Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 giugno 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
Commentari • 73
- 1. Giustizia e comunicazione.5) C. Castelli, La comunicazione istituzionale: un nuovo paradigma per gli uffici giudiziariClaudio Castelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giustizia e comunicazione.5) Proseguendo nel tracciato ideale avviato con l'editoriale dedicato al tema Giustizia e comunicazione, dopo i contributi di Gianni Canzio, Giovanni Melillo e le interviste dei professionisti della comunicazione Rosaria Capacchione e Giovanni Bianconi, si propone adesso il seguente lavoro redato da Claudio Castelli, Presidente della Corte d'Appello di Brescia. L'Autore, muovendo da un'attenta disamina dello stato dell'arte e della normativa del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di comunicazione ed informazione dell'utenza da parte degli Uffici Giudiziari, passa in rassegna i modelli telematici già esistenti (siti web, bilancio di responsabilità …
Leggi di più… - 2. Messaggi di utilità socialehttps://www.brocardi.it/
- 3. Collegato Lavoro Legge 203/2024, novità dal 12 gennaio 2025Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 gennaio 2025
Il Collegato Lavoro, Legge 203/2024, introduce importanti novità in materia di lavoro e previdenza, destinate a incidere sul mercato del lavoro italiano. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, la legge, proposta dal Ministro Calderone e modificata durante l'iter parlamentare, è entrata in vigore il 12 gennaio 2025, ma alcune disposizioni saranno operative solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi. In questo articolo faremo una panoramica delle principali misure approvate, soffermandoci sui dettagli delle novità più rilevanti. Dalle nuove tutele per i lavoratori alle modifiche sui contratti, esploreremo i punti chiave di questo importante provvedimento. Collegato Lavoro …
Leggi di più… - 4. Allevamento dei cani come attività strumentale all’esercizio della caccia.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE COSTITUZIONALE – 25 gennaio 2019, n. 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. …
Leggi di più… - 5. Giustizia e comunicazione.5) C. Castelli, La comunicazione istituzionale: un nuovo paradigma per gli uffici giudiziariClaudio Castelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giustizia e comunicazione.5) Proseguendo nel tracciato ideale avviato con l'editoriale dedicato al tema Giustizia e comunicazione, dopo i contributi di Gianni Canzio, Giovanni Melillo e le interviste dei professionisti della comunicazione Rosaria Capacchione e Giovanni Bianconi, si propone adesso il seguente lavoro redato da Claudio Castelli, Presidente della Corte d'Appello di Brescia. L'Autore, muovendo da un'attenta disamina dello stato dell'arte e della normativa del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di comunicazione ed informazione dell'utenza da parte degli Uffici Giudiziari, passa in rassegna i modelli telematici già esistenti (siti web, bilancio di responsabilità …
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Giurisprudenza • 336
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/12/2018, n. 33365Provvedimento: unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15983-2017 proposto da: TT AR IN MORATTI LETIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOTARIO BENEDETTO DITTRICH e FABIO CINTIOLI; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA, DE CO RI, CA IZ, OL OM, CI ED, DE ER AR, LO AN, AS EA, SE AR, OL MA, TT AS, RI AN, OS AR LU, …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/2018, n. 17121Provvedimento: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6181-2015 proposto da: LA SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 54, presso lo studio dell'avvocato CLARA FISCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE ARENA; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA; - intimato - avverso la sentenza n. 331/2014 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2024, n. 1077Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 10.10.24 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 558 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA , con gli Avv.ti Francesco Bevilacqua e Antonio Carlei Parte_1 appellante E , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone appellata …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 4038Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 29.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al ruolo n. 13119 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, vertente TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 PP BO; Ricorrente E , in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone; Resistente in persona del Controparte_2 Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli. Terzo OGGETTO: retribuzione …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : finalita' ed ambito di applicazione
- Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), cosi' come modificato dall' art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' art. 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni uni-versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e dall' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.". - Art. 2. Forme, strumenti e prodotti 1. Le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o piu' regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita' e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonoinie locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".