Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2003, n. 37473
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le "leges artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di "disancoramento" del feto meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).

Commentario1

  • 1Il nesso di causalità e la colpaAccesso limitato
    Emanuele Zanalda · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2003, n. 37473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37473
Data del deposito : 9 luglio 2003

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