CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 44616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44616 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KU AN nato il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LUCA ER che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato BAGATTI ANDREA ALESSANDRO del Foro di LUCCA in difesa di KU AN che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli di cui alla memoria e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravarne nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente IS BA, con sentenza del 10/10/2021 ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lucca il 15/5/2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del de- litto previsto e punito dall'art. 589bis, co. 1 cod. pen. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia, ed in violazione di leggi e regolamenti, in particolare degli artt. 186 bis co.2 lett a) e co.2 e 141 co.3, 4 e 8 cod. strada, essendo titolare di patente di guida da meno di tre anni si poneva alla guida del motociclo Yamaha targato DA00706 di proprietà dello stesso con un tasso alcolemico rilevato pari a 0,65 g/I (esami di laboratorio effettuati presso l'Ospedale "Versilia" di Camaiore il 22.08.2016) e 0,34 g/I (analisi mediante GC-FID effettuate presso l'Azienda Ospe- daliera Universitaria Pisana il 17.11.2016) e, percorrendo la via Italica in loc. Lido di Camaiore (LU) con direzione di marcia mare-monti a velocità non commisurata alle condizioni di tempo, ore notturne, e di luogo, centro abitato in prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali, investiva il pedone EL ON AN men- tre si trovava in procinto di iniziare l'attraversamento pedonale con direzione sud nord, cagionandole lesioni consistite in "politraumi", che ne provocavano la morte prima dell'arrivo al Pronto Soccorso. Reato commesso in Camaiore (LU) il 21.08.2016. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, IS BA deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 589 bis co. 1 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Si lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione in quanto la sentenza impugnata, disattendendo le censure difensive sollevate circa il metodo di indagine utilizzato dal perito del tribunale nella ricostruzione della dinamica del sinistro, formulerebbe delle conclusioni in contrasto anche con lo stesso elaborato peritale. Ci si duole che la Corte fiorentina abbia recepito acriticamente le conclusioni peritali omettendo qualsiasi considerazione sui rilievi critici difensivi mossi all'er- rata metodologia seguita dal perito sui parametri decisivi per - la determinazione del punto d'impatto come la caduta a terra del motociclo, il movimento del pedone, la specificità dell'impatto e i tempi di caduta. Il ricorrente indica una serie di punti nella ricostruzione della dinamica del sinistro in cui si rileverebbe l'esistenza del vizio di motivazione. 2 In primo luogo, contesta l'avvenuta identificazione del punto d'impatto, sul quale non vi è certezza per ammissione dello stesso perito stante l'assenza di tracce evidenti. Ancora, l'impugnata sentenza fa riferimento ad "un pedone fermo all'inizio della strada" circostanza errata in quanto la perizia afferma che "la signora avesse percorso circa 2,2, metri dal margine della carreggiata". Si lamenta l'assenza di argomentazione sul denunciato mancato esame del motociclo nonostante fosse ancora in sequestro e nella disponibilità del perito. Si contesta l'affermazione che l'illuminazione dei luoghi, sebbene non otti- male, fosse sufficiente per consentire al motociclista di vedere il pedone, grazie alle luci dell'insegna della pizzeria. La capacità di illuminazione dell'insegna non è mai stata accertata e si tratta pertanto di una congettura che non può costituire elemento atto a negare un'obie- zione difensiva quale l'inadeguatezza dell'illuminazione stradale. La corte di appello, oltre a pretermettere i rilievi difensivi come quello sulla carenza di segnaletica stradale, incorrerebbe anche in evidenti errori laddove af- ferma che le strisce pedonali fossero visibili perché perfettamente disegnate su fondo azzurro, mentre in realtà il perito dà atto che la segnaletica orizzontale fosse piuttosto usurata. Un altro punto nel quale per il ricorrente si ravvisa il vizio di motivazione è quello sulla velocità dello scooter , in quanto la Corte distrettuale si limiterebbe a richiamare la perizia e le dichiarazioni testimoniali senza spiegare perché condivide le conclusioni del perito rispetto alle obiezioni tecniche della difesa. Si evidenzia, tra l'altro, l'inconferenza delle dichiarazioni testimoniali sul punto, vertendo su un dato puramente tecnico ed essendo state rese da soggetto emotivamente coin- volto. La stessa critica viene sollevata in relazione all'evitabilità dell'urto. Il ricorrente richiama, infine, diversi precedenti di questa Corte sull'obbligo di motivazione e sulla valutazione della correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante specifica della coopera- zione colposa della vittima nella causazione del sinistro. Ci si duole che il riferimento al comportamento "estremamente prudente" della vittima, utilizzato per negare l'attenuante, appaia inspiegabile sia a fronte dei rilievi critici della difesa che a fronte dell'esame delle dichiarazioni testimoniali. Si rileva che da tali dichiarazioni, rese dai testi oculari, emerge che la vittima non si sia avveduta dell'arrivo del motociclo, a differenza degli altri presenti che avevano visto e sentito lo scooter. 3 Si contesta, poi, la qualifica di teste oculare del BA, il quale transitava sulla strada per parcheggiare di fronte casa senza però alcuna precisazione sul tempo e sulla distanza dal luogo del sinistro. Pertanto, essendo ignoti tali elementi di riscontro sarebbe evidente che tra il passaggio del BA e l'incidente possa essere trascorso un tempo considerevole, svilendo così il dato apprezzato dalla corte fiorentina sul prudente comportamento della vittima. Si contesta, infine, la mancanza di argomentazione sull'assenza della testi- monianza dell'amica della vittima, rimasta illesa, nonostante fosse al suo fianco al momento dell'attraversamento. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge per omesso avviso della facoltà di farsi assistere in occasione dei prelievi ematici e per assenza del relativo consenso, nonché vizio di motivazione sulla legittimità degli accertamenti ematici. Il ricorrente si duole che la corte di appello abbia ritenuto la questione incon- ferente, omettendo ogni motivazione, nonostante il giudice di primo grado abbia ritenuto confermato lo specifico addebito e vi abbia fondato la dichiarazione di responsabilità. Alla luce dell'evidente vizio di motivazione l'BA ripropone testualmente le censure sull'illegittimità dell'esame ematico e sull'inutilizzabilità delle analisi. Con un quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'attendibilità della prova scientifica afferente all'analisi dei campioni ematici la discordanza tra i risultati delle due analisi condotte;
la violazione della catena di custodia e l'alte- razione del campione ematico. Anche su tale punto si lamenta totale assenza di motivazione. Entrambi i giudici di merito -si sottolinea- hanno aderito al mero dato alcoli- metro senza svolgere alcuna valutazione su entrambi i punti chiaramente docu- mentati: l'evidente discordanza tra i risultati delle analisi fatte in ospedale (0,65g/1) e quelle fatte dalla struttura U.O. Tossicologia Forense Pisa;
e l'attesta- zione contenuta nel referto "campione privo di catena di custodia, parzialmente coagulato e posto in provetta con tappo non a tenuta". Il ricorrente ritiene evidente che tali circostanze oggettive e indiscusse minino l'attendibilità della prova scientifica dell'assunzione di sostanze alcoliche da parte dell'imputato. Ciò avrebbe richiesto un obbligo di motivazione non sull'utilizzabilità della prova, ma sulle modalità di valutazione, ossia se la stessa rispondesse agli stan- dards imposti dal c.d. protocollo operativo alcol predisposto dal Ministero della Salute. Con un quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 4 Si lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti sia stato fondato sull'estrema gravità della colpa ascrivile all'imputato, la non episodicità del fatto, la presenza di altre due condanne e l'assenza di un comportamento collaborativo. Tale motivazione viene definita contraddittoria e meramente di stile in quanto viene dato peso ai precedenti omettendo di replicare al rilievo che gli stessi affe- riscono a due episodi diversi e consequenziali tra loro risalenti a dieci anni prima quando l'imputato era poco più che maggiorenne e risentiva del rapporto con il marito di sua madre. Il riferimento all'estrema gravità della colpa viene ritenuto puramente apodit- tico perché in contrasto con i riscontri peritali. Anche la non episodicità del fatto sarebbe basata su un riferimento ad un normale incidente stradale senza conseguenze. Infine, il riferimento alla mancata collaborazione processuale per il ricorrente appare incomprensibile avendo l'imputato partecipato all'udienza ed esercitato le proprie prerogative senza alcun comportamento ostruzionistico. Si ricorda poi che la personalità del reo è ininfluente sull'apprezzamento della capacità a delinquere per i reati colposi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge;
in ipotesi, disporre per quanto di competenza in ordine alla pena. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe e in data 22/9/2023 sono stati depositati motivi aggiunti a firma dell'Avv. Andrea Bagatti, che ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento del proprio ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente, non senza evo- care in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confuta- zione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La man- canza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correla- zione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon- damento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le 5 esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che con- duce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la ge- nericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta„ come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte. 3. Per quello che rileva in questa sede, il fatto è stato ricostruito dai giudici del merito, attraverso gli atti di indagine (pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto) e la perizia disposta nel giudizio, nei termini che seguono. Verso le ore 22 del 21/8/2016 AN EL NG, uscita con il marito ed una coppia di amici da una pizzeria (Mystic Pizza di Lido di Camaiore), si apprestava ad attraversare la via Italica sulle strisce pedonali poste proprio di fronte alla uscita 6 del locale, quando un motociclo Yamaha, condotto dall'odierno ricorrente, soprag- giungendo a forte velocità , la travolgeva, scaraventandola circa 20 metri oltre;
quindi anche il mezzo cadeva a terra, col suo conducente. L'urto (il cui punto esatto non è stato individuabile) era avvenuto fra la parte frontale del motociclo e il fianco sinistro della donna. Il mezzo presentava forti danni e non aveva lasciato sull'asfalto alcuna traccia di frenata. Le scalfitture pro- dotte dalla sua caduta si trovavano a 2 metri dalle strisce. L'attraversamento pe- donale era sufficientemente illuminato (anche se successivamente l'illuminazione venne potenziata) sia da un lampione pubblico (posto a 4,8 metri dalle strisce e sul lato opposto di quello da dove proveniva il pedone), sia dalle luci delle insegne della pizzeria e di un altro locale. Risultava altresì che la EL NG in quel mo- mento indossasse pantaloni bianchi e giacca beige. Le strisce pedonali, pur in as- senza di segnaletica verticale (non obbligatoria e comunque presente dall'altro lato della strada, con cartello a doppia faccia, dunque leggibile anche dal senso opposto di marcia), erano dipinte su un fondo celeste per evidenziarle. Risultava infine che al motociclo era stato apposto un faro con lampada Xenon, più potente dell'origi- naria. Il perito aveva accertato (in base all'esame delle fotografie e di un video, effettuati dalla P.G. poco dopo il fatto) che l'albero presente sul margine della strada dal quale proveniva il pedone non costituiva in concreto alcuna limitazione alla visibilità, presentando una chioma piuttosto ridotta, molto alta da terra, ed essendo collocato dalla parte opposta del lampione pubblico. La P.G. aveva escusso alcune persone informate sul fatto. BA EO aveva riferito che un attimo prima del sinistro aveva visto due donne ferme prima delle strisce ed aveva pertanto rallentato per verificare se que- ste iniziavano ad attraversare, ma erano rimaste ferme. Subito dopo aveva avver- tito alle sue spalle un forte rumore, vedendo la moto con un ragazzo a terra e una donna anch'essa a terra, a circa 10 metri dalle strisce. AN Andrea aveva dichiarato che quella sera aveva cenato in pizzeria con la propria moglie, insieme alla vittima e al di lei marito e che le due donne, all'uscita del locale, si erano portate sulle strisce, ma, prima ancora che iniziassero ad attraversare, era sopraggiunta una moto a folle velocità che aveva travolto la EL NG. CI SI, marito della vittima, aveva riferito di aver visto le due donne portarsi all'inizio delle strisce pedonali all'uscita della pizzeria, quando una moto era sopraggiunta a fortissima velocità e, nonostante che lui avesse gridato 'at- tente!', senza effettuare alcuna frenata, aveva preso in pieno sua moglie e l'aveva scaraventata a 20 metri di distanza lungo la medesima corsia. La sentenza impugnata dà anche atto che dagli accertamenti svolti sul cam- pione di sangue prelevato alla mezzanotte seguente sull'imputato (ricoverato in 7 terapia intensiva all'Ospedale di Pisa) risultava la presenza di 155 mg/dl di etanolo siero e 88 mg/dl di etanolo urine. Gli esami ripetuti il 17/11/2016 dall'U.O. di Tossicologia Forense dell'Università di Pisa rilevavano la presenza di 0,34 gil di etanolo nel sangue (nel referto si annotava però che il reperto era privo di catena di custodia, parzialmente coagulato e posto in provetta con tappo non a tenuta). Dalle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato e da documenti acquisiti, risultava che il 15/8/2016 l'BA aveva già subito un altro sinistro stradale, cadendo dal proprio motociclo e riportando molteplici ferite, per le quali era stato ricoverato al Pronto Soccorso e dimesso poche ore dopo. La donna escludeva che il giorno del sinistro in questione il figlio avesse assunto farmaci diversi da un antiallergico. Dalla consulenza medico-legale fatta espletare dal P.M. risultava che la vittima era deceduta a causa del politraumatismo contusivo subito nell'incidente, conse- guenza del violento urto della testa e del tronco contro una superficie rigida. 4. Orbene, come si anticipava, su tutti i temi oggi riproposti senza un reale confronto critico con il provvedimento impugnato, la Corte fiorentina ha già con- gruamente e logicamente risposto, con una pronuncia che, palesandosi anche cor- retta in punto di diritto, non presenta i denunciati vizi di legittimità. Va in premessa ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un in- cidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle con- dotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative respon- sabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una i:;erie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso che ci occupa, da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chia- rito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motiva- zione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stra- dale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Peraltro, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata 8 ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo spe- cifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accerta- mento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Pv.181382). Orbene, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente dato conto delle proprie motivate opzioni in relazione al sapere scien- tifico introdotto nel processo. In sentenza si dà atto che già il GUP lucchese. ha ritenuto non attendibile la diversa ricostruzione del fatto offerta dal C.T. della difesa (ing. Coddi), secondo il quale l'urto sarebbe avvenuto fuori dalle strisce, a circa 2,4 metri di distanza, oltre le stesse, in presenza di illuminazione insufficiente (anche a causa dello schermo frapposto dalla chioma di un vicino albero alla luce del lampione), di scarsa visibi- lità dell'attraversamento (posto su sfondo blu) e del pedone , mentre la moto procedeva ad una velocità inferiore a quella prescritta nel tratto (47,1 km/h ri- spetto al limite di 50 km/h) ed il suo conducente non era in stato di ebbrezza perché il tasso di etanolo era pari a 0,34 g/I (inferiore al limite di 0,5 g/I di cui all'art. 186 co. 1 lett. a cod. strada). Il giudice di primo grado, come ricorda la Corte del merito, ha ritenuto che il perito avesse correttamente accertato la sufficiente visibilità del luogo e del pe- done, essendovi una illuminazione sufficiente ed essendo il pedone vestito di chiaro e dunque ben visibile. E che doveva, altresì, ritenersi che la EL NG al momento dell'urto fosse sulle strisce pedonali, a circa 2,5 metri dal margine destro della carreggiata, visto che le prime tracce di scarrocciamento del mezzo (dovute alla caduta della moto successivamente all'impatto col pedone) si trovavano a 2 metri dalle strisce e non era possibile ipotizzare che il mezzo fosse caduto nello stesso punto dell'impatto. Secondo il perito, poi, la velocità del veicolo investitore era stimabile in 61,7 km/h, dunque superiore a quella consentita e il pedone, all'i- nizio dell'attraversamento, era avvistabile dal motociclista a circa 37 metri di di- stanza. Quanto allo stato di ebbrezza del motociclista, il Giudice osservava che, avendo questi conseguito la patente di guida da meno di tre anni, il tasso alcole- mico avrebbe dovuto essere pari a zero. La Corte territoriale, dal canto suo, rispondendo allo specifico motivo di ap- pello, ha ribadito che a conclusione del C.T. della difesa, secondo la quale l'urto sarebbe avvenuto fuori dall'attraversamento pedonale, è smentita pienamente sia 9 dai rilievi eseguiti dalla P.G. che dalle univoche dichiarazioni di tutti i testimoni oculari del fatto: il fatto che le prime tracce di scarrocciamento della moto dell'im- putato si trovino a due metri dalle strisce pedonali implica necessariamente che l'impatto -a seguito del quale poi il veicolo si inclinò e cadde, lasciando tali segni sull'asfalto- avvenne poco prima, dunque proprio all'interno delle stesse, anche se non è stato possibile individuare il punto preciso. Tale circostanza -si ricorda in sentenza- è stata poi affermata senza alcuna incertezza dai testimoni sentiti, compreso il teste BA ( privo di interesse nella vicenda), il quale aveva visto la vittima e la sua amica in procinto di attraversare sulle strisce, ma, essendo rimaste queste ferme (verosimilmente per lasciar pas- sare quel veicolo), era transitato oltre, avvertendo però immediatamente dopo il forte rumore del sinistro cagionato dall'Abak:umov, il quale, dunque, come de- scritto dai testi, prese in pieno la EL NG quando questa era sulle strisce, pro- babilmente ancora ferma, in attesa di far passare i veicoli (con atteggiamento di estrema prudenza, visto che ella avrebbe avuto diritto di precedenza sugli stessi). In tal senso hanno deposto anche i testi oculari AN e CI. La Corte fiorentina dà conto che il perito ha ritenuto che la EL NG avesse già impegnato l'attraversamento pedonale, ma questo viene ritenuto compatibile anche con le dichiarazioni dei testi, che hanno riferito che la vittima si era portata sulle strisce ed era in procinto di attraversare„ Poiché dunque l'impatto fra la moto dell'imputato e la vittima avvenne mentre questa era certamente sulle strisce pedonali, nessuna giustificazione a tale com- portamento, secondo la logica motivazione dei giudici del gravame del merito, può provenire dalla dedotta scarsa visibilità che caratterizzava il luogo. Viene, infatti, evidenziato in sentenza che l'illuminazione probabilmente non era ottimale , ma vi era comunque una illuminazione pubblica sufficiente (classificata come 'buona' nel verbale dei rilievi della Polizia municipale) e vi era anche l'illuminazione delle in- segne della pizzeria, che si trovava proprio di fronte allo strisce pedonali. Queste, peraltro, erano ancora più visibili perché ancora perfettamente verniciate e appo- sitamente disegnate su un fondo azzurro. La donna, inoltre, era vestita di chiaro e questa non aveva effettuato alcuna manovra improvvisa di attraversamento. L'imputato , dunque, è la logica conclusione cui pervengono entrambi i giudici del merito, sarebbe stato assolutamente in grado di vedere il pedone ove avesse prestato una minima attenzione nella guida, mentre la sua colpa appare ancora più grave in considerazione della violazione dei limiti di velocità (accertata dal perito, ma confermata anche dalle descrizioni dei testi), pur transitando in un po- sto in cui (per l'orario e la stagione estiva) avrebbe dovuto rappresentarsi la pre- vedibile presenza di persone sulla carreggiata, in ingresso o in uscita dalla pizzeria. E il fatto che l'BA guidasse in modo totalmente disattento viene ritenuto 10 dimostrato anche dal fatto che egli non effettuò alcuna decisa frenata prima dell'impatto (manca infatti alcuna traccia sull'asfalto). Peraltro, logica appare anche la considerazione, da parte dei giudici di appello, che, se anche se si intendesse aderire alla prospettazione difensiva della insuffi- ciente illuminazione del luogo, proprio la considerazione di tale condizione di peri- colo in un posto dove ci si doveva attendere la presenza di persone in attraversa- mento della strada, avrebbe dovuto indurre l'imputato a procedere a bassa velo- cità (anche inferiore ai limiti massimi, previsti per condizioni normali) e prestare maggior attenzione, il che avrebbe certamente impedito di travolgere un pedone fermo all'inizio delle strisce. 5. Detto, dunque, che la ricostruzione di fatti è stata svolta con riferimento a tutti gli elementi di prova, sia tecnica che testimoniale ed ha acclarato una dina- mica ed un processo causale del tutto lineari, anche tenendo conto della prospet- tazione difensiva circa il punto di impatto, va aggiunto del tutto privo di fonda- mento fattuale è l'esistenza di un concorso/cooperazione colposa della vittima, in presenza di una motivazione che attesta la possibilità di avvistamento della stessa come di un pedone in procinto di attraversare sulle strisce (come avvistata dal teste che transitava lì immediatamente prima), sufficientemente illuminata e quindi visibile. Per la Corte fiorentina la donna tenne invece un comportamento estrema- mente prudente, portandosi sulle strisce pedonali e attendendo, prima di iniziare l'attraversamento, che i veicoli avvistati transitassero oltre. E certo non può ascri- versi a colpa della EL NG il fatto di non essere retrocessa in tempo per evitare di esser travolta da una moto che procedeva a forte velocità. 6. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso che afferiscono alla contestazione ex art. 186 cod. strada in relazione alle formalità del prelievo ematico ed alla conservazione dei reperti, ma non hanno alcun rilievo sul fatto contestato, non essendo la circostanza rilevante ai fini della pena irrogata, trattandosi di mero illecito amministrativo per il quale non è stata irrogata san- zione;
neppure l'ingerimento della minima sostanza è stato valutato ai fini della pena, in quanto è stato ritenuto dalla Corte di appello del tutto irrilevante nella genesi causale dell'evento, addebitabile invece ad altri gravi profili di colpa. Come si legge in sentenza si tratta di un tasso che -anche nell'entità risultante al primo accertamento presso l'ospedale- non comporta una alterazione tale da aver contribuito, quantomeno con certezza, al sinistro. 11 7. Infine, manifestamente infondato è il motivo in punto di diniego delle cir- costanze attenuanti generiche. Per la Corte fiorentina l'estrema gravità dlella colpa ascrivibile all'imputato, la non episodicità del fatto, in quanto preceduto da altro sinistro (senza danni a terzi) cagionato appena 6 giorni prima e sulla stessa strada, che necessitò di ricovero ospedaliero , nonché la presenza di altre due condanne a carico dell'imputato, in assenza di un comportamento processuale collaborativo, non permettono di rite- nerle applicabili. Ciò anche sul rilievo che, a fronte di tali elementi, non possono certo giustificarsi per la prestazione di una qualche attività di volontariato nonché di una attività lavorativa, circostanze che poco influiscono :sull'apprezzamento della capacità a delinquere relativa a reati colposi come quello in esame. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c:omunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanra del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il nsigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LUCA ER che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato BAGATTI ANDREA ALESSANDRO del Foro di LUCCA in difesa di KU AN che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli di cui alla memoria e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravarne nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente IS BA, con sentenza del 10/10/2021 ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lucca il 15/5/2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della patente di guida, in quanto riconosciutolo colpevole del de- litto previsto e punito dall'art. 589bis, co. 1 cod. pen. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia, ed in violazione di leggi e regolamenti, in particolare degli artt. 186 bis co.2 lett a) e co.2 e 141 co.3, 4 e 8 cod. strada, essendo titolare di patente di guida da meno di tre anni si poneva alla guida del motociclo Yamaha targato DA00706 di proprietà dello stesso con un tasso alcolemico rilevato pari a 0,65 g/I (esami di laboratorio effettuati presso l'Ospedale "Versilia" di Camaiore il 22.08.2016) e 0,34 g/I (analisi mediante GC-FID effettuate presso l'Azienda Ospe- daliera Universitaria Pisana il 17.11.2016) e, percorrendo la via Italica in loc. Lido di Camaiore (LU) con direzione di marcia mare-monti a velocità non commisurata alle condizioni di tempo, ore notturne, e di luogo, centro abitato in prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali, investiva il pedone EL ON AN men- tre si trovava in procinto di iniziare l'attraversamento pedonale con direzione sud nord, cagionandole lesioni consistite in "politraumi", che ne provocavano la morte prima dell'arrivo al Pronto Soccorso. Reato commesso in Camaiore (LU) il 21.08.2016. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, IS BA deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 589 bis co. 1 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Si lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione in quanto la sentenza impugnata, disattendendo le censure difensive sollevate circa il metodo di indagine utilizzato dal perito del tribunale nella ricostruzione della dinamica del sinistro, formulerebbe delle conclusioni in contrasto anche con lo stesso elaborato peritale. Ci si duole che la Corte fiorentina abbia recepito acriticamente le conclusioni peritali omettendo qualsiasi considerazione sui rilievi critici difensivi mossi all'er- rata metodologia seguita dal perito sui parametri decisivi per - la determinazione del punto d'impatto come la caduta a terra del motociclo, il movimento del pedone, la specificità dell'impatto e i tempi di caduta. Il ricorrente indica una serie di punti nella ricostruzione della dinamica del sinistro in cui si rileverebbe l'esistenza del vizio di motivazione. 2 In primo luogo, contesta l'avvenuta identificazione del punto d'impatto, sul quale non vi è certezza per ammissione dello stesso perito stante l'assenza di tracce evidenti. Ancora, l'impugnata sentenza fa riferimento ad "un pedone fermo all'inizio della strada" circostanza errata in quanto la perizia afferma che "la signora avesse percorso circa 2,2, metri dal margine della carreggiata". Si lamenta l'assenza di argomentazione sul denunciato mancato esame del motociclo nonostante fosse ancora in sequestro e nella disponibilità del perito. Si contesta l'affermazione che l'illuminazione dei luoghi, sebbene non otti- male, fosse sufficiente per consentire al motociclista di vedere il pedone, grazie alle luci dell'insegna della pizzeria. La capacità di illuminazione dell'insegna non è mai stata accertata e si tratta pertanto di una congettura che non può costituire elemento atto a negare un'obie- zione difensiva quale l'inadeguatezza dell'illuminazione stradale. La corte di appello, oltre a pretermettere i rilievi difensivi come quello sulla carenza di segnaletica stradale, incorrerebbe anche in evidenti errori laddove af- ferma che le strisce pedonali fossero visibili perché perfettamente disegnate su fondo azzurro, mentre in realtà il perito dà atto che la segnaletica orizzontale fosse piuttosto usurata. Un altro punto nel quale per il ricorrente si ravvisa il vizio di motivazione è quello sulla velocità dello scooter , in quanto la Corte distrettuale si limiterebbe a richiamare la perizia e le dichiarazioni testimoniali senza spiegare perché condivide le conclusioni del perito rispetto alle obiezioni tecniche della difesa. Si evidenzia, tra l'altro, l'inconferenza delle dichiarazioni testimoniali sul punto, vertendo su un dato puramente tecnico ed essendo state rese da soggetto emotivamente coin- volto. La stessa critica viene sollevata in relazione all'evitabilità dell'urto. Il ricorrente richiama, infine, diversi precedenti di questa Corte sull'obbligo di motivazione e sulla valutazione della correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico. Con un secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante specifica della coopera- zione colposa della vittima nella causazione del sinistro. Ci si duole che il riferimento al comportamento "estremamente prudente" della vittima, utilizzato per negare l'attenuante, appaia inspiegabile sia a fronte dei rilievi critici della difesa che a fronte dell'esame delle dichiarazioni testimoniali. Si rileva che da tali dichiarazioni, rese dai testi oculari, emerge che la vittima non si sia avveduta dell'arrivo del motociclo, a differenza degli altri presenti che avevano visto e sentito lo scooter. 3 Si contesta, poi, la qualifica di teste oculare del BA, il quale transitava sulla strada per parcheggiare di fronte casa senza però alcuna precisazione sul tempo e sulla distanza dal luogo del sinistro. Pertanto, essendo ignoti tali elementi di riscontro sarebbe evidente che tra il passaggio del BA e l'incidente possa essere trascorso un tempo considerevole, svilendo così il dato apprezzato dalla corte fiorentina sul prudente comportamento della vittima. Si contesta, infine, la mancanza di argomentazione sull'assenza della testi- monianza dell'amica della vittima, rimasta illesa, nonostante fosse al suo fianco al momento dell'attraversamento. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge per omesso avviso della facoltà di farsi assistere in occasione dei prelievi ematici e per assenza del relativo consenso, nonché vizio di motivazione sulla legittimità degli accertamenti ematici. Il ricorrente si duole che la corte di appello abbia ritenuto la questione incon- ferente, omettendo ogni motivazione, nonostante il giudice di primo grado abbia ritenuto confermato lo specifico addebito e vi abbia fondato la dichiarazione di responsabilità. Alla luce dell'evidente vizio di motivazione l'BA ripropone testualmente le censure sull'illegittimità dell'esame ematico e sull'inutilizzabilità delle analisi. Con un quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'attendibilità della prova scientifica afferente all'analisi dei campioni ematici la discordanza tra i risultati delle due analisi condotte;
la violazione della catena di custodia e l'alte- razione del campione ematico. Anche su tale punto si lamenta totale assenza di motivazione. Entrambi i giudici di merito -si sottolinea- hanno aderito al mero dato alcoli- metro senza svolgere alcuna valutazione su entrambi i punti chiaramente docu- mentati: l'evidente discordanza tra i risultati delle analisi fatte in ospedale (0,65g/1) e quelle fatte dalla struttura U.O. Tossicologia Forense Pisa;
e l'attesta- zione contenuta nel referto "campione privo di catena di custodia, parzialmente coagulato e posto in provetta con tappo non a tenuta". Il ricorrente ritiene evidente che tali circostanze oggettive e indiscusse minino l'attendibilità della prova scientifica dell'assunzione di sostanze alcoliche da parte dell'imputato. Ciò avrebbe richiesto un obbligo di motivazione non sull'utilizzabilità della prova, ma sulle modalità di valutazione, ossia se la stessa rispondesse agli stan- dards imposti dal c.d. protocollo operativo alcol predisposto dal Ministero della Salute. Con un quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 4 Si lamenta che il diniego delle circostanze attenuanti sia stato fondato sull'estrema gravità della colpa ascrivile all'imputato, la non episodicità del fatto, la presenza di altre due condanne e l'assenza di un comportamento collaborativo. Tale motivazione viene definita contraddittoria e meramente di stile in quanto viene dato peso ai precedenti omettendo di replicare al rilievo che gli stessi affe- riscono a due episodi diversi e consequenziali tra loro risalenti a dieci anni prima quando l'imputato era poco più che maggiorenne e risentiva del rapporto con il marito di sua madre. Il riferimento all'estrema gravità della colpa viene ritenuto puramente apodit- tico perché in contrasto con i riscontri peritali. Anche la non episodicità del fatto sarebbe basata su un riferimento ad un normale incidente stradale senza conseguenze. Infine, il riferimento alla mancata collaborazione processuale per il ricorrente appare incomprensibile avendo l'imputato partecipato all'udienza ed esercitato le proprie prerogative senza alcun comportamento ostruzionistico. Si ricorda poi che la personalità del reo è ininfluente sull'apprezzamento della capacità a delinquere per i reati colposi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge;
in ipotesi, disporre per quanto di competenza in ordine alla pena. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe e in data 22/9/2023 sono stati depositati motivi aggiunti a firma dell'Avv. Andrea Bagatti, che ha ulteriormente illustrato le ragioni poste a fondamento del proprio ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente, non senza evo- care in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confuta- zione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La man- canza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correla- zione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon- damento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le 5 esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che con- duce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la ge- nericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta„ come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte. 3. Per quello che rileva in questa sede, il fatto è stato ricostruito dai giudici del merito, attraverso gli atti di indagine (pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto) e la perizia disposta nel giudizio, nei termini che seguono. Verso le ore 22 del 21/8/2016 AN EL NG, uscita con il marito ed una coppia di amici da una pizzeria (Mystic Pizza di Lido di Camaiore), si apprestava ad attraversare la via Italica sulle strisce pedonali poste proprio di fronte alla uscita 6 del locale, quando un motociclo Yamaha, condotto dall'odierno ricorrente, soprag- giungendo a forte velocità , la travolgeva, scaraventandola circa 20 metri oltre;
quindi anche il mezzo cadeva a terra, col suo conducente. L'urto (il cui punto esatto non è stato individuabile) era avvenuto fra la parte frontale del motociclo e il fianco sinistro della donna. Il mezzo presentava forti danni e non aveva lasciato sull'asfalto alcuna traccia di frenata. Le scalfitture pro- dotte dalla sua caduta si trovavano a 2 metri dalle strisce. L'attraversamento pe- donale era sufficientemente illuminato (anche se successivamente l'illuminazione venne potenziata) sia da un lampione pubblico (posto a 4,8 metri dalle strisce e sul lato opposto di quello da dove proveniva il pedone), sia dalle luci delle insegne della pizzeria e di un altro locale. Risultava altresì che la EL NG in quel mo- mento indossasse pantaloni bianchi e giacca beige. Le strisce pedonali, pur in as- senza di segnaletica verticale (non obbligatoria e comunque presente dall'altro lato della strada, con cartello a doppia faccia, dunque leggibile anche dal senso opposto di marcia), erano dipinte su un fondo celeste per evidenziarle. Risultava infine che al motociclo era stato apposto un faro con lampada Xenon, più potente dell'origi- naria. Il perito aveva accertato (in base all'esame delle fotografie e di un video, effettuati dalla P.G. poco dopo il fatto) che l'albero presente sul margine della strada dal quale proveniva il pedone non costituiva in concreto alcuna limitazione alla visibilità, presentando una chioma piuttosto ridotta, molto alta da terra, ed essendo collocato dalla parte opposta del lampione pubblico. La P.G. aveva escusso alcune persone informate sul fatto. BA EO aveva riferito che un attimo prima del sinistro aveva visto due donne ferme prima delle strisce ed aveva pertanto rallentato per verificare se que- ste iniziavano ad attraversare, ma erano rimaste ferme. Subito dopo aveva avver- tito alle sue spalle un forte rumore, vedendo la moto con un ragazzo a terra e una donna anch'essa a terra, a circa 10 metri dalle strisce. AN Andrea aveva dichiarato che quella sera aveva cenato in pizzeria con la propria moglie, insieme alla vittima e al di lei marito e che le due donne, all'uscita del locale, si erano portate sulle strisce, ma, prima ancora che iniziassero ad attraversare, era sopraggiunta una moto a folle velocità che aveva travolto la EL NG. CI SI, marito della vittima, aveva riferito di aver visto le due donne portarsi all'inizio delle strisce pedonali all'uscita della pizzeria, quando una moto era sopraggiunta a fortissima velocità e, nonostante che lui avesse gridato 'at- tente!', senza effettuare alcuna frenata, aveva preso in pieno sua moglie e l'aveva scaraventata a 20 metri di distanza lungo la medesima corsia. La sentenza impugnata dà anche atto che dagli accertamenti svolti sul cam- pione di sangue prelevato alla mezzanotte seguente sull'imputato (ricoverato in 7 terapia intensiva all'Ospedale di Pisa) risultava la presenza di 155 mg/dl di etanolo siero e 88 mg/dl di etanolo urine. Gli esami ripetuti il 17/11/2016 dall'U.O. di Tossicologia Forense dell'Università di Pisa rilevavano la presenza di 0,34 gil di etanolo nel sangue (nel referto si annotava però che il reperto era privo di catena di custodia, parzialmente coagulato e posto in provetta con tappo non a tenuta). Dalle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato e da documenti acquisiti, risultava che il 15/8/2016 l'BA aveva già subito un altro sinistro stradale, cadendo dal proprio motociclo e riportando molteplici ferite, per le quali era stato ricoverato al Pronto Soccorso e dimesso poche ore dopo. La donna escludeva che il giorno del sinistro in questione il figlio avesse assunto farmaci diversi da un antiallergico. Dalla consulenza medico-legale fatta espletare dal P.M. risultava che la vittima era deceduta a causa del politraumatismo contusivo subito nell'incidente, conse- guenza del violento urto della testa e del tronco contro una superficie rigida. 4. Orbene, come si anticipava, su tutti i temi oggi riproposti senza un reale confronto critico con il provvedimento impugnato, la Corte fiorentina ha già con- gruamente e logicamente risposto, con una pronuncia che, palesandosi anche cor- retta in punto di diritto, non presenta i denunciati vizi di legittimità. Va in premessa ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un in- cidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle con- dotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative respon- sabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una i:;erie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso che ci occupa, da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679; Sez. 4, n. 10335 del 10/2/2009, Pulcini, non mass.; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321). E in altra condivisibile pronuncia si è chia- rito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motiva- zione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stra- dale nella sua dinamica e nella sua eziologia quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l'accertamento delle relative responsabilità e la determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294). Peraltro, va ricordato che costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata 8 ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo spe- cifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accerta- mento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; conf. Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Pv.181382). Orbene, diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente dato conto delle proprie motivate opzioni in relazione al sapere scien- tifico introdotto nel processo. In sentenza si dà atto che già il GUP lucchese. ha ritenuto non attendibile la diversa ricostruzione del fatto offerta dal C.T. della difesa (ing. Coddi), secondo il quale l'urto sarebbe avvenuto fuori dalle strisce, a circa 2,4 metri di distanza, oltre le stesse, in presenza di illuminazione insufficiente (anche a causa dello schermo frapposto dalla chioma di un vicino albero alla luce del lampione), di scarsa visibi- lità dell'attraversamento (posto su sfondo blu) e del pedone , mentre la moto procedeva ad una velocità inferiore a quella prescritta nel tratto (47,1 km/h ri- spetto al limite di 50 km/h) ed il suo conducente non era in stato di ebbrezza perché il tasso di etanolo era pari a 0,34 g/I (inferiore al limite di 0,5 g/I di cui all'art. 186 co. 1 lett. a cod. strada). Il giudice di primo grado, come ricorda la Corte del merito, ha ritenuto che il perito avesse correttamente accertato la sufficiente visibilità del luogo e del pe- done, essendovi una illuminazione sufficiente ed essendo il pedone vestito di chiaro e dunque ben visibile. E che doveva, altresì, ritenersi che la EL NG al momento dell'urto fosse sulle strisce pedonali, a circa 2,5 metri dal margine destro della carreggiata, visto che le prime tracce di scarrocciamento del mezzo (dovute alla caduta della moto successivamente all'impatto col pedone) si trovavano a 2 metri dalle strisce e non era possibile ipotizzare che il mezzo fosse caduto nello stesso punto dell'impatto. Secondo il perito, poi, la velocità del veicolo investitore era stimabile in 61,7 km/h, dunque superiore a quella consentita e il pedone, all'i- nizio dell'attraversamento, era avvistabile dal motociclista a circa 37 metri di di- stanza. Quanto allo stato di ebbrezza del motociclista, il Giudice osservava che, avendo questi conseguito la patente di guida da meno di tre anni, il tasso alcole- mico avrebbe dovuto essere pari a zero. La Corte territoriale, dal canto suo, rispondendo allo specifico motivo di ap- pello, ha ribadito che a conclusione del C.T. della difesa, secondo la quale l'urto sarebbe avvenuto fuori dall'attraversamento pedonale, è smentita pienamente sia 9 dai rilievi eseguiti dalla P.G. che dalle univoche dichiarazioni di tutti i testimoni oculari del fatto: il fatto che le prime tracce di scarrocciamento della moto dell'im- putato si trovino a due metri dalle strisce pedonali implica necessariamente che l'impatto -a seguito del quale poi il veicolo si inclinò e cadde, lasciando tali segni sull'asfalto- avvenne poco prima, dunque proprio all'interno delle stesse, anche se non è stato possibile individuare il punto preciso. Tale circostanza -si ricorda in sentenza- è stata poi affermata senza alcuna incertezza dai testimoni sentiti, compreso il teste BA ( privo di interesse nella vicenda), il quale aveva visto la vittima e la sua amica in procinto di attraversare sulle strisce, ma, essendo rimaste queste ferme (verosimilmente per lasciar pas- sare quel veicolo), era transitato oltre, avvertendo però immediatamente dopo il forte rumore del sinistro cagionato dall'Abak:umov, il quale, dunque, come de- scritto dai testi, prese in pieno la EL NG quando questa era sulle strisce, pro- babilmente ancora ferma, in attesa di far passare i veicoli (con atteggiamento di estrema prudenza, visto che ella avrebbe avuto diritto di precedenza sugli stessi). In tal senso hanno deposto anche i testi oculari AN e CI. La Corte fiorentina dà conto che il perito ha ritenuto che la EL NG avesse già impegnato l'attraversamento pedonale, ma questo viene ritenuto compatibile anche con le dichiarazioni dei testi, che hanno riferito che la vittima si era portata sulle strisce ed era in procinto di attraversare„ Poiché dunque l'impatto fra la moto dell'imputato e la vittima avvenne mentre questa era certamente sulle strisce pedonali, nessuna giustificazione a tale com- portamento, secondo la logica motivazione dei giudici del gravame del merito, può provenire dalla dedotta scarsa visibilità che caratterizzava il luogo. Viene, infatti, evidenziato in sentenza che l'illuminazione probabilmente non era ottimale , ma vi era comunque una illuminazione pubblica sufficiente (classificata come 'buona' nel verbale dei rilievi della Polizia municipale) e vi era anche l'illuminazione delle in- segne della pizzeria, che si trovava proprio di fronte allo strisce pedonali. Queste, peraltro, erano ancora più visibili perché ancora perfettamente verniciate e appo- sitamente disegnate su un fondo azzurro. La donna, inoltre, era vestita di chiaro e questa non aveva effettuato alcuna manovra improvvisa di attraversamento. L'imputato , dunque, è la logica conclusione cui pervengono entrambi i giudici del merito, sarebbe stato assolutamente in grado di vedere il pedone ove avesse prestato una minima attenzione nella guida, mentre la sua colpa appare ancora più grave in considerazione della violazione dei limiti di velocità (accertata dal perito, ma confermata anche dalle descrizioni dei testi), pur transitando in un po- sto in cui (per l'orario e la stagione estiva) avrebbe dovuto rappresentarsi la pre- vedibile presenza di persone sulla carreggiata, in ingresso o in uscita dalla pizzeria. E il fatto che l'BA guidasse in modo totalmente disattento viene ritenuto 10 dimostrato anche dal fatto che egli non effettuò alcuna decisa frenata prima dell'impatto (manca infatti alcuna traccia sull'asfalto). Peraltro, logica appare anche la considerazione, da parte dei giudici di appello, che, se anche se si intendesse aderire alla prospettazione difensiva della insuffi- ciente illuminazione del luogo, proprio la considerazione di tale condizione di peri- colo in un posto dove ci si doveva attendere la presenza di persone in attraversa- mento della strada, avrebbe dovuto indurre l'imputato a procedere a bassa velo- cità (anche inferiore ai limiti massimi, previsti per condizioni normali) e prestare maggior attenzione, il che avrebbe certamente impedito di travolgere un pedone fermo all'inizio delle strisce. 5. Detto, dunque, che la ricostruzione di fatti è stata svolta con riferimento a tutti gli elementi di prova, sia tecnica che testimoniale ed ha acclarato una dina- mica ed un processo causale del tutto lineari, anche tenendo conto della prospet- tazione difensiva circa il punto di impatto, va aggiunto del tutto privo di fonda- mento fattuale è l'esistenza di un concorso/cooperazione colposa della vittima, in presenza di una motivazione che attesta la possibilità di avvistamento della stessa come di un pedone in procinto di attraversare sulle strisce (come avvistata dal teste che transitava lì immediatamente prima), sufficientemente illuminata e quindi visibile. Per la Corte fiorentina la donna tenne invece un comportamento estrema- mente prudente, portandosi sulle strisce pedonali e attendendo, prima di iniziare l'attraversamento, che i veicoli avvistati transitassero oltre. E certo non può ascri- versi a colpa della EL NG il fatto di non essere retrocessa in tempo per evitare di esser travolta da una moto che procedeva a forte velocità. 6. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso che afferiscono alla contestazione ex art. 186 cod. strada in relazione alle formalità del prelievo ematico ed alla conservazione dei reperti, ma non hanno alcun rilievo sul fatto contestato, non essendo la circostanza rilevante ai fini della pena irrogata, trattandosi di mero illecito amministrativo per il quale non è stata irrogata san- zione;
neppure l'ingerimento della minima sostanza è stato valutato ai fini della pena, in quanto è stato ritenuto dalla Corte di appello del tutto irrilevante nella genesi causale dell'evento, addebitabile invece ad altri gravi profili di colpa. Come si legge in sentenza si tratta di un tasso che -anche nell'entità risultante al primo accertamento presso l'ospedale- non comporta una alterazione tale da aver contribuito, quantomeno con certezza, al sinistro. 11 7. Infine, manifestamente infondato è il motivo in punto di diniego delle cir- costanze attenuanti generiche. Per la Corte fiorentina l'estrema gravità dlella colpa ascrivibile all'imputato, la non episodicità del fatto, in quanto preceduto da altro sinistro (senza danni a terzi) cagionato appena 6 giorni prima e sulla stessa strada, che necessitò di ricovero ospedaliero , nonché la presenza di altre due condanne a carico dell'imputato, in assenza di un comportamento processuale collaborativo, non permettono di rite- nerle applicabili. Ciò anche sul rilievo che, a fronte di tali elementi, non possono certo giustificarsi per la prestazione di una qualche attività di volontariato nonché di una attività lavorativa, circostanze che poco influiscono :sull'apprezzamento della capacità a delinquere relativa a reati colposi come quello in esame. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c:omunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanra del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023 Il nsigliere estensore Il Presidente