Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
044 45 /02 ud. pubbl. 19.11.2001 r.g. n. 4164/99 successione nel processo ed integrità del oggetto : contraddittorio CRON 10324 1033 REPUBBLICA ITALIANA rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TERZA SEZIONE CIVILE copiaRichies a di s੧। riunita in camera di consiglio nelle persone dei dal Sig. raninper diritti €310 signori magistrati : 27 MAR-2002 dott. Gaetano NICASTRO Presidente ' IL CANCELLIERE ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore dott. Michele VARRONE "1 ' "1dott. Alberto TALEVI "dott. Gianfranco MANZO ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ' elett. dom. in Roma via di BONGIASCA MA Porta Pinciana n. 61 presso lo studio del prof. avv. Francesco Giorgianni che lo rappresenta e €0,77 1.1500 CANCELLERY difende ' anche disgiuntamente all'avv. Francesco Cappa , in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente 1 1962
contro
NC NI RE ET soc. coop. a r.l. ( già BA AN di VA e RI ) in ' persona del procuratore dott. Franco Rizzo e CL BA PL ( già BA BA AT TD ) in persona del procuratore Colin William Vincent elett. dom. in Roma via G.G. Belli n. ' ' 27 , presso l'avv. Giacomo Mereu che le rappresenta unitamente agli avv. Michele Pepe e e difende MA Aurigo , in virtù di distinte procure in calce al controricorso controricorrenti nonché AN GI e FALLIMENTO EUROGEST s.p.a. intimati avverso la sentenza n. 109 in data 11.11.1997 - 16.1.1998 Corte di Appello di MI 1 r.g. n. della 1998/94 ) Udita nella pubblica udienza del 19 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il ricorrente l'avv. Francesco che ha chiesto l'accoglimento delGiorgianni ricorso 2 ' comparso per le controricorrenti l'avv. E ' chiesto il rigetto delGiacomo Mereu che ha ricorso . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Guido Raimondi che ha ' chiesto l'accoglimento p.q.r. del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 27 giugno 1986 la BA BA PL ( già BA BA AT TD ) convenne in giudizio MA NG ' quale fideiussore della società AL e ne ' chiese la condanna al pagamento del debito di quest'ultima fino alla concorrenza di lire 1.200.000.000 oltre interessi convenzionali . eccepiti il difetto di Il convenuto legittimazione attiva e la nullità dei contratti di fideiussione e di conto corrente ' chiese ed ottenne di chiamare in giudizio il cofideiussore Pier Giorgio AN e la società SA i ' quali si erano obbligati a condizioni diverse a ' ' sollevarlo da ogni pretesa della banca creditrice . Costoro resisterono e la SA eccepì chiamata in causa perinoltre la nullità della 3 difetto nel difensore del NG dei ' necessari poteri Nel corso del giudizio si costituirono la GE s.p.a. quale incorporante della e la BA AN di VA eSA , RI Cooperativa popolare a r.l. per azioni ' che aveva sostituito l'attrice nell'esercizio della come tale , nella dipendenza bancaria di MI e dedotta qualità di cessionaria del credito in contestazione Con sentenza del 27 maggio 1993 l'adito Tribunale di MI respinse le domande attrici ' ritenendo nullo il contratto di fideiussione a norma dell'art. 1956 cpv. C.C. aggiunto dalla legge ' 17.2.1992 n. 154 che affermò applicabile anche ai ' contratti conclusi precedentemente Avverso tale decisione propose appello la BA AN di VA e RI , alla quale subentrò poi la BA AN RE ET soc. coop. a r.l. quale successore universale ex art. 2504 bis C.C. ; resisterono al gravame il NG il AN ed il fallimento - nelle more dichiarato - quest'ultimo ripropose della società GE altresì l'eccezione di nullità della chiamata in causa della GE perché operata da procuratori 4 sforniti dei necessari poteri;
al giudizio non fu chiamata invece a partecipare l'originaria attrice società BA BA TD . ' ora gravata la Corte di Con la pronuncia ' Appello ' in riforma della suindicata sentenza ' dichiarata la nullità delle chiamate in causa del AN e della SA ( poi fallimento GE ) ha condannato il NG a pagare alla BA ' AN cooperativa popolare la somma di lire 1.200.000.000 ' oltre interessi legali dal 6 febbraio 1986 e spese del doppio grado . Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della BA osservando che la stessa grado intestazione della sentenza di primo escludeva che questa fosse ancora parte in causa : la successione nel credito litigioso dedotta ' dalla BA AN e posta a fondamento dell'intervento da questa spiegato ' poteva in effetti ritenersi provata dal comportamento processuale di tutte le parti talché il Tribunale ' estromissione che "I non poteva disporre una riteneva essersi già verificata "I ed avvenuta inoltre senza opposizione del IA il quale ' 5 in alcun modo da essa non poteva essere pregiudicato . Tale successione era in realtà provata dalla documentata sostituzione della BA AN di VA e RI alla BA nell'esercizio delle dipendenze bancarie di MI e Bologna , avvenuta a norma degli artt. 53 e SS. legge bancaria ed autorizzata dalla BA d'TA : si era trattato ' infatti di cessione di un ramo d'azienda , ' la quale aveva comportato la cessione dei contratti dei quali la cedente era parte , e dei crediti ad essa facenti capo La Corte ha quindi ritenuto inapplicabile retroattivamente alla fideiussione omnibus , posta a fondamento della domanda e stipulata nel 1982 , il secondo comma dell'art. 1956 c.c. introdotto e pur affermando dalla legge 17.2.1992 n. 154 ' ' pregressi doveva che anche per i rapporti escludersi che rientrassero nella copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ha escluso che tale violazione fosse in concreto avvenuta 6 Infine le chiamate in causa di terzi operate dal difensore del convenuto NG sulla base della procura a lui conferita in calce alla copia della citazione della BA erano nulle ' non gli giacché i poteri così conferiti consentivano l'ampliamento della controversia a titoli e soggetti diversi estranei all'oggetto ' della originaria citazione né la chiamata in ' causa poteva ritenersi ratificata dalla successiva procura notarile non avendo questa efficacia ' retroattiva Per la cassazione di tale decisione il NG ha proposto ricorso notificato ' oltre che alle altre parti del giudizio di appello , altresì alla BA AN di VA e RI , alla BA BA PL ed alla BA BA AT TD . la BAResistono con unico controricorso AN RE ET ( che si qualifica già BA AN di VA e RI ) e la BA BA PL ( che si qualifica già BA BA AT TD ) • Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva Il ricorrente ha . depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 7 il primo motivo del ricorso il ricorrente Con con riferimento all'art. 360 nn. 3 4 e 5 deduce c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli ' artt. 111 323 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. ' la nullità della sentenza impugnata e l'erroneità ' ed insufficienza della motivazione ed afferma che ' l'originaria attrice avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare al giudizio di appello non essendone stata disposta , in primo grado l'estromissione ' cui esso ricorrente non aveva prestato il ' necessario consenso i aggiunge che la legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado apparteneva alla stessa attrice e comunque ' a costei ed alla sedicentecongiuntamente cessionaria e dalla circostanza che l'appello fu ' proposto soltanto da quest'ultima fa derivare la nullità del procedimento di appello e della relativa sentenza ed il passaggio in giudicato di quella di primo grado i chiede, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza ora impugnata . I controricorrenti affermano invece che l'estromissione fu disposta in primo grado adesivamente richiamando la motivazione sul punto della sentenza ora impugnata i osservano che 8 l'intervento del successore a titolo particolare del credito azionato nel giudizio di primo grado fu provocato dalla condotta processuale dello stesso NG ( ud. del 13.4.1998 ) ed aggiungono che l'originaria attrice non poteva appellare nei suoi una sentenza la quale non aveva emesso alcun provvedimento;
confronti ' subordinatamente osservano che ove mai fosse ' riscontrabile la eccepita nullità del procedimento di appello , dovrebbe essere disposta la cassazione con rinvio per l'eliminazione del vizio . In memoria il ricorrente afferma ulteriormente che l'astensione dell'originaria attrice dal proseguire la partecipazione al giudizio di primo grado ne ha comportato la nullità . Osserva la Corte che quest'ultima censura è inammissibile giacchè per costante giurisprudenza ' di cui all'art. 378 c.p.c. non può la memoria ' ampliare l'ambito delle censure , quali elevate nel ricorso • Nella specie le nullità , allegate con il ricorso investono il solo procedimento di appello , e da ' esse si fa derivare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado talchè il ricorrente non ' dedurre nullità che si poteva in memoria ' 9 riferiscono invece al precedente grado del giudizio . Nel merito delle censure ritualmente avanzate , ' deve osservarsi che si verte nella specie in tema di affermata successione a titolo particolare nel diritto controverso verificatasi per atto inter ' vivos nel corso del giudizio di primo grado nel ' quale volontariamente intervenne il successore ' poi appellante . Era , pertanto , applicabile l'art. 111 c.p.c. , il quale dispone , per quel che qui rileva che ' in tal caso il processo prosegue tra le parti ' originarie ( primo comma ) che nondimeno il chiamato nelsuccessore può intervenire о essere ' se le altre parti vi consentono 'processo e l'alienante può esserne estromesso ( terzo comma ) ' e che la sentenza pronunciata contro quest'ultimo spiega i suoi effetti anche contro il successore ed è da lui impugnabile ( quarto comma ) • La norma la quale disciplina sul piano processuale un evento , gli effetti sostanziali del quale sono regolati dall'art. 2909 C.C. - intende apprestare un'adeguata tutela dei vari interessi in conflitto i quali vengono in considerazione non solo nel rapporto esterno tra l'alienante e 10 l'acquirente , da un lato e l'altra parte del giudizio , ma anche in quello interno tra i primi due , giacché tempera la regola generale , di cui al primo comma con l'eccezione di cui al terzo con la facoltà di ' soprattutto comma e ' impugnazione riconosciuta all'acquirente ancorchè ' ' egli non abbia secondo l'opinione prevalente partecipato al precedente grado di giudizio . 'Nella specie nella quale è in discussione la sussistenza o meno dei presupposti di cui al citato terzo comma dell'art. 111 c.p.c. , è mancato un formale provvedimento di estromissione , nondimeno a giudizio della Corte territoriale verificatasi ' in forma implicita ' desunta dalla mancata ' indicazione dell'originaria attrice nell' epigrafe della sentenza di primo grado sebbene ha in essa si aggiunto la Corte fosse fatto improprio riferimento alla incorporazione;
quanto al consenso la Corte ha valorizzato il ' comportamento processuale dell'originaria attrice e della intervenuta nonché la mancata opposizione del NG il quale ha precisato - non aveva alcun interesse contrario alla estromissione che ' non poteva in alcun modo pregiudicarlo . 11 Tali argomentazioni contrastano con il disposto pertanto del citato art. 111 e non possono ' essere condivise . l'alienante può essere ' infatti In tanto ' in deroga alla regola estromesso dal processo dettata dal primo comma dell'art. 111 c.p.c. in ' quanto il consenso delle parti in tal senso sia esplicito . La necessità che in tal forma sia manifestato il consenso deriva dal coordinamento delle norme di cui al primo e terzo comma dell'art. 111 c.p.c. , dal carattere solo eventuale del consenso stesso e dagli effetti che esso è destinato a produrre anche sul rapporto interno tra alienante ed acquirente Ribadita , pertanto , la giurisprudenza in tal 1910/77 senso formatasi 1 Cass. nn. 281/75 ' ' 6031/00 ; vedasi anche Cass. 4320/88 1918/90 ' n. 2695/85 ) , deve osservarsi che nella specie , non vi come i giudici del merito hanno accertato, è stato consenso esplicito alla estromissione e ' deve anzi rilevarsi , quanto al NG che ' egli ha serbato un comportamento incompatibile con il consenso stesso avendo contestato anche nel ' 12 corso del giudizio di appello che la successione ' fosse avvenuta . In difetto di esplicito consenso delle parti l'estromissione non poteva essere disposta e comunque il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato in forma di ordinanza come dispone l'art. 108 c.p.c. ' analogicamente estensibile alla :diversa ipotesi di cui al successivo art. 111 provvedimento formale che nella specie non è stato neppure ' del resto nella ' formaadottato implicita giacchè il riferimento alla incorporazione , contenuto nella sentenza di primo grado ' sembra in realtà ' come il ricorrente osserva in memoria segnalare l'equivoco nel quale ' il giudice di primo grado è incorso tra le diverse ipotesi previste dagli artt. 110 e 111 c.p.c. ) ' 'pertanto il primo profilo del motivo in Se esame è fondato non lo è invece il secondo : la ' partecipazione dell'alienante non mancata al giudizio di appello comporta estromesso infatti la non integrità del contraddittorio e la conseguente nullità della relativa sentenza per violazione dell'art. 331 c.p.c. ma non già , come I anche si pretende , il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado poiché il successore a 13 titolo particolare nel diritto controverso ha ' un'autonoma legittimazione ad come detto impugnare la sentenza che determina la soccombenza del cedente ( Cass. nn. 649 e 6503 del 2000 ) : nella specie la decisione di primo grado fu pertanto ritualmente appellata dalla parte intervenuta nel relativo giudizio Nei sensi e limiti di cui sopra il motivo è e l'accoglimento di esso pertanto fondato ' comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per l'eliminazione del vizio riscontrato ( Cass. n. 13021 del 2000 ) ' restando assorbita ogni altra questione All'esito del giudizio il giudice del rinvio che si designa in altra sezione della stessa Corte - provvederà anche territoriale al regolamento delle spese del giudizio di cassazione •
p.q.m.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso ' dichiara assorbiti gli altri motivi ' cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di MI . 14 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , il 19 novembre 2001 . Il Presidente Il Consigliere est. Fra late- IL CANCELLIERE C1 Jepositata in Cancelleria Gina Casoli 2713.02 CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 41,32 4507 из TOT170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 02 Serie 4 almFrain 22683 versate € 170,43 (euroCENTOSETTANGE 143. Dirigente Area Servici DYFIL Gin 15