Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37458 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37458/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RE RE NI RE
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
AN IS GE RI
Sent. n. sez. 881/2025 UP 02/10/2025 R.G.N. 18322/2025
ID UR
- Relatore -
FA ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ND, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
udito il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Michela La Manna, del foro di Palermo, in difesa della parte civile AN RI, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese alle quali si è riportata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
udito l'Avv. Raffaele Bonsignore, del foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di IN ND;
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: ID UR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 28 febbraio 2023, ha ritenuto ND IN responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza di primo grado, anche in relazione alle statuizioni emesse in favore della parte civile RI AN.
1.1. Più in particolare, la IN è stata ritenuta responsabile di aver causato, per colpa consistita nella violazione degli artt. 141 e 191 cod. strada, la morte di LL IT, non avendo arrestato il proprio veicolo in prossimità delle strisce pedonali, e non avendole dato la precedenza mentre era in fase di attraversamento della sede stradale.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ND IN, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge (con riguardo agli artt. 125, 192, 530, 533, 546 e 603 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione, poiché incompleta, contraddittoria e manifestamente illogica. Lamenta la ricorrente, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che la Corte di appello, decidendo di non attivare i poteri di cui all'art. 603 cod. proc. pen., ha ritenuto di poter superare la ricostruzione del sinistro offerta dal consulente tecnico della difesa ricorrendo alla "propria scienza personale", non confortata da elementi di prova oggettivi. Pertanto, la Corte territoriale non si è limitata (come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) "ad accreditare una delle relazioni tecniche in atti" (p. 17), ma si è di fatto sostituita ai consulenti, proponendo una propria ricostruzione, di natura meramente "indiziaria" (p. 18). Ciò è accaduto sia in relazione alla condotta tenuta dal pedone, non essendo stato possibile escludere che abbia attraversato in maniera repentina la sede stradale così dando luogo ad una causa sopravvenuta valutabile ai sensi dell'articolo 41 cod. pen.; sia in relazione alla stessa identificazione del veicolo che investi LL IT, in quanto il motociclo condotto dalla ricorrente non presentava i segni tipici della collisione (ma solo il sacchetto della spesa incastrato sotto il motore), mentre invece il corpo della IT venne rinvenuto a circa 5 metri dall'attraversamento pedonale. In un simile contesto, la Corte avrebbe dovuto nominare un perito anche al fine di accertare la velocità tenuta dalla ricorrente, onde verificare se ella potesse o meno arrestare il veicolo in tempo per evitare l'impatto, nonché al fine di
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valutare il comportamento tenuto dalla persona offesa e la sua rilevanza causale rispetto alla determinazione dell'evento.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (avuto riguardo alla condotta tenuta nell'immediatezza e alla velocità ridotta con cui procedeva la ricorrente) nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (tenuto conto del risarcimento effettuato dalla società assicuratrice).
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 17 dicembre 2019 ND IN, mentre percorreva la via Terrasanta di Palermo con il suo motociclo, investiva LL IT, che in quel momento stava attraversando la carreggiata all'altezza delle strisce pedonali, così provocandone la morte. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai giudici di merito in ragione delle dichiarazioni testimoniali e di alcuni dati estrinseci come la posizione del motociclo condotto dalla IN e del corpo della donna, posti in prossimità dell'attraversamento pedonale. La Corte ha quindi ritenuto non assolutamente necessario, ai fini del decidere, disporre un accertamento peritale, in ragione degli elementi in atti, già da soli sufficienti a superare la diversa ricostruzione offerta dal consulente di parte. L'evento morte è stato ritenuto causalmente ricollegato alla condotta di guida della IN, tenuta in violazione degli artt. 141 e 191 cod. strada, per non aver arrestato il veicolo in prossimità delle strisce pedonali, e per non aver dato la precedenza al pedone in fase di attraversamento della sede stradale.
2.1. Il primo motivo è inammissibile poiché aspecifico.
2.1.1. Questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello.
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Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado, e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, [...], non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, [...], non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, [...], Rv. 274996-02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, [...], Rv. 262620 - 01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, [...], Rv. 257086 - 01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, [...], Rv. 228353-01). Tali principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla richiesta di rinnovazione avente a oggetto l'espletamento di una perizia: essa può essere disposta, infatti, solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 4, n. 49514 del 15/11/2023, [...], non mass.; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273653-01; Sez. 2, n. 34900 del 7/05/2013, [...], Rv. 257086-01). La disciplina subisce, inoltre, un adattamento in ragione del rito prescelto (come nel caso in esame): secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, infatti, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice d'ufficio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, [...], Rv. 28494701; Sez. 2, n. 5629 del 20/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282585- 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, [...], Rv. 278061-01). Dalla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, collegata al carattere eccezionale dell'istituto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266820-01), la giurisprudenza ha tratto l'ulteriore considerazione per cui mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dall'acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto, la motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi - come avvenuto nella specie - l'esistenza di elementi sufficienti per la decisione (Sez. 5, n. 1688 del 15/10/2024, dep. 2025, [...], non mass.; Sez. 4, n.
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CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
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39620 del 09/10/2024, Tosi Mantas, non mass.; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275114 - 01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, [...], Rv. 247872-01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, [...], Rv. 236064-01). Nel pieno rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale (pp. 2 e ss. sentenza impugnata), condividendo la valutazione compiuta dal Tribunale (pp. 5 e ss. sentenza di primo grado) ha spiegato le ragioni per le quali la ricostruzione proposta dal consulente di parte, secondo la quale l'investimento potrebbe essere stato effettuato da altro veicolo "di grosse dimensioni" - è stata ritenuta inverosimile, indicando le fonti del suo convincimento. A tal fine, infatti, i giudici di merito hanno tenuto in considerazione innanzitutto le dichiarazioni dei testimoni, in ordine alla prossimità spazio- temporale tra il passaggio del veicolo, l'urto, le grida della ricorrente e l'individuazione del corpo della vittima (e dello stesso veicolo) nei pressi dell'attraversamento pedonale. Tali dichiarazioni, valutate insieme a quelle rese nell'immediatezza dalla stessa IN (p. 5 sentenza di primo grado), hanno trovato conferma anche in ulteriori elementi di prova, ovvero i rilievi eseguiti dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro: sia la traccia di sangue, sia il motociclo condotto dalla ricorrente (con ancora incastrata la busta della spesa della IT), sono stati infatti rinvenuti nei pressi dell'attraversamento pedonale. In ragione della convergenza di tali evidenze probatorie - e non certo, come si afferma in ricorso, valorizzando la "propria scienza personale" (pp. 8-15) - la Corte ha ritenuto di non esercitare i poteri di integrazione istruttoria, stante la completezza della piattaforma probatoria quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condividendo sul punto la valutazione del Tribunale. A fronte di tale motivazione la ricorrente si è limitata a richiamare le conclusioni del consulente di parte (in ordine alla possibile presenza di un diverso veicolo investitore), di cui già il Tribunale aveva segnalato l'inverosimiglianza, poiché in contrasto non solo con i dati oggettivi rilevati dagli agenti, ma finanche con le stesse dichiarazioni rese dalla IN nell'immediatezza. Al pari della presenza di un diverso veicolo, anche il carattere repentino dell'attraversamento da parte della persona offesa, su cui insiste la ricorrente, non è emerso in alcun modo (il che connota la richiesta di integrazione in termini meramente esplorativi), ed anzi è stato ritenuto dai giudici di merito anch'esso del tutto inverosimile, in ragione del punto in cui fu rinvenuto il corpo della IT, ovvero a metà circa di una carreggiata ampia 12 metri. D'altra parte, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine
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di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a compiere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario, affinché il guidatore sia esente da responsabilità, che si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. In altre parole, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, [...], Rv. 28192901; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, [...], Rv. 255995 - 01). Facendo corretta applicazione di tali consolidati principi, i giudici di merito hanno quindi ritenuto di escludere che la condotta del pedone abbia integrato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso di causalità: l'approssimarsi di un attraversamento segnalato, l'individuazione del punto d'urto nella parte centrale di una carreggiata ampia 12 metri, e la considerazione per cui la persona offesa era donna anziana che portava con sé la spesa, sono stati ritenuti indici convergenti nel senso di escludere qualsiasi repentina o comunque non avvistabile irruzione del pedone sulla carreggiata (pp. 4 e 5 sentenza impugnata). Più in generale, va comunque ribadito che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 15209 del 20/03/2025, [...], non mass.; Sez. 4, n. 44616 del 10/10/2023, [...], non mass.; Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, [...], Rv. 271679 01; Sez. 4, n. 37838 del 1/07/2009, [...], Rv. 245294 01; Sez. 4, n. 10335 del
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10/02/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, [...], n. 238321-01). Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto non assolutamente necessario determinare la velocità del motociclo, proprio in considerazione delle prescrizioni violate, che impongono al conducente non solo di regolare la velocità, ma anche di fermarsi e di dare la precedenza al pedone che percorre gli attraversamenti pedonali o che si trova nelle immediate prossimità. Concludendo, anche per questo profilo la decisione di non attivare i poteri di integrazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen., ricordando il carattere eccezionale dell'istituto, la presunzione di completezza dell'istruttoria, e la non assoluta necessità ai fini della decisione, appare esente dai vizi denunciati.
2.1.2. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui si deduce l'inosservanza della regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (pp. 3, 7 e 17 ricorso). Osserva il Collegio che la regola di giudizio che si assume violata rileva in sede di legittimità nella misura in cui si è tradotta in un vizio di motivazione della sentenza, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, [...], Rv. 280245 01; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01), essendo il proprio sindacato limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074-01). Se il giudice è tenuto, quindi, a saggiare la capacità esplicativa della ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ciò non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza;
né, attraverso il richiamo alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si può ottenere il superamento dei tradizionali limiti del giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285801 - 01; Sez. 2, n. 25016 del 08/04/2022, [...], in motivazione;
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, [...], Rv. 270519-01). La ricorrente, invece, evoca il canone del ragionevole dubbio proprio per lamentare la mancata assoluzione quale conseguenza di una inesatta valutazione delle prove (per la ritenuta "assenza di dati certi"), senza dedurre, per quanto detto poc'anzi, alcun vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si articolano diverse censure in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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CA 1 Seriale: 6ab286847c135698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b
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2.2.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la ricorrente deduce che la Corte palermitana avrebbe dovuto giustificare "sotto ogni possibile profilo" (p. 32 ricorso) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutando la condotta tenuta al momento del fatto (il veicolo procedeva a velocità ridotta) e subito dopo (la ricorrente si è fermata a prestare i soccorsi). Osserva il Collegio che nella specie non è possibile valorizzare, come invece fatto dalla Corte territoriale, il "danno subito dalla persona offesa" (p. 6 sentenza impugnata): in tal modo, infatti, richiamando un elemento costitutivo del reato, si finisce per introdurre in via interpretativa una sorta di incompatibilità strutturale con le attenuanti generiche, la cui applicazione, invece, non è impedita dalla gravità del titolo di reato. Quanto, invece, alle modalità del fatto ed alla condotta tenuta immediatamente dopo (peraltro necessitata), sono state già valutate in punto di dosimetria, ed i giudici di merito, richiamando l'assenza di ulteriori elementi positivi di valutazione, hanno spiegato le ragioni per le quali la pena così determinata deve ritenersi adeguata alla gravità effettiva del fatto di reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 1226 del 18/11/2024, dep. 2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, [...], Rv. 248737 -01). D'altra parte, e contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 4, n. 2997 del 19/12/2024, dep. 2025, [...], non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, [...], Rv. 279549-02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, [...], Rv. 271269- 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, [...], Rv. 248244-01). La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
2.2.2. Infine, il ricorso manca della necessaria specificità anche nella parte in cui si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 6, cod. pen.: afferma la ricorrente che il riconoscimento dell'attenuante non è escluso nel caso in cui il risarcimento risulti effettuato da un terzo, quale deve ritenersi, nel caso in esame, l'assicuratore.
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Osserva il Collegio che l'attenuante trova la sua causa giustificatrice nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio (che deve essere totale), rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale. Se questa è la ratio, la disposizione potrà trovare comunque applicazione anche nel caso in cui il ristoro sia eseguito da persona diversa dall'imputato (come nel caso dell'assicuratore in adempimento di un obbligo contrattuale), ma a condizione che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria. Sono questi gli argomenti sui quali poggia il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, secondo cui, ai fini di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, [...], non mass.; Sez. 4, n. 33366 del 25/05/2023, [...], non mass.; Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284327 - 01, Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 08/02/2018, M.V., Rv. 271969 01; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, [...], Rv. 256194- 01; Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, [...], Rv. 249937-01; Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009, [...], Rv. 243202-01). Nella specie la Corte territoriale, dopo che il Tribunale aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile per la integrale riparazione, ha comunque evidenziato che della manifestata volontà di far proprio il risarcimento l'imputata non ha fornito prova alcuna;
argomento, questo, che fa corretta applicazione degli insegnamenti di legittimità e che non viene in alcun modo preso in esame dal motivo di ricorso, che dunque risulta palesemente aspecifico.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
3.1. La ricorrente va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo tenendo conto della nota spese presentata con le conclusioni. La parte civile, infatti, non si è limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, ovvero il rigetto, ma anzi ha contrastato specificamente i motivi di impugnazione, così fornendo un contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, [...], in motivazione;
Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [...], Rv. 222264 - 01; Sez. 4, n. 43376 del 29/10/2024, [...], non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, [...]).
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile RI AN, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il consigliere estensore Davide Lauro
Il Presidente
SA RE
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 Firmato Da: RE RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: ID UR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24a731743bbd9bc9