Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2014, n. 43168
CASS
Sentenza 17 giugno 2014

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In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo. (Fattispecie, nella quale l'imputato, nella qualità di responsabile per la sicurezza, è stato ritenuto colpevole della morte di un minore, che, introdottosi con degli amici in un cantiere edile, salito su un solaio, precipitava al suolo attraverso un lucernaio rimasto aperto).

Commentario1

  • 1Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del
    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2014, n. 43168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43168
Data del deposito : 17 giugno 2014

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