Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità medica: il giudice è garante dell'affidabilità scientifica del giudizioRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2013, n. 31980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31980 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 06/06/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1186
Dott. GRASSO SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 2697/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SE n. il 20.6.1956;
avverso la sentenza n. 6786/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli il 4.5.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 6.6.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. N. Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 4.5.2012, la corte d'appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) emessa in data 2.11.2010 dal tribunale di Nola, ha condannato SE RO, su impugnazione delle sole parti civili costituite, al risarcimento dei danni in favore di queste ultime, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai danni di CA Borriello, in Ottaviano il 15.10.2009.
Con la sentenza d'appello, la corte territoriale ha individuato la responsabilità del RO nella violazione della norma di cui all'art. 142 C.d.S., avendo l'imputato proceduto, in occasione del sinistro oggetto di giudizio, a velocità eccessiva lungo la strada statale n. 268, finendo per collidere con l'autoveicolo condotto dalla persona offesa che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva invaso la corsia percorsa dall'autocarro dell'imputato, così provocando l'urto con quest'ultimo da cui erano derivate le lesioni che l'avrebbero condotta al decesso.
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto riconto per cassazione l'imputato censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge, in relazione all'art. 43 c.p., e vizio di motivazione. In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto sussistente la c.d. causalità della colpa ascritta all'imputato, sostenendo, senza fondare l'asserzione su riscontri oggettivi dotati di adeguata certezza scientifica, come l'eventuale comportamento alternativo corretto dell'imputato (ossia una condotta di guida tenuta entro i limiti di velocità imposti in loco) avrebbe verosimilmente scongiurato l'evento mortale della vittima, in considerazione della diversa dimensione della violenza che avrebbe caratterizzato l'impatto tra i due veicoli, la cui minore entità avrebbe determinato, con significativa probabilità, un differente decorso causale tale da lasciar ritenere ragionevolmente prevedibile la sicura verificazione di conseguenze caratterizzate da minore gravità lesiva.
Viceversa, secondo la prospettazione del ricorrente, l'evento mortale in esame si sarebbe ugualmente verificato pur quando l'imputato avesse correttamente rispettato i limiti di velocità vigenti, mancando specificamente la prova che il comportamento alternativo corretto dell'imputato avrebbe con certezza escluso il decesso della Bordello, stante l'assoluta imprevedibilità e inevitabilità della collisione avvenuta tra i due autoveicoli, nella specie causalmente riconducibile, in termini di esclusività, al comportamento stradale gravemente imprudente della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è infondato.
L'accertamento della responsabilità dell'imputato è stato raggiunto dalla corte territoriale sulla base della corretta applicazione del principio, già sancito da questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (Caos., Sez. 4, n. 19512/2008, Rv. 240172). Più in particolare, trattando del tema della c.d. causalità della colpa, questa corte ha avuto modo di evidenziare come essa si configuri, non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, bensì anche quando una condotta appropriata dell'agente avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno. Su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.
Nel caso di specie, la corte territoriale ha sottolineato come, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del procedimento dal consulente del pubblico ministero, è emerso come la maggior velocità nella specie tenuta dall'autocarro dell'imputato avesse determinato un considerevole incremento dell'energia cinetica del veicolo nella significativa misura del 217% in più, in tal modo ponendo le premesse per la determinazione di un impatto con il veicolo antagonista dalle conseguenze particolarmente gravi sul piano della prevedibile entità della deformazione dell'abitacolo del veicolo della persona offesa.
Nel dettaglio, l'aumento di energia cinetica ha nella specie impedito alle parti della vettura della vittima lontani dall'abitacolo di assorbire per la massima parte tale energia, si da proteggere l'abitacolo stesso, per cui certamente la velocità superiore al massimo consentito aveva causalmente contribuito, non tanto a provocare la collisione tra i due veicoli, quanto lo stesso evento mortale, perché, a velocità pari al massimo consentito, l'impatto sarebbe certamente avvenuto con un'energia notevolmente inferiore, con la conseguente prevedibile verificazione di effetti significativamente diversi, tanto sotto il profilo quantitativo, così come in termini qualitativi.
La stessa corte territoriale ha inoltre esaminato le considerazioni illustrate nella consulenza tecnica di parte, giustificandone la mancata condivisone sul presupposto che il carattere probabilistico delle conclusioni raggiunte dal consulente del pubblico ministero fosse necessariamente dettato dalla circostanza dell'evidente inesistenza di una regola scientifica capace di accertare con sicurezza cosa sarebbe accaduto a un corpo chiuso in un abitacolo di un veicolo se l'impatto fosse avvenuto con un altro veicolo viaggiante a una velocità minore rispetto a quella considerata in ipotesi. Tale presupposto, tuttavia - secondo lai logica argomentazione sviluppata dalla corte territoriale -, non toglie valore alla regola scientifica incontestata tra le parti, secondo cui l'aumento di energia cinetica determinato dall'eccesso di velocità dell'autocarro condotto dall'imputato non può non aver determinato uno sviluppo causale conseguente alla collisione dei veicoli antagonisti dagli effetti certamente più gravi, tali da indurre a ritenere, con assoluta ragionevolezza, che una condotta dell'imputato osservante delle prescrizioni cautelari nella specie violate avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento mortale o avrebbe avuto significative e non trascurabili probabilità di salvare la vita della persona offesa. Quanto alla pretesa maggiore attendibilità scientifica delle ipotesi considerate nelle conclusioni raggiunte dal consulente di parte, rispetto a quelle del consulente dell'accusa (viceversa fatte proprie dal giudice), è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità in forza del quale, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio (o, come nel caso di specie, del consulente dell'accusa), in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire un'autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni da lui condivise, senza ignorare le argomentazioni del consulente di parte. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile (occorrenza insussistente nel caso di specie) la fallacia delle conclusioni fatte proprie dal giudice del merito (Cass., Sez. 1, n. 25183/2009, Rv. 243791; Cass., Sez. 4, n. 34379/2004, Rv. 229279; Cass., Sez. 1, n. 6528/1998, Rv. 210712). Il complesso delle argomentazioni che precedono, nel confermare la coerente logicità e la conseguente linearità della motivazione dettata nella sentenza impugnata, vale a escludere il ricorso dei vizi logico - giuridici dal ricorrente imputati alla decisione della corte territoriale, con il conseguente accertamento dell'integrale infondatezza dell'odierno ricorso, cui segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013