea e dannosa per il bambino, in base alla testimonianza di tale sig.ra EP, zia della IC, giudicata inattendibile dal Tribunale, ed, al contrario, credibile dalla Corte di Appello.
Inoltre, la colpa del dott. RU venne ravvisata anche nel fatto che il predetto sanitario aveva seguito la partoriente per tutto il periodo finale della gravidanza, e ben sapeva le dimensioni del feto, che avrebbe potuto procurare gravi difficoltà di uscita dall'alveo pelvico, e quindi si trattava di evento certamente non imprevedibile, che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi. Il difensore del dott. RU ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, chiedendone l'annullamento senza rinvio per erronea applicazione degli artt. 40, 42, 43 e 590 c.p., nonché per manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha rilevato che il perito nominato dal Tribunale aveva prospettato come ipotesi attendibile o probabile, ma priva di riscontri certi ed inconfutabili, quella ritenuta come certa dalla Corte di Appello. Inoltre, nessuna delle varie manovre di emergenza previste dalla scienza medica erano certamente salvifiche, ma comportavano rischi anche superiori al danno subito dal neonato. Correttamente il giudice di primo grado aveva evidenziato che l'evento di danno deve essere acclarato in termini di assoluta certezza per la determinazione della sussistenza della colpa professionale, accertamento che mancava nella fattispecie. Il ricorrente ha, poi, lamentato come il riferimento alla lacunosità della cartella clinica fosse stato male interpretato dal giudice di appello come un "affossamento", e, soprattutto la valorizzazione della testimonianza di EP RO, da ritenersi inattendibile sia perché zia della IC, sia perché la sua presenza in sala parto non era stata indicata da nessun testimone, e neppure in querela. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per ciò che concerne il vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p., e cioè l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40, 42, 43 e 590 c.p., il ricorrente ha sostenuto che, nella specie, non si ravvisa l'assoluta certezza della colpa, né la dipendenza causale dell'evento da una scorretta manovra compiuta dal dott. RU al momento dell' estrazione del feto dall'alveo materno. I giudici di appello hanno ritenuto la sicura responsabilità del ginecologo per avere scelto "tra la varie manovre possibili, l'unica che non va assolutamente compiuta, anche se è forse la più istintiva, e cioè quella di tirare il capo del bambino che fuoriesce dalla vulva" (pag. 5 della sentenza).
Essendo, pertanto, pacifico che la colpa attribuita al ricorrente non consiste in una condotta omissiva, bensì commissiva, va considerato che "in tema di responsabilità per delitto colposo posto in essere nell'esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella più agevole, ma poco sicura, invece dell'altra, più accurata e meno rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta imprudente" (Cass.
9.7.2001 n. 36590; conforme Cass.
2.10.1990 n. 14446). Ne consegue che il principio ritenuto dalla Corte di Appello dì BA (sarà trattato poi. il dedotto vizio di motivazione) è in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione , allorché il medico, dinanzi ad una difficoltà insorta, sia essa di scelta di una terapia ovvero di optare, nel corso di un intervento chirurgico, tra differenti modalità di esecuzione, ovvero, come nel caso di specie, durante un parto, di scegliere tra varie possibilità di estrazione del nascituro, decida, contrariamente ai canoni noti della scienza medica, di compiere l'operazione più rischiosa per la o le persone da lui curate.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, qualora il neonato rimanga bloccato con la testa fuori dal grembo materno, vi è ovviamente la necessità di intervenire con estrema urgenza per evitare l'asfissia con danni gravi ed irreversibili al cervello, ovvero addirittura la morte, ma la manovra eseguita dal dott. RU (come evidenziato anche dal perito), tra le varie eseguibili, risulta la più pericolosa, proprio per la prevedibile possibilità di provocare danni ai muscoli ed ai collegamenti nervosi, cosa che si è puntualmente verificata nella fattispecie.
Tale valutazione ha legittimamente fatto ritenere alla Corte territoriale l'esistenza di una colpa grave, in quanto trattasi dì canoni fondamentali della scienza medica ginecologica e di situazioni non rare, allorché il feto è di peso superiore alla media, come nella specie (circostanza nota - come è scritto nella sentenza di appello al dott. RU per avere seguito la partoriente durante tutto il periodo finale della gravidanza).
Ritiene, peraltro, questo Collegio che la colpa grave si individua anche nella circostanza che trattasi di un medico specialista, le cui cognizioni in materia ginecologica non possono essere parificate a quelle di un medico generico (Cass. 2.10.1990, Fonda;
Cass. 18.. 2.1983, Rovacchi). Pertanto, pur ravvisandosi la colpa professionale del medico per imperizia, che richiede la colpa grave per configurare il delitto di lesioni colpose (art. 590 c.p.), e non la mera imprudenza (Cass.23.8.1994 n. 11695), cionondimeno la valutazione del giudice di merito è proprio conseguenza della ritenuta grave inabilità del ricorrente nella pur urgente situazione di intervenire che si era prospettata, per cui ben si configura il particolare tipo di colpa previsto dall'art. 43 c.p.. Va, pertanto, ribadito che "la colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire l'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto" (Cass. 28.4.1994, Archilei;
conforme Cass. 21.11.1996, Spina). Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), assumendo il ricorrente non provato che egli abbia effettuato la manovra di "disancoraggio", tirando il capo del bambino che fuoriusciva dalla vulva, non ricavandosi certezza di ciò né dall' eseguita perizia, né dalla testimonianza della EP, ritenuta inattendibile anche dal giudice di primo grado. Sul punto, la Corte di Cassazione ha formulato un orientamento costante ed irreversibile, secondo il quale "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di, merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sez. un. 30.4.1997, Dessimone;
conformi Cass. sez. un. 24.11.1999, Spina;
Cass. sez. un.13.12.1995, Clarke).
In particolare, poi, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , emergendo direttamente dal testo impugnato.
Nulla di tutto ciò si ravvisa nella specie, essendo la motivazione della sentenza di appello congrua e logica.
Come già precisato, due sono le circostanze che il ricorrente contesta. La prima riguarda il ritenuto accertamento che la manovra eseguita fosse la più pericolosa tra quelle effettuabili. La seconda è la ritenuta attendibilità della testimone EP. In ordine alla prima censura la Corte ha precisato che ciò si evince espressamente dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal perito di ufficio, il quale ha riferito che questa è la manovra che inevitabilmente conduce quanto meno alla lesione del plesso brachiale (di uno o di entrambi i lati) e quindi provoca, con la lesione delle terminazioni nervose, non ricostruibili chirurgicamente, danni permanenti da invalidità per il bambino (pag. 6). L'erroneità e la estrema pericolosità della scelta del dott. RU è anche contenuta nella relazione peritale, nella quale, come precisato nella sentenza impugnata (pagg. 8 e 9), è scritto che "tali manovre devono ritenersi del tutto erronee in quanto, come già detto, la prima regola in questi casi è di evitare trazioni sulla testa fetale fuoriuscita dalla vulva che determinano inevitabilmente stiramenti a carico delle delicate strutture del plesso brachiale con danno traumatico delle stesse e relativi deficit funzionali. La Corte di merito ha anche ricordato il conforme parere del consulente di parte civile. Infine, sul punto, viene richiamato il concreto verificarsi dello specifico danno alla persona.
La motivazione, pertanto, sulla individuazione della scelta più rischiosa per la salute del neonato è adeguata e corretta, e non consente di censurare l'impugnata sentenza.
La prova, poi, che tale manovra sia stata effettivamente eseguita si fonda effettivamente in maniera prevalente sulla testimonianza della EP, per cui va verificato se il giudizio di attendibilità - essendo le dichiarazioni inequivoche - sia stato correttamente formulato.
La Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che "le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza -- come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi - non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del teste" (Cass. 1.2.1994, Mauriello;
conforme Cass. 24.2.1997, Orsini). Il giudizio di credibilità della testimone è stato formulato dalla Corte di Appello di BA con motivazione non solo congrua e logica, ma pienamente esauriente. Il giudice di appello ha, in primo luogo, precisato che la circostanza della presenza effettiva della EP in camera operatoria non è stata espressamente chiesta ad altri testi, per cui non se ne può ricavare - come aveva fatto il giudice di primo grado - la negatività del fatto (pag. 6). Inoltre, la Corte di merito ha valutato, a conforto della credibilità della circostanza, non solo (e non tanto) la deposizione convergente della madre del neonato, IC IA, ma soprattutto le dichiarazioni della pediatra, dr.ssa Barracchia, la quale ha detto che c'era in sala una zia della partoriente (p. 121 del verbale di udienza:
"credo ci fosse accanto anche la zia del neonato"), aggiungendo di avere anche commentato con essa l'evidente atonia di un arto del bimbo ("che aveva un po' l'arto immobile").
Il giudice di appello ha altresì motivato (pag. 8) l'attendibilità della teste per la coincidenza con la ricostruzione offerta sul piano tecnico dal perito di ufficio, e per la sua estraneità all'ambiente specifico di lavoro dell'imputato, e quindi non influenzabile da rapporti di amicizia o di colleganza di lavoro (pag. 7).
Infine, la esatta percezione della manovra eseguita dal ricorrente è credibile, trattandosi di "soggetto tecnicamente competente, rivestendo la qualifica di infermiera, ed avendo prestato servizio presso il reparto di ostetricia dell'ospedale di Corato, nonché esercitando le mansioni di infermiera presso il reparto di medicina di Andria" (pag. 6). Si osserva, comunque, che le modalità di estrazione del feto sono riferibili da persona presente al parto, anche se non esperta, purchè attenta.
Ne consegue che la motivazione sulla credibilità della testimone è giuridicamente corretta, più che adeguata, e, in base al succitato orientamento, più volte espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la diversa prospettazione del ricorrente, pur richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, non è rilevante.
Si osserva, infine, che alla data di emissione della presente sentenza il delitto di lesioni colpose (art. 590 c.p.) non è prescritto (la prescrizione peraltro non è stata rilevata né dal ricorrente, né dal responsabile civile), dovendosi aggiungere al termine di anni cinque di cui all'art. 157 n. 4 c.p., anni due e mesi sei per effetto dei numerosi atti interruttivi previsti dall'art. 160 c.p., e giorni 130 per le sospensioni derivanti dai rinvii disposti a norma dell'art. 159, 1 ° comma, c.p. su richiesta della difesa dell'imputato. Come hanno, infatti, ritenuto le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 28.11.2001 n. 1021, "in tema. di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento o il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogniqualvolta siano disposti per l'impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa".
Nella specie, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere dal 3.9.1995, data del commesso reato, al quale vanno aggiunti prima anni cinque (3.9.2000), poi anni due e mesi sei (3.3.2003), e poi giorni 130 (11.7.2003).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., nonché la condanna in solido di ricorrente e responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna il ricorrente, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, GI CC e IA IC, che liquida in complessivi euro 1.578,00, di cui euro 78,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 OTTOBRE 2003.